Sentenza n. 1944/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo della domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi della l. 326/2003 per un opificio artigianale abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio. Con il primo motivo ha sostenuto che l'istanza riguardasse l'ampliamento di una preesistenza edilizia realizzata anteriormente al 1967 e che, pertanto, il manufatto fosse condonabile indipendentemente dalla natura e destinazione del fondo. Con il secondo motivo ha contestato che la mera ricomprensione del manufatto nella fascia di rispetto ferroviario potesse giustificare il diniego, lamentando l'omessa indicazione della distanza dalla ferrovia e dell'incidenza concreta del vincolo. Ha inoltre denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il TAR non avesse deciso sul vizio di violazione del principio di proporzionalità. Ha infine chiesto un'attività istruttoria per accertare la preesistenza dei manufatti al 1967. La vicenda traeva origine dall'accertamento comunale, effettuato dopo un esposto delle Ferrovie dello Stato, di una struttura in ferro risultante dall'accorpamento di tre manufatti, con successiva sospensione dei lavori, ordinanza di demolizione e diniego di un permesso di costruire. L'istanza di condono del 2004 era stata preceduta da una dichiarazione del 1994 riferita a un solo manufatto di 121 mq., mentre nel sopralluogo del 2016 erano stati rilevati tre capannoni per complessivi 776 mq.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato respinto perché l'appellante non ha fornito alcun principio di prova dell'esistenza di una legittima preesistenza edilizia anteriore al 1967; tale circostanza, inoltre, non risultava indicata nella domanda di condono, riferita alla realizzazione di un nuovo capannone. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato poiché il sopralluogo comunale aveva accertato la presenza dei manufatti nella fascia di rispetto ferroviario e la loro insuscettibilità di autorizzazione in deroga, in ragione della collocazione e della consistenza. La censura relativa alla proporzionalità è stata dichiarata non esaminabile perché non dedotta in primo grado, non potendo essere introdotta per la prima volta in appello. Il rigetto è stato comunque ritenuto giustificato anche dalla radicale difformità tra il manufatto dichiarato nel 1994 e quelli accertati nel 2016: da un manufatto di 121 mq. si era passati a tre capannoni di 776 mq., per una volumetria stimata in circa 3.000 mc., senza possibilità di individuare con certezza l'opera cui si riferiva l'originaria istanza. Il giudice ha inoltre rilevato che il d.l. 269/2003, in via generale, non consentiva la sanatoria di manufatti a destinazione non abitativa e comunque di volumetria superiore a 750 mc. La richiesta istruttoria è stata respinta perché non accompagnata da un principio di prova sulla datazione dei manufatti; l'onere di dimostrare la data di realizzazione dell'abuso grava sul soggetto che richiede la sanatoria, trattandosi di circostanza nella sua disponibilità. Le spese del grado sono state compensate in ragione della complessità e della non univocità della vicenda.
Norme richiamate
l. 326/2003
La domanda di condono edilizio era stata presentata ai sensi della legge; il giudice ha escluso la condonabilità del manufatto sulla base della sua destinazione non abitativa, della volumetria e della mancata prova della preesistenza legittima.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi.
d.l. 269/2003
Il giudice ha ritenuto che, in via generale, non consentisse la sanatoria di manufatti a destinazione non abitativa e comunque di volumetria superiore a 750 mc.
Massime di principio
- Chi chiede il condono edilizio deve fornire la prova della data di realizzazione dell'abuso e dell'eventuale preesistenza edilizia legittima; in mancanza di un principio di prova, non può ottenere un'integrazione istruttoria d'ufficio su tali circostanze.
- La qualificazione dell'intervento come ampliamento di una preesistenza edilizia non può essere fatta valere in giudizio se non è sostenuta da elementi probatori e se la domanda di condono era stata presentata come riferita alla realizzazione di un nuovo manufatto.
- La difformità sostanziale tra il manufatto descritto nella domanda di condono e le opere accertate dall'amministrazione impedisce di ritenere dimostrata l'identità dell'abuso oggetto dell'istanza e può giustificare il diniego della sanatoria.
- Nel giudizio amministrativo d'appello non possono essere introdotti per la prima volta vizi dell'atto non dedotti in primo grado, tra cui la violazione del principio di proporzionalità.
- Ai fini della sanatoria edilizia, l'accertata collocazione del manufatto in una fascia di rispetto ferroviario, unitamente alla sua insuscettibilità di autorizzazione in deroga per collocazione e consistenza, può giustificare il diniego.
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