Cassazione Penale, Sentenza n. 20675/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Feston agisce come terza intestataria dei beni sequestrati e impugna il sequestro sostenendo: (1) omessa motivazione su punto decisivo relativo all'esclusione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale perché di sua esclusiva proprietà; (2) mancata dimostrazione della disponibilità dei beni da parte del marito. Capoti impugna invece per violazione di legge la mancata motivazione del fumus dei reati (artt. 2, 5, 8, 10-ter e 10-quater d.lgs. n. 74/2000), sostenendo di essere amministratrice solo formale, priva di consapevolezza dei reati altrui, e lamentando l'omessa verifica della capienza patrimoniale della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso di Feston e dichiarato inammissibile quello di Capoti. Quanto a Feston, la Corte ha ritenuto che non fosse "persona estranea al reato" perché, dalle indagini, risultava come beneficiaria diretta delle somme illecite (incarichi formali, utilizzo di "carte soldo", deleghe operative, procura irrevocabile), e che la disponibilità dei beni cointestati fosse adeguatamente motivata (coabitazione, casa coniugale, possesso). La costituzione del fondo patrimoniale non esclude la sequestrabilità quando entrambi i coniugi acquisiscono titolarità e quando il coniuge indagato conserva la disponibilità. Quanto a Capoti, il Tribunale del riesame aveva motivato il fumus e rilevato che la carica di amministratrice di diritto comporta doveri di vigilanza e controllo la cui violazione può determinare responsabilità penale; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Entrambe le ricorrenti sono condannate alle spese processuali; inoltre Capoti è stata condannata al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (determinato equitativamente secondo la Corte costituzionale n. 186/2000). Le statuizioni sanzionatorie sono pronunciate ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
Prevede la confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato salvo che appartengano a "persona estranea al reato"; la Corte ha applicato la nozione di "persona estranea" richiedendo che il soggetto non abbia commesso il reato, non abbia tratto vantaggio e sia in buona fede, e ha ritenuto che Feston non soddisfacesse questi requisiti.
d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 5, 8, 10-ter, 10-quater
Norme incriminatrici richiamate nella contestazione (reati tributari/attività di dichiarazione e compensazione illecita); la Corte ha ritenuto il fumus ravvisato rispetto alle contestazioni nei confronti degli indagati e motivate dal Tribunale del riesame.
cod. civ., art. 168
Stabilisce che i beni costituiti in fondo patrimoniale sono di proprietà di entrambi i coniugi salvo diversa pattuizione: la Corte ha richiamato questa norma per affermare che i beni conferiti nel fondo acquisiscono la titolarità di entrambi i coniugi e pertanto possono essere assoggettati a sequestro in relazione alla responsabilità penale e alla disponibilità del coniuge indagato.
cod. proc. pen., art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese nelle decisioni di rigetto/inammissibilità dei ricorsi: la Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale norma.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata dalla Corte in relazione alla determinazione equitativa delle somme dovute per inammissibilità; la Corte ha applicato il principio per disporre il versamento di Euro 3.000,00 da parte di Capoti alla Cassa delle Ammende ritenendo assente colpa grave nel deposito del ricorso.
Massime di principio
- La mera titolarità formale o l'iscrizione di un bene nel fondo patrimoniale non impedisce il sequestro preventivo finalizzato alla confisca se il coniuge indagato conserva la disponibilità o il possesso del bene: la disponibilità e il possesso prevalgono sulla mera proprietà in chiave cautelare.
- Per essere riconosciuta "persona estranea al reato" ai fini della esclusione della confisca diretta, il terzo deve dimostrare che non ha commesso il reato, non ha tratto vantaggio dall'attività criminosa e che si è comportato in buona fede secondo la diligenza richiesta dalla situazione concreta; la semplice intestazione formale o la qualità di coniuge non basta.
- Chi accetta la carica di amministratore, anche se "di diritto" o nominale, assume doveri di vigilanza e controllo: la grave inattività o la mancata verifica può integrare responsabilità penale, anche per concorso o per dolo eventuale, senza che sia necessario provare consapevolezza piena di tutte le condotte altrui.
- In sede di riesame e di Cassazione non è possibile trasformare censure sulla persuasività del percorso motivazionale in nuovi mezzi di prova: la Corte di legittimità verifica la correttezza giuridica e la motivazione minima, non la rivalutazione fattuale completa.
- In procedimenti di sequestro finalizzato alla confisca la quantificazione del profitto e la verifica della capienza patrimoniale possono giustificare sequestri ulteriori o differenziati; tuttavia, in fase cautelare, la cognizione è sommaria e la motivazione può limitarsi a elementi idonei a fondare il fumus e la necessità della misura.
- Chi si trova in situazioni analoghe dovrebbe raccogliere e produrre documentazione probatoria chiara sulla origine lecita dei beni, sulla mancata disponibilità da parte dell'indagato e sulla proprio buonafede (contratti, atti costitutivi del fondo patrimoniale che dispongano diversamente, estratti conto, procure), per contrastare l'applicazione del sequestro e della confisca.
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