Cassazione Civile, Ordinanza n. 29774/2024 del 19/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento relativo all’anno 2015, con cui l’Ufficio aveva ricostruito induttivamente un maggior reddito d’impresa ai fini IRAP e IVA, oltre sanzioni, sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta nei locali sociali e dell’emersione di pagamenti di emolumenti fuori busta a una dipendente. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 109 TUIR, 2709 e 2729 c.c. e 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente avallato la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi fondata su un presunto "quadernone" di contabilità in nero, senza considerare il saldo algebrico complessivo del brogliaccio e il minor scarto effettivo risultante dai dati ivi annotati. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., lamentando che il giudice d’appello avesse rigettato l’impugnazione senza una adeguata motivazione sulle specifiche censure proposte. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato il merito dei motivi perché ha rilevato d’ufficio la nullità insanabile dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio: trattandosi di accertamento riguardante una società di persone e di ripresa fondata su elementi comuni, dovevano partecipare al giudizio anche tutti i soci litisconsorti necessari. Poiché i giudizi di merito si erano svolti senza la partecipazione di tutti i soci esistenti alla data rilevante, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio il difetto di integrità del contraddittorio nei giudizi di merito, ha dichiarato la nullità dei medesimi, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci litisconsorti necessari e alla regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dalla questione preliminare processuale.
Norme richiamate
art. 5 TUIR
i redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a per intero e proporzionalmente ai soci che rivestono tale titolo al 31 dicembre, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili
nei rapporti tributari delle società di persone opera il principio di trasparenza, con imputazione del reddito ai soci in carica al momento di riferimento e in proporzione alla quota di partecipazione agli utili; il diritto agli utili matura con l’approvazione del rendiconto.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa della ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi effettuata dall’Ufficio.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
impone l’integrazione del contraddittorio quando la controversia coinvolge litisconsorti necessari.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
il primo giudice avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio o riunire i processi eventualmente instaurati dai litisconsorti necessari.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice in presenza di difetto di contraddittorio.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
in sede di legittimità, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va cassata la sentenza e rinviata la causa al primo giudice.
art. 132 c.p.c.
dedotto come parametro del vizio di motivazione apparente o insufficiente della sentenza di appello.
art. 111 Cost.
richiamato sia per il dovere di motivazione sia per la ragionevole durata del processo, invocata nella valutazione del simultaneus processus.
art. 2709 c.c.
invocato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio della documentazione extracontabile.
art. 2729 c.c.
invocato dalla ricorrente per contestare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base dell’accertamento induttivo.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di capacità contributiva in relazione alla ricostruzione del reddito.
d.lgs. n. 472/1997, artt. 3, 7, 12 e 17
richiamati nel prospetto sanzionatorio dell’avviso di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per il primo motivo di ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per il secondo motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all’accertamento del reddito di una società di persone, la causa è inscindibile quando la rettifica investe elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione fiscale; società e soci devono partecipare al medesimo giudizio, salvo questioni personali dei singoli.
- La nullità per violazione del litisconsorzio necessario originario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione; se i giudizi di merito si sono svolti senza tutti i litisconsorti necessari, la sentenza va cassata con rinvio al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.
- Per le società di persone il reddito è imputato per trasparenza ai soci che rivestono tale qualità al momento rilevante ai fini dell’approvazione del rendiconto, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili; il mutamento successivo della compagine sociale non comporta di per sé una ripartizione del reddito in base alla durata della partecipazione nel corso dell’esercizio.
- Quando l’accertamento tributario è unico e fondato su elementi comuni, anche se riguarda distinti profili impositivi, la necessità del simultaneus processus può permanere ove le posizioni siano inscindibili e non suscettibili di autonoma definizione.
- La documentazione extracontabile rinvenuta presso l’impresa può costituire elemento presuntivo idoneo a sorreggere la ricostruzione induttiva, ma la sua valutazione resta sindacabile se la parte dimostra l’incongruenza dei calcoli o l’erroneità della base presuntiva; nel caso deciso, tuttavia, tale esame non è stato compiuto perché assorbito dal vizio processuale.
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