Cassazione Civile, Ordinanza n. 26431/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Calabria che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento, in primo grado, di un accertamento fondato sulla procedura standardizzata degli studi di settore. L'Ufficio ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, lett. d, del DPR 600/73, dell'art. 3 della legge n. 549/95, dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo, in sostanza, la correttezza del recupero fiscale basato sugli scostamenti rispetto agli standard e valorizzando la mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dell'Ufficio non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale era fondata non sulla sola questione della mancata partecipazione al contraddittorio, ma sull'apprezzamento del giudice di merito circa l'insufficienza del metodo presuntivo, superato dalla prova contraria offerta dal contribuente nel giudizio. L'Agenzia delle entrate è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di legittimità in favore della parte contribuente.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d, DPR 600/73
Richiamato dall'Ufficio a sostegno dell'accertamento presuntivo; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che la censura non coglie la ratio decidendi.
art. 3 della legge n. 549/95
Norma invocata nel ricorso in relazione agli studi di settore; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per difetto di attinenza del motivo alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 2729 c.c.
Richiamato per il regime delle presunzioni semplici; la Corte ribadisce, in linea con la giurisprudenza citata, che la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni negli studi di settore si formano procedimentalmente anche attraverso il contraddittorio e sono comunque superabili con prova contraria.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte valorizza la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria, anche presuntiva, nel giudizio.
art. 360 n.3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge evocata quale parametro del motivo di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte esclude la sua applicazione nel caso di specie, rilevando che la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie fondate sugli studi di settore, la censura in cassazione deve investire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sull'apprezzamento della prova contraria, non è sufficiente dedurre astrattamente vizi del procedimento accertativo.
- L'accertamento standardizzato mediante studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici: la loro idoneità probatoria non deriva automaticamente dagli standard, ma si consolida nel contraddittorio endoprocedimentale, che il contribuente può anche non attivare, restando però esposto alle conseguenze probatorie della propria inerzia.
- In giudizio il contribuente conserva la più ampia facoltà di prova contraria, anche per presunzioni semplici, e il giudice può valutare liberamente sia l'applicabilità degli standard al caso concreto sia gli elementi contrari offerti dal contribuente.
- La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio non preclude di per sé la difesa in giudizio, ma consente all'Amministrazione di fondare l'accertamento sugli scostamenti rilevati, salva la possibilità per il contribuente di dimostrarne l'infondatezza nel processo.
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