Cassazione Penale, Sentenza n. 20211/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vassallo fu ritenuto responsabile del reato di diffamazione per aver pubblicato su Facebook e sul sito della Fondazione Angelo Vassallo espressioni ironiche e di scherno sul cognome della persona offesa, usando un "gioco" tra "Maffia" e "mafia" (es.: "Secondo me c'è una effe di più o è il cognome di uno che mi ha querelato? E continua a nascondersi dentro o dietro un abito?"), nonché insinuando che la persona offesa si "proteggesse" dietro la divisa. In cassazione il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e assenza dell'elemento psicologico perché si sarebbe trattato di mera ironia/gioco di parole; (ii) violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.), richiamando il contesto doloroso della morte del fratello Angelo Vassallo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato che l'uso del cognome "Maffia" per evocare la parola "mafia" e le frasi pubblicate avevano carattere offensivo, idoneo a ledere la reputazione e a esporre la persona offesa a ludibrio pubblico. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per la diffamazione è sufficiente il dolo generico o il dolo eventuale: è rilevante l'uso consapevole di parole socialmente interpretabili come offensive, non la dimostrazione di un "r animus iniurandi" specifico. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art.131-bis c.p. ritenendo il fatto non di particolare tenuità, attesa la gravità dell'offesa nei confronti di un appartenente all'Arma dei Carabinieri e l'assenza di elementi che colleghino le affermazioni a fatti veri. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 1.800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 595 c.p. (diffamazione)
art. 595 comma 1 e comma 3 c.p.
La Corte interpreta l'art. 595 come perseguente anche le espressioni allusive o insinuanti; per la sussistenza del reato è sufficiente il dolo generico o il dolo eventuale, ossia l'uso consapevole di parole socialmente interpretabili come offensive anche se non provata la volontà specifica di offendere.
art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)
La norma non è stata ritenuta applicabile: la Corte valuta che appellare un carabiniere "mafioso" e insinuare protezione dietro la divisa costituisce un'offesa grave non riconducibile alla particolare tenuità del fatto.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (motivi di ricorso in Cassazione)
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamata nel motivo di ricorso per presunta violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato, non assorbibile nelle censure indicate dall'art. 606.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. L.176/2020 (richieste del P.G.)
comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020
Norma procedurale richiamata per la presentazione delle richieste scritte del Procuratore Generale; non incide sul merito ma sul procedimento di deposito delle conclusioni dal P.G. in sede di Cassazione.
Massime di principio
- Per il delitto di diffamazione (art.595 c.p.) non è necessario provare un "animus iniuriandi" specifico: è sufficiente il dolo generico o il dolo eventuale, ossia la consapevolezza nell'usare espressioni socialmente interpretabili come offensive.
- Il gioco di parole o l'allusione possono integrare diffamazione se, oggettivamente, ledono la reputazione e si prestano a essere intese come accuse o discredito personale; la forma grammaticale o ironica non esclude la offensività.
- Il diritto di critica non giustifica affermazioni disancorate da elementi di verità o riferimenti fattuali: le critiche devono essere misurate, motivate e ancorate a fatti verificabili per evitare la sfera della diffamazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) è applicabile solo a fatti realmente di modesta offensività; accuse gravi rivolte a pubblici ufficiali o appartenenti alle forze dell'ordine difficilmente rientrano in questa fattispecie.
- Le pubblicazioni su social network e siti amplificano la portata comunicativa e la possibilità di esposizione al pubblico, rendendo più probabile la configurazione del reato di diffamazione.
- In sede di impugnazione è fondamentale confrontarsi in modo concreto e specifico con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche sulla motivazione rischiano l'inammissibilità in Cassazione.
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