Cassazione Civile, Ordinanza n. 33286/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso del Comune, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda e determini, se del caso, la corretta misura del tributo dovuto; il rinvio vale anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dal Comune per ICI non versata nell'anno 2009, pari complessivamente a Euro 13.968,00, relativo alla comproprietà per quota di 1/2 di terreni siti nel Comune. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello, ritenendo che la permanenza della comproprietà non bastasse a giustificare l'imposizione come area fabbricabile, in ragione di accordi intervenuti nel 2009 nell'ambito di una compensazione urbanistica, dai quali sarebbe derivata la traslazione dei diritti edificatori all'ente. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello abbia erroneamente posto a carico dell'amministrazione l'onere di verificare il momento effettivo di apprensione/possesso delle aree, senza considerare che il contribuente avrebbe mantenuto la disponibilità di parte dei terreni fino al 7 maggio 2009 e di altra parte fino al 18 dicembre 2009; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi del contenzioso tributario, per avere la CTR annullato l'avviso senza rideterminare l'esatto ammontare del tributo dovuto, pur in presenza di una possibile solo parziale infondatezza della pretesa fiscale. La Corte ritiene fondati entrambi i motivi, richiama la giurisprudenza in tema di compensazione urbanistica e di processo tributario quale giudizio di impugnazione-merito, e rileva che la CTR non ha considerato la diversa decorrenza temporale della cessione dei diritti edificatori nel 2009, che imponeva una nuova quantificazione dell'imposta per le frazioni d'anno interessate.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'erronea distribuzione dell'onere probatorio da parte del giudice di appello.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare l'utilizzo da parte del giudice di elementi non correttamente valutati secondo le regole di decisione della prova.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per contestare l'omessa pronuncia/omessa rideterminazione dell'imposta dopo l'annullamento dell'atto impositivo.
art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c.
Indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Indicato quale parametro del primo motivo per violazione di legge.
art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c.
Indicato quale parametro del secondo motivo per violazione di legge e nullità.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Richiamato per individuare il giudice di rinvio come Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo a terreni inseriti in programmi di compensazione urbanistica, il giudice deve verificare con precisione il momento in cui si producono gli effetti degli accordi e delle varianti urbanistiche, poiché l'assoggettabilità a ICI dipende dal perfezionamento della procedura e dall'esatta individuazione delle aree e delle volumetrie compensate.
- Un'area già edificabile e successivamente assoggettata a vincolo di inedificabilità, se inserita in un meccanismo di compensazione urbanistica, non conserva automaticamente la natura di area edificabile ai fini ICI, poiché il diritto edificatorio compensativo non è un diritto reale inerente al suolo.
- Nel processo tributario, quando l'atto impositivo è ritenuto invalido per ragioni sostanziali e non meramente formali, il giudice non può limitarsi all'annullamento, ma deve esaminare la pretesa nel merito e rideterminare il tributo nella misura corretta, entro i limiti delle domande di parte.
- Se la pretesa fiscale risulta solo parzialmente infondata, la decisione deve essere sostitutiva anche nella quantificazione dell'imposta dovuta, non potendo il giudice arrestarsi a un annullamento integrale dell'atto quando residui una base imponibile imponibile o periodi d'imposta parzialmente dovuti.
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