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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19549/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una0giudizio promosso per ottenere la0accertamento della liberte0 del proprio fondo da una pretesa servite0 di passaggio e, correlativamente, il riconoscimento della compropriete0 di un muro divisorio. Il tribunale ha rigettato la domanda attorea e ha invece accertato le28099esistenza, per usucapione, di una servite0 di passaggio pedonale a favore della0immobile dei convenuti; la Corte de28099appello ha confermato. In cassazione la ricorrente propone nove motivi. I primi tre denunciano violazione degli artt. 1350, n. 4, 2643, 1362 e 1363 c.c., assumendo che la servite0 sarebbe stata erroneamente ricavata dal titolo di compravendita del 1981, senza prova documentale del titolo e senza adeguata descrizione del diritto, oltre che con indebita valorizzazione della trascrizione della0atto. I motivi quarto e quinto denunciano vizi motivazionali e violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe invertito la0onere della prova circa la0uso della stradina e avrebbe omesso di valutare una confessione giudiziale resa dalla dante causa. Il sesto motivo contesta la motivazione ritenuta apparente e la mancata considerazione di prove testimoniali che, secondo la ricorrente, dimostrerebbero la0inesistenza della stradina e della servite0. Il settimo motivo deduce violazione della0art. 843 c.c., sostenendo che gli interventi manutentivi su impianti e grondaie non potessero essere qualificati come esercizio di servite0 di passaggio. La0ottavo motivo contesta i presupposti della servite0 prediale richiamando gli artt. 1027, 1065, 1350, 2643 e 2644 c.c., lamentando la0assenza di utilitas del fondo dominante, la0omessa indicazione del fondo dominante e la natura personale, quindi non trasmissibile, del diritto di passaggio. Il nono motivo ribadisce il vizio di motivazione apparente per mancata indicazione dei testi valorizzati dalla Corte de28099appello. La Corte di cassazione ritiene inammissibili tutti i motivi: osserva che la servite0 era stata riconosciuta non per titolo convenzionale ma per usucapione; che le censure sulla valutazione delle prove miravano in realte0 a un nuovo esame del merito; che le doglianze sulla motivazione non superavano il limite del abminimo costituzionalebb; che mancava specificite0, anche per la0omessa produzione/trascrizione dei verbali e delle dichiarazioni; e che alcune questioni erano nuove in cassazione. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile, condanna la ricorrente alle spese e dà atto della0ulteriore contributo unificato.

La decisione

Il ricorso e8 stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiche9 la servite0 era stata accertata per usucapione e non per titolo negoziale; inoltre, molte doglianze tendevano a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, precluso in sede di legittimite0. Le doglianze di vizio motivazionale sono state considerate non ammissibili perche9 la motivazione della sentenza di merito non era apparente secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite, e perche9 i ricorsi non rispettavano il requisito di specificite0. La ricorrente e8 stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, oltre alla0ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1350, n. 4, c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la servite0 non poteva derivare dal titolo di compravendita in assenza di adeguata prova e descrizione; la Corte osserva perf2 che la servite0 non era stata riconosciuta per titolo ma per usucapione.

  • art. 2643 c.c.

    invocato per contestare la trascrivibilite0/efficacia del trasferimento rispetto alla servite0; la censura e8 ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per denunciare una pretesa errata interpretazione del contratto di compravendita; la doglianza e8 inammissibile perche9 la servite0 era stata accertata per usucapione.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per contestare l'interpretazione del contratto; censura non decisiva rispetto alla reale motivazione della decisione di merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    evocato per dedurre insufficienza/apparenza della motivazione; la Corte ribadisce il criterio del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione dell'art. 116 e8 configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o si discosta dal prudente apprezzamento nei limiti consentiti.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullite0 della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione fosse mancante o meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato in relazione al dovere di motivazione; la Corte esclude la violazione perche9 la sentenza di merito consentiva di ricostruire il ragionamento decisorio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per lamentare un asserito sovvertimento dell'onere della prova; la censura e8 ricondotta a un improprio riesame del merito.

  • art. 228 c.p.c.

    invocato a proposito della confessione giudiziale; il motivo e8 dichiarato inammissibile per difetto di specificite0.

  • art. 2730 c.c.

    richiamato in tema di confessione; la Corte rileva l'assenza di specifica trascrizione e produzione dei verbali.

  • art. 2733 c.c.

    richiamato in tema di confessione giudiziale; la censura e8 inammissibile.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo insieme ad altre norme processuali, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 843 c.c.

    invocato per contestare la qualificazione di alcuni interventi manutentivi come indice di servite0 di passaggio; la Corte osserva che tale affermazione non costituiva ratio decidendi ma argomento difensivo richiamato nel giudizio di merito.

  • art. 1027 c.c.

    richiamato per negare i presupposti della servite0 prediale; la Corte ritiene che la motivazione di merito abbia comunque spiegato l'esistenza della servite0 per usucapione.

  • art. 1065 c.c.

    richiamato per contestare l'utilitas e la struttura della servite0; censura inammissibile.

  • art. 2644 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 1350 e 2643 c.c. per contestare efficacia e opponibilite0 del preteso titolo; censura non decisiva.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato e8 limitato al "minimo costituzionale" e non consente il controllo sulla mera sufficienza della motivazione.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per affermare la preclusione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato per giustificare la declaratoria di inammissibilite0 quando il ricorso non si confronta con un orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimite0 il ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito ha accertato una servite0 per usucapione, sono non pertinenti le censure costruite esclusivamente sull'asserita costituzione negoziale del diritto.
  • Il sindacato della Cassazione non consente un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio; la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e8 ammissibile solo quando si alleghi l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti, l'attribuzione di valore legale a prove diverse o la violazione di una specifica regola di valutazione.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e8 denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non e8 pif9 censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • La motivazione e8 apparente solo se, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione; non basta che la parte la ritenga incompleta o non condivisibile.
  • Le censure che si fondano su confessioni, atti o verbali devono rispettare un rigoroso requisito di specificite0 e autosufficienza, mediante puntuale indicazione e trascrizione dei documenti e degli atti rilevanti.
  • Una questione non dedotta nei gradi di merito non puf2 essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • Le deduzioni circa la mancanza dei presupposti della servite0 prediale sono inammissibili se mirano, in realte0, a sostituire la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito con una diversa lettura del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieServitf9ImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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