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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10487/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) manifesta contraddittorietà e carenza di motivazione per la mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., essendo, secondo la difesa, gli elementi indiziari incongrui e l'accertamento dello stato di ebbrezza effettuato a distanza di tempo rispetto al primo controllo su strada; 2) carenza di motivazione in ordine alla richiesta di revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: i giudici hanno ritenuto credibili gli accertamenti dei Carabinieri (sintomi clinici e due rilevazioni etilometriche, g/l 2,66 alle 02:15 e g/l 2,57 alle 02:29) e hanno escluso la sussistenza dei requisiti per applicare l'art.129, comma 2, c.p.p. (non vi era evidenza manifesta dell'innocenza né assoluta mancanza di prove). Il secondo motivo è privo di interesse perché la sanzione amministrativa accessoria era già stata revocata in sede di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, art.186

    Norma utilizzata per l'imputazione: guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto contestata una guida notturna con valori etilometrici superiori ai limiti, integrativa di reato.

  • Codice di procedura penale, art.129, comma 2

    Prevede l'assoluzione quando sussiste l'evidenza della prova dell'innocenza o l'assoluta mancanza di prova della colpevolezza; la Corte ha ritenuto che tale presupposto non sussisteva nel caso perché le acquisizioni istruttorie di primo grado non erano arbitrarie né sconfessate da prova lapalissiana contraria.

  • Codice di procedura penale, art.530, comma 2

    Richiamato nella giurisprudenza (Sezioni Unite) nel rapporto con l'art.129 c.p.p.; la giurisprudenza afferma che in appello il proscioglimento per insufficienza della prova non prevale automaticamente sulla dichiarazione di estinzione del reato, con possibilità per l'imputato di rinunciare alla causa estintiva.

  • Codice penale, art.157 (modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n.251)

    Riferimento alla possibilità di rinuncia alle cause estintive (prescrizione/amnistia); la rinunciabilità incide sul bilanciamento tra interesse pubblico alla rapida definizione e interesse dell'imputato all'onore.

  • Sezioni Unite, sent. Tettamanti (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, in appello, il proscioglimento nel merito per insufficienza della prova non prevale automaticamente rispetto alla dichiarazione di causa estintiva, e che l'imputato può rinunciare alle cause estintive.

  • Decisioni Corte Costituzionale (ord. nn.300 e 362 del 1991; sent. n.5 del 9/01/1975; sent. n.186 del 2000)

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di rapporto tra norme processuali sull'assoluzione e cause estintive e sulla rinunciabilità delle cause estintive; usata per spiegare l'equilibrio tra tutela della reputazione dell'imputato e interesse pubblico alla definizione del processo.

Massime di principio

  • L'assoluzione ex art.129, comma 2, c.p.p. richiede evidenza manifesta dell'innocenza o assoluta mancanza di prova: non si applica quando la sentenza di primo grado poggia su acquisizioni istruttorie non arbitrarie e non smentite da prova contraria evidente.
  • Gli accertamenti etilometrici, se accompagnati da riscontri clinici (occhi lucidi, tono della voce, loquacità, sudorazione) e ripetuti con valori elevati, costituiscono prova consistente; la distanza temporale tra controlli non annulla automaticamente il valore probatorio se non dimostrata una causa che ne comprometta l'attendibilità.
  • L'imputato può rinunciare alla prescrizione o ad altra causa estintiva; tale rinuncia incide sul rapporto tra eventuale proscioglimento per insufficienza della prova e dichiarazione di estinzione del reato.
  • Se in sede di appello l'accessorio amministrativo (es. revoca patente) è già stato revocato, il ricorrente perde interesse su eventuali questioni relative a quella sanzione in Cassazione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, se la inammissibilità è attribuita a volontà/colpa del ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

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