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Ordinanza

Ordinanza n. 2514/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - in parte qua del Permesso di Costruire n. 3/2026 prot. 9461 del 19/01/2026, rilasciato il giorno 26/01/2026; - della comunicazione del 18/11/2025 a firma del Funzionario Amministrativo Giuseppina Pipita (prot. non specificato), con cui sono stati quantificati, seppur informalmente, per la prima volta gli oneri concessori dovuti per l’istanza di Permesso di Costruire prot. QI 118985/2018; - della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 121 del 3/04/2025, nella parte in cui stima provvisoriamente gli oneri concessori; - del provvedimento di chiusura della Conferenza di Servizi prot. QI/220757 dell’11/12/2023, nella parte in cui determina gli importi contestati; e per la conseguente rideterminazione di detti importi quali dovuti per il Permesso di Costruire n. 3/2026 del 19/01/2026; nonché per la condanna di Roma Capitale - alla restituzione delle somme frattanto ed indebitamente dovute versare/od in alternativa dovute garantire con polizza fideiussorie, a titolo di monetizzazione degli standard nella misura di € 371.842,80 e a titolo di contributo straordinario nella misura di € 163.323,60, ovvero nelle diverse somme che risulteranno di giustizia, oltre interessi legali decorrenti dalla data di effettuazione dei versamenti e fino al dì della loro restituzione; - a disporre l’immediato svincolo delle polizze fideiussorie prestate a garanzia delle rate dei contributi che risulteranno non ancora versati al dì della decisione; - al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, pari – quanto meno - al costo sostenuto per la stipula delle polizze fideiussorie ammontante frattanto ad € 11.564,00, oltre rivalutazione ed interessi.

Giustizia amministrativa202604042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire n. 3/2026 e gli atti presupposti, nella parte relativa alla quantificazione della monetizzazione degli standard urbanistici e del contributo straordinario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il permesso di costruire rilasciato per il cambio di destinazione d’uso di immobili siti nel centro storico di Roma, da residenziale/abitativo e pubblici esercizi a turistico-ricettivo e strutture alberghiere, nonché gli atti con cui Roma Capitale ha quantificato gli oneri concessori. La contestazione riguarda, in particolare, la monetizzazione degli standard urbanistici, riferita a 1.223,31 mq di parcheggi pubblici non reperibili in loco, per l’importo di euro 371.842,80, e il contributo straordinario, quantificato in euro 163.323,60. La ricorrente ha sostenuto che la monetizzazione degli standard avrebbe dovuto essere dimezzata, fino alla superficie di 613,15 mq, ai sensi dell’art. 5, n. 2), del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, assumendo che alcune infrastrutture di trasporto pubblico potessero qualificarsi come strutture integrative idonee a compensare il maggior carico urbanistico. Ha inoltre contestato la debenza del contributo straordinario e chiesto la restituzione delle somme eventualmente versate, lo svincolo delle garanzie fideiussorie e il risarcimento del costo delle polizze, quantificato in almeno euro 11.564,00.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che la pretesa al dimezzamento della monetizzazione degli standard non fosse fondata. La qualificazione di un’infrastruttura come struttura integrativa, tale da giustificare una riduzione della monetizzazione in deroga fino al 50%, rientra nella valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione comunale; tale valutazione non risultava validamente contestata. Inoltre, la fermata Chiesa Nuova della linea C della metropolitana non è stata ritenuta qualificabile come struttura integrativa, sia perché non ancora realizzata sia perché non risultava dimostrato il necessario collegamento con il carico urbanistico dell’intervento. Analoga valutazione è stata svolta per il corridoio di trasporto pubblico in sede propria su Corso Vittorio Emanuele II e nell’area di via Zanardelli-Corso Umberto, ritenuto non prossimo né direttamente connesso all’incremento del carico urbanistico. Quanto al contributo straordinario, il TAR ha considerato il pregiudizio allegato dalla società, anche se fondato sulla sua asserita non debenza, meramente patrimoniale e quindi certamente ristorabile ove il ricorso risultasse fondato all’esito del giudizio di merito. Non è stata quindi ravvisata l’urgenza cautelare. La società ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5, n. 2), decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

    eventuale dimezzamento della monetizzazione degli standard urbanistici per la dotazione di parcheggi pubblici

    La possibilità di ridurre fino al 50% la monetizzazione in deroga è collegata alla qualificazione dell’infrastruttura come struttura integrativa idonea a compensare il maggior carico urbanistico; tale qualificazione è rimessa alla valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione comunale.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La qualificazione di un’infrastruttura come struttura integrativa, idonea a compensare il maggior carico urbanistico derivante da un intervento edilizio e a giustificare la riduzione della monetizzazione degli standard urbanistici, costituisce valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione comunale, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di specifiche e validamente dedotte illegittimità.
  • Un’infrastruttura di trasporto pubblico non ancora realizzata non può, allo stato, essere automaticamente considerata struttura integrativa ai fini della riduzione della monetizzazione degli standard urbanistici.
  • La qualificazione come struttura integrativa richiede un rapporto di prossimità e di diretta connessione con il maggior carico urbanistico generato dall’intervento; non è sufficiente la mera esistenza di un’infrastruttura di trasporto pubblico nell’ambito urbano più ampio.
  • Il pregiudizio derivante dalla richiesta di pagamento di oneri urbanistici o contributi straordinari ha natura patrimoniale e, ove sia suscettibile di restituzione o ristoro all’esito del giudizio, non integra di per sé un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieStandard urbanistici e dotazioni territorialiContributo di costruzione e oneriTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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