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Sentenza

Sentenza n. 11127/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - della Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, pubblicata in data 29 novembre 2022, con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell''art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e dei relativi Allegati, nonché dell''avviso prot. 27022 del 29 novembre 2022 trasmesso via pec (doc. 1); - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti ivi incluse le delibere delle aziende sanitarie, di contenuto ignoto, ed in particolare la Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; la Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022; la Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; la Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022; - in quanto occorra e nei limiti di interesse, della Determinazione n. 1471 del 12 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Generale della Sanità (doc. 2); - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell''articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 4); - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 5); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall''articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 6); - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc.7); - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Giustizia amministrativa202305295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali e determinazione regionale di individuazione dell'impresa e quantificazione della quota di ripiano per il payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo: violazione delle garanzie partecipative, del contraddittorio e degli obblighi di trasparenza, difetto di istruttoria e motivazione; indeterminatezza ed erroneità dei calcoli; illegittimità della fissazione dei tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, senza differenziazione tra le Regioni; illegittima retroattività della fissazione dei tetti e lesione del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della libertà d'impresa e del diritto di proprietà; illegittimità del criterio di calcolo fondato sulla voce BA0210 del modello CE; illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 per violazione, tra gli altri, degli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 97 e 117 Cost.; contrasto con il diritto dell'Unione europea e con l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la rimessione alla Corte costituzionale. La ricorrente aveva anche chiesto il rinvio dell'udienza di merito, rappresentando di avere pagato le somme ridotte previste dalla normativa sopravvenuta, salvo il pagamento alla Regione Sardegna, che non sarebbe stato accettato.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, rilevando che il rinvio dell'udienza non costituisce un diritto delle parti fuori dai casi tassativi e che non erano state dimostrate situazioni eccezionali incidenti sul diritto di difesa. Ha osservato, inoltre, che la ricorrente non aveva formulato un'offerta reale formale ai sensi dell'art. 1209 c.c. e aveva utilizzato un indirizzo diverso da quello indicato dalla Regione per il pagamento. Nel merito, il Collegio ha ritenuto manifestamente infondate le censure rivolte agli atti ministeriali e alla disciplina legislativa del payback, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024: il meccanismo costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico; la disciplina legislativa contiene gli elementi essenziali della prestazione imposta e rispetta la riserva di legge dell'art. 23 Cost.; non sussistono violazioni dei principi di irretroattività, legittimo affidamento, libertà d'impresa o diritto di proprietà, poiché l'obbligo di ripiano e i relativi criteri essenziali erano conoscibili sin dal 2015. È stata esclusa anche la necessità di una preventiva rinegoziazione dei contratti di fornitura. Quanto agli atti regionali applicativi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Tali atti svolgono infatti una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: individuano le imprese, calcolano il fatturato rilevante e applicano percentuali predeterminate, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionalità. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento. Il processo potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 1, 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale»

    La disciplina stabilisce il tetto di spesa, le quote di ripiano a carico delle aziende fornitrici e la procedura di attuazione per gli anni 2015-2018. Gli atti regionali applicativi hanno natura meramente vincolata e tecnico-contabile.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici, da determinare a livello nazionale e regionale.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012

    Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. n. 145/2018

    Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato delle aziende al lordo dell'IVA e la relativa certificazione ministeriale.

  • art. 23 Cost.

    riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto rispettata la riserva di legge perché la disciplina individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri generali per determinarne l'importo.

  • art. 74 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata mediante richiamo ai precedenti ritenuti esaustivi.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione davanti al giudice ordinario della domanda relativa agli atti regionali, a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha disciplinato la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    «Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza»

    Fuori dai casi tassativi di rinvio per esigenze difensive, il rinvio presuppone situazioni eccezionali e gravi, non rimettendosi all'autonomia delle parti l'organizzazione dei tempi del processo.

  • art. 1209 c.c.

    La mancata effettuazione dell'offerta reale formale impedisce, secondo il TAR, di imputare alla Regione creditrice la mancata accettazione del pagamento e di fondare su tale circostanza una richiesta di rinvio.

Massime di principio

  • Nel sistema del payback sui dispositivi medici, la disciplina legislativa individua sufficientemente i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri essenziali di quantificazione, sicché non viola la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost.
  • L'obbligo di ripiano a carico delle imprese fornitrici non viola, per gli anni 2015-2018, i principi di irretroattività e di legittimo affidamento quando l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di contribuzione in caso di sforamento erano già conoscibili, nei loro elementi essenziali, al momento delle gare e della stipula dei contratti.
  • Gli atti regionali che, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, si limitano a verificare dati contabili, individuare le aziende soggette al ripiano e applicare percentuali predeterminate non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma attività vincolata e tecnico-contabile.
  • La controversia sull'esatto ammontare dell'obbligazione di ripiano derivante dagli atti regionali applicativi del payback riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo.
  • Fuori dai casi tassativi previsti dalla legge, il rinvio dell'udienza nel processo amministrativo può essere disposto solo per situazioni eccezionali e gravi, idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di tutela del diritto di difesa; le parti non dispongono dell'organizzazione e dei tempi del processo.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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