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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34746/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso nei confronti di più soggetti, tra cui un contribuente poi deceduto, in relazione alla registrazione di una sentenza del Tribunale di Napoli che aveva definito una controversia civile. Gli eredi del contribuente hanno impugnato l’atto e la Commissione regionale ha accolto l’appello ritenendo che, al momento dell’emissione dell’avviso, la sentenza di primo grado fosse già stata riformata in appello, con conseguente venir meno del titolo della pretesa tributaria e dell’interesse dell’Ufficio a pretendere il tributo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986, degli artt. 2909 e 2697 c.c. e dell’art. 124 disp. att. c.p.c., sostenendo che l’imposta di registro dovesse colpire comunque gli atti giudiziari anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio, e che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell’Ufficio la prova del passaggio in giudicato della sentenza di appello. I controricorrenti hanno resistito eccependo anche la novità delle difese dell’Amministrazione in cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto implicitamente la censura preliminare sulla novità delle difese, ritenendola generica e infondata, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, nelle more del giudizio di legittimità, era divenuto definitivo il giudicato sulla sentenza di appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado posta a base dell’avviso di liquidazione, poiché il successivo ricorso per cassazione avverso tale sentenza era stato rigettato. Poiché l’imposta di registro sugli atti giudiziari è soggetta a conguaglio o rimborso in base alla successiva sentenza passata in giudicato, la sopravvenienza del giudicato ha fatto venir meno l’interesse a coltivare il ricorso. Le spese sono state compensate, perché il giudicato è intervenuto dopo la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato."

    L’imposta di registro è dovuta anche quando l’atto giudiziario sia ancora impugnato o impugnabile, ma il prelievo resta soggetto a conguaglio o rimborso in funzione dell’esito definitivo del giudizio.

  • art. 77 d.P.R. n. 131 del 1986

    Il contribuente che abbia diritto al rimborso deve chiederlo all’ufficio che ha eseguito la registrazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione all’efficacia del giudicato, ma la Corte decide la questione in base alla sopravvenuta definitività della sentenza di appello.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per contestare l’onere probatorio posto dalla CTR sull’Ufficio; la Corte ritiene tuttavia generica la censura sulla pretesa novità delle difese.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza dell’attestazione di cancelleria della sentenza.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull’imposta di registro degli atti giudiziari, l’obbligazione tributaria sussiste anche se la sentenza registrata è ancora impugnata o impugnabile, ma la liquidazione resta provvisoria e soggetta a conguaglio o rimborso in base alla decisione passata in giudicato.
  • Se nelle more del giudizio sopravviene il giudicato sulla sentenza che ha eliminato o modificato il presupposto dell’avviso di liquidazione, il ricorso avverso l’atto può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In cassazione sono precluse questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; la deduzione della novità delle difese altrui deve essere specifica e non generica.
  • Quando la definitività della decisione sopravviene dopo la sentenza impugnata, può giustificarsi la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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