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Ordinanza

Ordinanza n. 215/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'ordinanza di ingiunzione di demolizione di opere abusive ai sensi degli artt. 27 d.P.R. n. 380/2001 e 16 - bis L.R. Emilia - Romagna n. 23/2004, prot. n. 0085904/2026 del 09.03.2026, notificata ai ricorrenti in data 19.03.2026; - della Relazione tecnica prot. n. 0054474/2026 del 13.02.2026, in quanto atto presupposto, istruttorio e motivazionale del suddetto provvedimento; - nonché, in parte qua, dei provvedimenti comunali di dichiarazione di inefficacia della CILA n. 1577/2024 (prot. 185666 del 22.05.2024) e di improcedibilità/archiviazione della CILA n. 3313/2024 (prot. 390027 del 05.11.2024, nota prot. 436749 dell'11.12.2024), nella sola misura in cui vengono utilizzati quali presupposti esclusivi per affermare la totale assenza di titolo edilizio; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, ivi inclusi i verbali di sopralluogo, le note interne istruttorie e gli atti dell'Ufficio Controlli Edilizi richiamati nei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202600824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione di opere abusive, con gli atti istruttori e i provvedimenti relativi all'inefficacia o all'archiviazione di precedenti CILA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi degli artt. 27 d.P.R. 380/2001 e 16-bis l.r. Emilia-Romagna 23/2004, nonché la relazione tecnica presupposta, le comunicazioni comunali dichiarative dell'inefficacia di una CILA e dell'improcedibilità o archiviazione di un'altra CILA, oltre agli ulteriori atti istruttori richiamati. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà atto che l'impugnativa delle comunicazioni del 29 maggio 2024 e dell'11 dicembre 2024 appare tardiva. In sede cautelare è stata inoltre considerata la qualificazione edilizia dell'intervento, ritenuto prima facie riconducibile alla manutenzione straordinaria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto apparentemente tardiva l'impugnazione delle comunicazioni comunali del 29 maggio 2024 e dell'11 dicembre 2024 e ha giudicato, allo stato degli atti, l'intervento riconducibile alla manutenzione straordinaria, senza ravvisare quindi una probabilità di esito favorevole del ricorso. Quanto al periculum, ha escluso un danno grave e irreparabile, osservando che, in caso di mancato ripristino o di presentazione di un'istanza di sanatoria ove ammissibile, sarebbe conseguibile la mera determinazione di una sanzione pecuniaria, non ancora applicata. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.000, oltre oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa dell'ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione.

  • art. 16-bis l.r. Emilia-Romagna 23/2004

    Richiamato quale ulteriore base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'impugnazione di atti presupposti proposta oltre il termine decadenziale può escludere la probabilità di un esito favorevole del ricorso e quindi il fumus boni iuris.
  • La riconducibilità prima facie di un intervento edilizio alla manutenzione straordinaria può concorrere, in assenza di ulteriori elementi favorevoli, a escludere il fumus della domanda cautelare proposta contro l'ordinanza repressiva edilizia.
  • Non sussiste il periculum in mora quando il pregiudizio prospettato è ritenuto suscettibile di tradursi, in caso di mancato ripristino o di sanatoria ove ammissibile, nella sola determinazione di una sanzione pecuniaria non ancora applicata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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