Cassazione Civile, Ordinanza n. 00126/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale tra due società. Una delle parti aveva convenuto l’altra dinanzi al Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale. La controparte aveva eccepito l’improcedibilità della domanda sostenendo che la lite fosse devoluta ad arbitrato in forza di una clausola compromissoria. Il Tribunale ha però ritenuto che la società odierna ricorrente, tramite una dichiarazione del proprio difensore indirizzata al difensore avversario, avesse rinunciato a valersi della clausola arbitrale e avesse manifestato la preferenza per la giurisdizione ordinaria. Con il ricorso per regolamento di competenza la società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 808-ter, 817 e 819 c.p.c., sostenendo che, in presenza di clausola arbitrale rituale, la dichiarazione stragiudiziale non potesse essere interpretata come rinuncia alla procedura arbitrale; ha quindi contestato l’interpretazione data dal Tribunale alla dichiarazione e alla clausola compromissoria.
La decisione
La Corte ha qualificato la clausola compromissoria come riferita ad arbitrato rituale, rendendo ammissibile il regolamento di competenza; tuttavia ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, osservando che l’interpretazione della dichiarazione stragiudiziale resa dal difensore della ricorrente come rinuncia all’arbitrato e preferenza per il giudice ordinario era coerente con i criteri ermeneutici applicabili anche agli atti unilaterali. La ricorrente si era limitata a proporre una lettura alternativa senza indicare specifiche violazioni dei canoni interpretativi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 808-ter c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina dell’arbitrato e contestare l’interpretazione della clausola compromissoria; la Corte ha ritenuto infondata la censura
art. 817 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione all’eccezione di improcedibilità e alla devoluzione della controversia agli arbitri
art. 819 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente quale norma concernente gli effetti della clausola arbitrale e la competenza del giudice
artt. 1362 e seguenti c.c.
evocati indirettamente come canoni ermeneutici contrattuali applicabili, in quanto compatibili, anche alle dichiarazioni unilaterali di volontà
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente, in caso di rigetto, di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- In presenza di una clausola compromissoria, la natura rituale dell’arbitrato si presume quando non emergano elementi certi che depongano per un arbitrato irrituale o per una diversa composizione amichevole della lite.
- La rinuncia ad avvalersi della clausola arbitrale può desumersi anche da una dichiarazione stragiudiziale del difensore, purché il suo tenore letterale, letto nel contesto della risposta alla controparte, manifesti in modo univoco la volontà di adire il giudice ordinario.
- L’interpretazione di una dichiarazione unilaterale di volontà segue, in quanto compatibili, i canoni ermeneutici del contratto; chi contesta tale interpretazione deve indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate, non essendo sufficiente proporre una diversa lettura del testo.
- La qualificazione della clausola compromissoria e la verifica della rinuncia all’arbitrato vanno operate con attenzione al contenuto complessivo degli scambi tra le parti e alla natura eccezionale della deroga alla giurisdizione ordinaria.
- rami
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