Corte di giustizia, Sentenza C-757/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 marzo 2026. — SG contro Gemeinde Wien. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeits- und Sozialgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Normativa regionale relativa alla retribuzione degli agenti a contratto – Computo dei periodi di occupazione svolti prima del diciottesimo anno di età – Nuovo regime retributivo in sostituzione di una normativa anteriore dichiarata discriminatoria. — Causa C-757/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto ricevibile il rinvio e ha esaminato se la nuova disciplina viennese sull’anzianità retributiva degli agenti a contratto perpetuasse una discriminazione fondata sull’età. Ha concluso che il sistema contestato non viola la direttiva 2000/78, perché i periodi di servizio pregressi sono comunque considerati anche se svolti prima dei 18 anni, e il limite massimo di tre anni opera in modo neutro rispetto all’età. La normativa, dunque, è compatibile con il diritto dell’Unione.
Parità di trattamento in materia di retribuzione degli agenti a contratto: compatibilità con il divieto di discriminazione fondata sull’età di un regime che computa solo in parte i periodi di servizio svolti prima dei 18 anni per fissare l’anzianità retributiva.
La questione giuridica
Se gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, ostino a una normativa nazionale che, per eliminare una discriminazione pregressa basata sull’età, prende in considerazione per metà e fino a un massimale di tre anni taluni periodi di servizio ammissibili svolti prima del compimento dei 18 anni ai fini della determinazione dell’anzianità retributiva di un agente a contratto.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la direttiva 2000/78, letta alla luce dell’articolo 21 della Carta, non osta a un regime retributivo che, per rimediare a una precedente discriminazione legata all’età, computa per metà e fino a un massimo di tre anni i periodi di servizio ammissibili svolti prima dei 18 anni, purché il massimale si applichi in modo neutro e indipendente dall’età in cui l’esperienza è stata acquisita; in tal caso non vi è, di per sé, trattamento meno favorevole né discriminazione diretta o indiretta basata sull’età.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 6 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
Parità di trattamento e computo dei periodi di servizio pregressi degli agenti a contratto
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Arbeits- und Sozialgericht Wien in una controversia tra SG e il Comune di Vienna sulla determinazione dell’anzianità retributiva di un agente a contratto. La questione centrale è se il nuovo regime regionale, adottato per correggere una precedente discriminazione fondata sull’età, sia a sua volta contrario alla direttiva 2000/78 e all’articolo 21 della Carta.
Fatti e procedimento principale
SG, nato nel 1969 e assunto dal Comune di Vienna il 1° agosto 2002, chiedeva che fossero computati integralmente i suoi periodi di attività pregressa, compresi quelli svolti prima dei 18 anni. La decisione contestata del 16 settembre 2022 aveva riconosciuto solo un anno e sei mesi di periodi pregressi di servizio, fissando la data di riferimento al 1° febbraio 2001. Il giudice del rinvio ha precisato che la normativa del 2023, applicabile agli agenti a contratto, ha abolito la deduzione forfettaria di quattro anni prevista dal regime precedente e ha ridotto da sette a tre anni il massimale per gli altri periodi, mantenendone però il computo al 50%.
Normativa dell’Unione richiamata
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1 della direttiva 2000/78, sul suo obiettivo di lotta alle discriminazioni fondate, tra l’altro, sull’età;
- l’articolo 2, che definisce discriminazione diretta e indiretta;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), che include occupazione e retribuzione nel campo di applicazione della direttiva;
- l’articolo 6, che consente differenze di trattamento collegate all’età se oggettivamente e ragionevolmente giustificate;
- l’articolo 21 della Carta, che sancisce il divieto di discriminazione.
Eccezione di irricevibilità e ricevibilità del rinvio
Il governo austriaco aveva contestato la ricevibilità del rinvio, lamentando una descrizione insufficiente dei fatti, del diritto nazionale e dei dubbi interpretativi. La Corte ha respinto tale eccezione, ritenendo che il giudice del rinvio avesse esposto in modo sufficiente il contesto fattuale e normativo, nonché il nesso tra disciplina nazionale e questioni sollevate, in conformità all’articolo 94 del regolamento di procedura.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza precedente sulla normativa austriaca in materia di anzianità e retribuzione del personale pubblico, in particolare le sentenze Hütter, Schmitzer, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Leitner e Landespolizeidirektion Niederösterreich e Finanzamt Österreich. Sottolinea che la discriminazione precedentemente accertata derivava dalla deduzione forfettaria dei primi quattro anni di esperienza acquisita prima dell’assunzione, che colpiva in pratica chi aveva svolto esperienza tra i 14 e i 18 anni.
Nel nuovo sistema, invece, i periodi pregressi ammissibili, anche se svolti prima dei 18 anni, vengono presi in considerazione; per gli "altri periodi" il computo resta al 50% ma entro il limite di tre anni. Secondo la Corte:
- il mero fatto che alcuni periodi siano valorizzati solo parzialmente non integra, di per sé, una discriminazione fondata sull’età, poiché il criterio riguarda l’esperienza acquisita e non l’età del lavoratore;
- la riduzione del massimale da sette a tre anni non è discriminatoria, perché si applica in modo uniforme indipendentemente dall’età in cui l’esperienza è stata maturata;
- la nuova disciplina elimina la precedente neutralizzazione totale dei primi anni di esperienza e consente di prendere in considerazione anche l’esperienza svolta prima dei 18 anni;
- l’assenza di un avanzamento ulteriore nel caso concreto dipende dal raggiungimento del massimale di tre anni, non dall’età a cui i periodi sono stati acquisiti.
La Corte aggiunge che un eventuale differente trattamento tra lavoratori assunti prima o dopo una certa data discende dalla data di assunzione, che è un criterio oggettivo e neutro, non dall’età.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, non ostano alla normativa nazionale contestata. Il regime viennese, pur mantenendo la computabilità parziale dei periodi pregressi svolti prima dei 18 anni, non introduce né perpetua una discriminazione basata sull’età, poiché il limite massimo si applica indistintamente a tutti i lavoratori.
Ricadute pratiche
Per la gestione del personale pubblico e para-pubblico, la pronuncia conferma che un legislatore può riformare un sistema retributivo discriminatorio mantenendo criteri di valorizzazione parziale dell’esperienza pregressa, purché tali criteri siano neutri rispetto all’età e non producano una nuova disparità di trattamento tra lavoratori in ragione del momento in cui l’esperienza è stata acquisita.
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