Cassazione Penale, Sentenza n. 10487/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) manifesta contraddittorietà e carenza di motivazione per la mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., essendo, secondo la difesa, gli elementi indiziari incongrui e l'accertamento dello stato di ebbrezza effettuato a distanza di tempo rispetto al primo controllo su strada; 2) carenza di motivazione in ordine alla richiesta di revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: i giudici hanno ritenuto credibili gli accertamenti dei Carabinieri (sintomi clinici e due rilevazioni etilometriche, g/l 2,66 alle 02:15 e g/l 2,57 alle 02:29) e hanno escluso la sussistenza dei requisiti per applicare l'art.129, comma 2, c.p.p. (non vi era evidenza manifesta dell'innocenza né assoluta mancanza di prove). Il secondo motivo è privo di interesse perché la sanzione amministrativa accessoria era già stata revocata in sede di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, art.186
Norma utilizzata per l'imputazione: guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto contestata una guida notturna con valori etilometrici superiori ai limiti, integrativa di reato.
Codice di procedura penale, art.129, comma 2
Prevede l'assoluzione quando sussiste l'evidenza della prova dell'innocenza o l'assoluta mancanza di prova della colpevolezza; la Corte ha ritenuto che tale presupposto non sussisteva nel caso perché le acquisizioni istruttorie di primo grado non erano arbitrarie né sconfessate da prova lapalissiana contraria.
Codice di procedura penale, art.530, comma 2
Richiamato nella giurisprudenza (Sezioni Unite) nel rapporto con l'art.129 c.p.p.; la giurisprudenza afferma che in appello il proscioglimento per insufficienza della prova non prevale automaticamente sulla dichiarazione di estinzione del reato, con possibilità per l'imputato di rinunciare alla causa estintiva.
Codice penale, art.157 (modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n.251)
Riferimento alla possibilità di rinuncia alle cause estintive (prescrizione/amnistia); la rinunciabilità incide sul bilanciamento tra interesse pubblico alla rapida definizione e interesse dell'imputato all'onore.
Sezioni Unite, sent. Tettamanti (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009)
Giurisprudenza richiamata per il principio che, in appello, il proscioglimento nel merito per insufficienza della prova non prevale automaticamente rispetto alla dichiarazione di causa estintiva, e che l'imputato può rinunciare alle cause estintive.
Decisioni Corte Costituzionale (ord. nn.300 e 362 del 1991; sent. n.5 del 9/01/1975; sent. n.186 del 2000)
Giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di rapporto tra norme processuali sull'assoluzione e cause estintive e sulla rinunciabilità delle cause estintive; usata per spiegare l'equilibrio tra tutela della reputazione dell'imputato e interesse pubblico alla definizione del processo.
Massime di principio
- L'assoluzione ex art.129, comma 2, c.p.p. richiede evidenza manifesta dell'innocenza o assoluta mancanza di prova: non si applica quando la sentenza di primo grado poggia su acquisizioni istruttorie non arbitrarie e non smentite da prova contraria evidente.
- Gli accertamenti etilometrici, se accompagnati da riscontri clinici (occhi lucidi, tono della voce, loquacità, sudorazione) e ripetuti con valori elevati, costituiscono prova consistente; la distanza temporale tra controlli non annulla automaticamente il valore probatorio se non dimostrata una causa che ne comprometta l'attendibilità.
- L'imputato può rinunciare alla prescrizione o ad altra causa estintiva; tale rinuncia incide sul rapporto tra eventuale proscioglimento per insufficienza della prova e dichiarazione di estinzione del reato.
- Se in sede di appello l'accessorio amministrativo (es. revoca patente) è già stato revocato, il ricorrente perde interesse su eventuali questioni relative a quella sanzione in Cassazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, se la inammissibilità è attribuita a volontà/colpa del ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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