Cassazione Civile, Ordinanza n. 09036/2025 del 05/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da lavori di sopraelevazione e trasformazione di manufatti esistenti su un immobile confinante. I proprietari attori chiedevano l'accertamento delle violazioni edilizie e civilistiche commesse nella realizzazione delle opere, la condanna alla eliminazione delle opere lesive del loro fondo e il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda principale veniva rigettata e, in accoglimento della riconvenzionale, veniva ordinato l'arretramento di un muro ritenuto sconfinante. In appello, la corte territoriale confermava il rigetto della domanda degli attori: riteneva che la terrazza preesistente non fosse una nuova costruzione, che i balconi non dovessero essere computati ai fini delle distanze e che la trasformazione del terrazzo non integrasse una costruzione soggetta alle distanze tra fabbricati. Escludeva anche il risarcimento del danno. In cassazione i ricorrenti denunciano, con il primo motivo, violazione delle norme sulle distanze legali tra fabbricati e vizi motivazionali, sostenendo che i balconi del fabbricato avrebbero dovuto essere computati perché aventi apprezzabile profondità e che anche la terrazza avrebbe dovuto essere considerata costruzione ai sensi della disciplina sulle distanze; con il secondo motivo censurano il rigetto della domanda risarcitoria, assumendo che la violazione delle distanze comportasse danno risarcibile e che gli accorgimenti tecnici adottati non eliminassero l'illiceità dell'opera.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il primo motivo: ha confermato la valutazione della corte territoriale sulla terrazza, ritenendo corretta l'esclusione della sua qualificazione come nuova costruzione, ma ha ritenuto erronea la mancata considerazione dei balconi, perché una sporgenza di profondità pari a 1,39 metri non può essere qualificata come mera finitura ornamentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio di diritto indicato, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
invocato come norma sulle distanze legali tra costruzioni; la Corte ribadisce che per il relativo computo rilevano anche le sporgenze aventi consistenza di corpo di fabbrica.
art. 871 c.c.
richiamato nel motivo sul risarcimento per violazione delle norme edilizie sulle distanze.
art. 872 c.c.
richiamato nel motivo sul risarcimento per violazione delle norme edilizie sulle distanze.
art. 1226 c.c.
richiamato nel motivo risarcitorio ai fini della liquidazione del danno.
art. 900 c.c.
richiamato dalla corte territoriale per qualificare la terrazza originaria come veduta.
art. 9 d.m. 1444/1968
richiamato dai ricorrenti quale parametro per le distanze tra fabbricati.
art. 132, n. 4, c.p.c.
invocato per censurare un asserito vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 156 c.p.c.
richiamato nel primo motivo insieme al vizio di motivazione e alla violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di distanze legali tra edifici, non vanno computati soltanto gli sporti che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria; invece, le sporgenze aventi apprezzabile profondità e ampiezza, come i balconi, costituiscono corpo di fabbrica e devono essere considerate nel calcolo delle distanze.
- La qualificazione di un manufatto come nuova costruzione o come mera trasformazione di un elemento già esistente dipende dalla sua effettiva consistenza funzionale e strutturale: se l'opera conserva la medesima funzione di accesso, affaccio o copertura già propria del manufatto originario, non integra necessariamente una nuova costruzione.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la presenza di un balcone di notevole profondità, non può poi escluderne il rilievo ai fini delle distanze attribuendogli una funzione meramente ornamentale senza corretta sussunzione nella fattispecie normativa.
- La domanda risarcitoria fondata sulla violazione delle distanze resta assorbita se la decisione sulla violazione stessa viene cassata e il relativo accertamento deve essere rinnovato dal giudice di rinvio.
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