Cassazione Civile, Ordinanza n. 04544/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Un utente del servizio idrico aveva convenuto in giudizio il gestore chiedendo, in via preliminare, di dichiarare prescritto il credito portato da una fattura di importo contenuto e, nel merito, di disapplicare la delibera dell'ente d'ambito relativa alle c.d. partite pregresse, con conseguente declaratoria di illegittimità e non debenza delle somme richieste. Il giudice di pace aveva accolto la domanda ritenendo prescritto il credito; il tribunale, in appello, aveva riformato solo la regolazione delle spese ma aveva confermato la decisione sulla prescrizione, osservando anche, ad abundantiam, che la pretesa sarebbe stata comunque illegittima perché costituente un'integrazione tariffaria retroattiva. La società gestrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la spettanza della controversia al giudice amministrativo, sul presupposto che fosse contestata la legittimità di scelte discrezionali dell'autorità di settore; secondo, denunciando la violazione delle norme in tema di servizio idrico integrato, della direttiva europea e dell'art. 1339 c.c., sostenendo che le partite pregresse fossero legittimamente recuperabili in base al metodo tariffario e che non vi fosse violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria perché riguarda il rapporto individuale di utenza e la contestazione dell'importo dovuto per la fornitura idrica, senza coinvolgimento della pubblica amministrazione come autorità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il tribunale aveva fondato la decisione sulla prescrizione del credito, mentre la censura riguardava solo la legittimità della pretesa creditoria, questione trattata dal giudice di merito solo ad abundantiam. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato e ha statuito nulla sulle spese per mancata partecipazione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta violazione delle regole sulla giurisdizione e sul sindacato del giudice ordinario.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Invocato per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative ai pubblici servizi, ma la Corte ha escluso che ricorresse tale ipotesi.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Norma processuale posta a base della censura di giurisdizione.
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamato nel secondo motivo insieme ad altre disposizioni sul servizio idrico integrato.
art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la legittimità del recupero tariffario.
art. 9 direttiva 2000/60/CE
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del meccanismo tariffario del servizio idrico.
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011
Richiamato nel secondo motivo come base normativa del sistema tariffario.
art. 10 d.l. n. 70 del 2011
Richiamato nel secondo motivo in relazione al metodo di recupero dei costi.
art. 1339 c.c.
Invocato per sostenere l'inserzione automatica nel rapporto contrattuale delle prescrizioni tariffarie approvate dall'autorità di settore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base della censura di violazione di legge.
art. 2935 c.c.
Richiamato dalla Corte nel riportare il principio di Cass. Sez. U. n. 29593 del 2022: la prescrizione non decorre prima che il diritto possa essere esercitato, e dunque prima della determinazione dei costi da recuperare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nelle controversie tra utente e gestore del servizio idrico integrato sulla misura della tariffa o sulle somme pretese in fattura, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando il petitum investe il rapporto individuale di utenza e non il potere autoritativo della pubblica amministrazione.
- Se la sentenza di merito fonda la decisione su una specifica ratio decidendi, il ricorso per cassazione deve censurare quella ratio: doglianze che colpiscano soltanto una motivazione svolta ad abundantiam sono prive di decisività e rendono il motivo inammissibile.
- In tema di conguagli tariffari del servizio idrico, la prescrizione del credito non può decorrere prima che i costi da recuperare siano stati determinati dall'autorità competente, poiché prima di tale determinazione il diritto non è ancora esercitabile ai sensi dell'art. 2935 c.c.
- La mera contestazione della legittimità generale del provvedimento tariffario non basta a superare una decisione fondata sull'estinzione del credito per prescrizione, se tale capo non viene specificamente impugnato.
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