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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20211/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vassallo fu ritenuto responsabile del reato di diffamazione per aver pubblicato su Facebook e sul sito della Fondazione Angelo Vassallo espressioni ironiche e di scherno sul cognome della persona offesa, usando un "gioco" tra "Maffia" e "mafia" (es.: "Secondo me c'è una effe di più o è il cognome di uno che mi ha querelato? E continua a nascondersi dentro o dietro un abito?"), nonché insinuando che la persona offesa si "proteggesse" dietro la divisa. In cassazione il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e assenza dell'elemento psicologico perché si sarebbe trattato di mera ironia/gioco di parole; (ii) violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.), richiamando il contesto doloroso della morte del fratello Angelo Vassallo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato che l'uso del cognome "Maffia" per evocare la parola "mafia" e le frasi pubblicate avevano carattere offensivo, idoneo a ledere la reputazione e a esporre la persona offesa a ludibrio pubblico. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per la diffamazione è sufficiente il dolo generico o il dolo eventuale: è rilevante l'uso consapevole di parole socialmente interpretabili come offensive, non la dimostrazione di un "r animus iniurandi" specifico. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art.131-bis c.p. ritenendo il fatto non di particolare tenuità, attesa la gravità dell'offesa nei confronti di un appartenente all'Arma dei Carabinieri e l'assenza di elementi che colleghino le affermazioni a fatti veri. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 1.800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p. (diffamazione)

    art. 595 comma 1 e comma 3 c.p.

    La Corte interpreta l'art. 595 come perseguente anche le espressioni allusive o insinuanti; per la sussistenza del reato è sufficiente il dolo generico o il dolo eventuale, ossia l'uso consapevole di parole socialmente interpretabili come offensive anche se non provata la volontà specifica di offendere.

  • art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)

    La norma non è stata ritenuta applicabile: la Corte valuta che appellare un carabiniere "mafioso" e insinuare protezione dietro la divisa costituisce un'offesa grave non riconducibile alla particolare tenuità del fatto.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (motivi di ricorso in Cassazione)

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamata nel motivo di ricorso per presunta violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato, non assorbibile nelle censure indicate dall'art. 606.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. L.176/2020 (richieste del P.G.)

    comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020

    Norma procedurale richiamata per la presentazione delle richieste scritte del Procuratore Generale; non incide sul merito ma sul procedimento di deposito delle conclusioni dal P.G. in sede di Cassazione.

Massime di principio

  • Per il delitto di diffamazione (art.595 c.p.) non è necessario provare un "animus iniuriandi" specifico: è sufficiente il dolo generico o il dolo eventuale, ossia la consapevolezza nell'usare espressioni socialmente interpretabili come offensive.
  • Il gioco di parole o l'allusione possono integrare diffamazione se, oggettivamente, ledono la reputazione e si prestano a essere intese come accuse o discredito personale; la forma grammaticale o ironica non esclude la offensività.
  • Il diritto di critica non giustifica affermazioni disancorate da elementi di verità o riferimenti fattuali: le critiche devono essere misurate, motivate e ancorate a fatti verificabili per evitare la sfera della diffamazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) è applicabile solo a fatti realmente di modesta offensività; accuse gravi rivolte a pubblici ufficiali o appartenenti alle forze dell'ordine difficilmente rientrano in questa fattispecie.
  • Le pubblicazioni su social network e siti amplificano la portata comunicativa e la possibilità di esposizione al pubblico, rendendo più probabile la configurazione del reato di diffamazione.
  • In sede di impugnazione è fondamentale confrontarsi in modo concreto e specifico con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche sulla motivazione rischiano l'inammissibilità in Cassazione.

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