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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06203/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una pluralità di atti fiscali e di riscossione: avvisi di accertamento, ruoli, cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento per imposte dirette e IVA relative a più annualità, oltre a ingiunzioni di pagamento per IMU e ICI. In primo grado i ricorsi erano stati perlopiù rigettati e, in un caso, dichiarati inammissibili; in appello la decisione era stata confermata, ritenendosi regolari le notifiche, infondate le contestazioni sulla sottoscrizione e sulla motivazione degli atti, corretto il calcolo degli interessi e insussistenti i vizi dedotti sulla riscossione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle, sostenendo la necessità della comunicazione di avvenuta notifica e di ulteriori documenti probatori; 2) violazione della disciplina sulla sospensione dei termini per i soggetti che chiedono i benefici della legge n. 44/1999, sostenendo che non fosse necessario il parere favorevole del Procuratore della Repubblica; 3) violazione delle regole sulla motivazione delle cartelle e sul calcolo degli interessi; 4) omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 39 c.p.c. Il ricorso incidentale degli enti resistenti censurava la compensazione integrale delle spese disposta in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, per mancato confronto con la ratio della decisione impugnata e per difetto di autosufficienza, e il terzo motivo, anche perché non autosufficiente; ha ritenuto infondati il secondo motivo, richiamando il principio per cui la sospensione ex legge n. 44/1999 presuppone il provvedimento del P.M. trasmesso al giudice, e il quarto motivo, poiché non vi era omessa pronuncia ma rigetto implicito della doglianza. Anche il ricorso incidentale è stato respinto, perché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro dei vizi dedotti in cassazione; la Corte ha escluso che le censure superassero il vaglio di ammissibilità o meritassero accoglimento.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 36, comma 2-quater, L. n. 248/2007

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulla notificazione.

  • art. 20 L. n. 44/1999

    La Corte ha affermato che la sospensione dei termini richiede il provvedimento del P.M. trasmesso al giudice dell'esecuzione; il giudice non può sindacare la valutazione dei presupposti del beneficio.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La cartella deve contenere gli elementi idonei a rendere comprensibili presupposti di fatto e ragioni giuridiche; se segue un atto presupposto già noto, il richiamo a quest'ultimo è sufficiente.

  • art. 17 L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti della riscossione.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato quale parametro generale della motivazione degli atti amministrativi, applicabile anche agli atti tributari.

  • art. 12, commi 3 e 4, d.P.R. n. 602/1973

    Il ricorrente ne lamentava la violazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione della cartella e sugli interessi.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando una statuizione implicita di rigetto.

  • art. 39 c.p.c.

    La doglianza di violazione è stata ritenuta implicitamente respinta dalla decisione di appello.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    La compensazione delle spese nel giudizio tributario è stata ritenuta espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non censurabile nei limiti dedotti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro sentenza che si fondi su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurare specificamente tutte le rationes; se anche una sola resta intatta, il ricorso va respinto o dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • La censura sulla notifica di cartelle o avvisi di accertamento è inammissibile se non è autosufficiente: occorre trascrivere o riprodurre gli atti e le relate rilevanti in modo da consentire il controllo della Corte sulla sola base del ricorso.
  • La validità della notifica dell'avviso di accertamento o della cartella non può essere rivalutata direttamente in cassazione come questione di fatto, quando il giudice di merito abbia già accertato la regolarità della notificazione.
  • Quando la cartella di pagamento segue un atto presupposto già notificato e conosciuto dal contribuente, la motivazione può essere assolta per relationem mediante richiamo a tale atto; non è necessario ripetere integralmente presupposti e criteri già contenuti nell'atto precedente.
  • Se la pretesa per interessi deriva da atti prodromici che hanno già determinato il quantum o la base del debito, la cartella non richiede una motivazione analitica ulteriore sulle singole aliquote e modalità di calcolo.
  • La sospensione dei termini prevista dalla disciplina sui benefici per le vittime di estorsione o usura presuppone l'adozione e la trasmissione al giudice competente del provvedimento del pubblico ministero; l'interessato non può sostituire tale trasmissione con una propria iniziativa processuale.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile sulla domanda o eccezione; non ricorre se la decisione adottata comporta un rigetto implicito incompatibile con la censura non espressamente esaminata.
  • La compensazione delle spese processuali è, nei limiti di legge, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei limiti normativi o per manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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