Cassazione Penale, Sentenza n. 33799/2025 del 15/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Agrigento che aveva confermato il sequestro preventivo degli immobili denominati Kaos A e Kaos B, disposto dal GIP per presunti illeciti edilizi (demolizione e ricostruzione con aumento di sagoma/volume, opere non conformi alla SCIA e interventi in area vincolata paesaggisticamente). Il ricorrente, tramite i difensori, contestava la sussistenza del fumus commissi delicti e la motivazione del riesame, sostenendo che si trattava di ristrutturazione ricomprese nell'ambito della SCIA (art. 3 TUE), che il seminterrato e le opere (ascensore, scale) erano preesistenti o ammessi, che non vi era aumento di volume e che i rilievi del Tribunale erano contraddittori e fondati su valutazioni tecniche che non potevano sorreggere il sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure avanzate attengono a valutazioni di fatto e a confronti tecnici tra opere realizzate e progetto depositato, materie non sindacabili in cassazione se non come violazione di legge. La Corte ha considerato congrua la motivazione del Tribunale del riesame che, sulla base degli atti e delle risultanze illustrative, ha rilevato elementi indiziari di difformità (ulteriori elevazioni fuori terra, ascensore e rampe non previste, modifiche di terrazze e superfici) idonei a fondare il fumus commissi delicti e la necessità cautelare. Il ricorso è pertanto stato rigettato (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'ammenda di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevato come norma evocata per il concorso di norme nel capo di imputazione; la Corte non entra nel merito sostanziale del reato ma segnala che il sequestro era disposto in relazione a più fattispecie penali concorrenti.
art. 44, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380/2001
art. 44, comma 1, lett. c)
Norma richiamata per qualificare come illecite opere di ristrutturazione che, nella pratica, configurano nuova costruzione per aumento di sagoma/volume; la Corte conferma che la valutazione della sussistenza di aumenti volumetrici è questione di fatto rilevante ai fini cautelari.
art. 181, comma 1-bis, lettera b), d.lgs. n. 42/2004
art. 181, comma 1-bis, lett. b)
Richiamata in relazione al vincolo paesaggistico: la presenza di interventi in area sottoposta a vincolo aggravava la rilevanza penale delle opere non autorizzate; elemento considerato dal Tribunale nella valutazione cautelare.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamata dalla difesa per censurare la motivazione in ordine al fumus commissi delicti; la Corte osserva però che la questione sollevata è di fatto e non costituisce adeguata eccezione di illegittimità di legge appellabile in Cassazione.
art. 3 d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
La difesa invocava la nozione di ristrutturazione (trasformazione dell'organismo edilizio); la Corte rileva che la qualificazione tra ristrutturazione e nuova costruzione dipende dall'accertamento fattuale di aumento di volume/sagoma, accertamento compiuto dal Tribunale ai fini cautelari.
art. 325, comma 1, c.p.p.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge; la nozione di violazione include errori di diritto e vizi motivazionali tali da rendere la motivazione del provvedimento priva dei requisiti minimi.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: il ricorrente è tenuto alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata equitativamente in Euro 3.000,00.
legge n. 64/1974
Richiamata dalla difesa in relazione alle prescrizioni per costruzioni in zone sismiche e alla disciplina delle opere interrate/seminterrate; la Corte non ha ritenuto decisivo tale richiamo in sede di essa perché la questione resta essenzialmente tecnica e di fatto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione incomprensibile: contestazioni di merito tecnico-fattuale (come la consistenza delle opere o il confronto tra progetto e stato dei luoghi) sono in genere inammissibili.
- Per resistere efficacemente a un sequestro preventivo per abusi edilizi occorre contestare la fondatezza giuridica dell'accertamento (es. prova documentale che dimostri l'assenza di aumento di volume, la preesistenza degli elementi contestati o la validità amministrativa della SCIA), non limitandosi a deduzioni generiche o a richieste di ulteriori accertamenti tecnici.
- La qualificazione tra ristrutturazione (ammessa in SCIA) e nuova costruzione (soggetta a permesso di costruire) dipende da un accertamento comparativo tra preesistente e realizzato: se emergono elementi indiziari di incremento di sagoma/volume, è legittimo per il giudice della cautela disporre misure conservative anche in presenza di istanze amministrative.
- La presenza di vincoli paesaggistici o altre tutele sovraordinate rafforza la legittimità del sequestro cautelare quando vi sono indizi di lavori non autorizzati, poiché il danno potenziale è maggiore.
- In sede di impugnazione è importante circoscrivere e motivare specifiche violazioni di legge (non solo contestazioni di fatto) per rendere il ricorso cassazionale ammissibile; le questioni tecniche andranno invece dibattute e provate nel merito o in sede amministrativa/tecnica.
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