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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33763/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione di appello che aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa contributiva dell’ente previdenziale e l’infondatezza dell’opposizione all’avviso di addebito. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per contributi previdenziali pari a euro 6.718,49, riferiti al periodo agosto 2013 - maggio 2014, sulla base dell’accertamento secondo cui una dipendente avrebbe continuato a lavorare presso lo studio professionale nonostante la formale cessazione del rapporto con licenziamento del luglio 2013, ritenuto fittizio. In appello l’ente previdenziale ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado e il rigetto dell’opposizione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: violazione degli artt. 2697, 2729, 1367, 1417 e 2094 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova, cattiva applicazione delle presunzioni e dei criteri di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato; nullità della motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione contraddittoria/apparente, avendo la Corte d’appello privilegiato alcune prove e trascurato altre; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere considerato la divergenza tra le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede ispettiva e quelle rese in giudizio, in particolare la spunta apposta al rapporto a tempo determinato. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili o infondate perché dirette, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato i fatti rilevanti e motivato sulla maggiore credibilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formulati ai sensi dei numeri 3, 4 e 5 non possono essere utilizzati per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, quando la sentenza di merito abbia già motivato sull’accertamento decisivo.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o contraddittoria non sussiste quando la sentenza d’appello esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni del proprio dissenso rispetto al primo giudice.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata per legge, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici attengono alla valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei limiti richiesti dal ricorso.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato come parametro di interpretazione/conservazione degli effetti, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente volta a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della dedotta fittizietà del licenziamento, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione del rapporto è stata accertata in fatto sulla base delle risultanze istruttorie valorizzate dalla Corte territoriale.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove, incluse le presunzioni, è attività riservata al giudice di merito e non può essere censurata in cassazione per ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio sulla base di proposta ritualmente comunicata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non quando la censura investe la ricostruzione del fatto o la valutazione delle risultanze probatorie.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo giudizio di merito mediante la richiesta di una nuova lettura delle prove o di una diversa valutazione dell’attendibilità dei testimoni.
  • La motivazione della sentenza d’appello è sufficiente quando espliciti, anche sinteticamente, perché ritenga più credibili alcune dichiarazioni rispetto ad altre e perché dissenta dalla ricostruzione del primo giudice.
  • In tema di rapporto di lavoro e pretesa contributiva, la sussistenza o meno della subordinazione è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti stretti del vizio motivazionale tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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