Cassazione Penale, Sentenza n. 25556/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare del pubblico ministero, aveva riformato la decisione genetica e applicato la custodia in carcere a carico dell'indagato per una contestazione associativa in materia di stupefacenti, previa esclusione dell'aggravante mafiosa, oltre che per alcuni reati-fine di narcotraffico. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, l'erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che il quadro indiziario non dimostrasse una partecipazione stabile al sodalizio ma solo episodi discontinui di concorso in reati-fine, che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia richiamato dal provvedimento non fossero individualizzanti né idonee a provare l'appartenenza associativa, e che l'esiguità del coinvolgimento del ricorrente rispetto al numero complessivo di episodi e la mancata riferibilità alla distinta indagine precedente indebolissero la tesi dell'inserimento nel clan. Dall'altro lato, si denunciava la violazione di legge per difetto di attualità delle esigenze cautelari, rilevando che l'esclusione dell'aggravante mafiosa avrebbe dovuto incidere sulla presunzione cautelare, che i precedenti penali non erano stati collegati alla vicenda attuale e che l'interruzione delle condotte dal 2020 imponeva una specifica motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il tribunale del riesame, nel ribaltare la decisione favorevole all'indagato, non era tenuto a una motivazione rafforzata, ma doveva comunque confrontarsi criticamente con le ragioni del primo giudice, e ha ritenuto che tale confronto vi fosse stato. Nel merito, ha valorizzato il numero e soprattutto la consistenza dei reati-fine contestati, descritti come operazioni di narcotraffico di notevole spessore e complessità, tali da rendere logicamente plausibile, in questa fase cautelare, la partecipazione di soggetti interni a una struttura criminale organizzata. Ha inoltre osservato che la prova indiziaria era fondata essenzialmente su intercettazioni Sky-ECC, ritenute puntuali e univoche, mentre le dichiarazioni del collaboratore di giustizia erano solo aggiuntive e di corroborazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto non decisivo il tempo trascorso o l'esclusione dell'aggravante mafiosa, poiché il tribunale aveva motivato sull'elevata pericolosità desumibile dal curriculum criminale dell'indagato, già condannato definitivamente per associazione finalizzata al narcotraffico e plurimi reati-fine, nonché sulla sua persistente operatività negli stessi contesti illeciti durante e dopo la carcerazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può desumersi, in sede cautelare, dalla gravità e dal numero dei reati-fine, quando essi siano tali da implicare una struttura organizzata complessa e rendere verosimile l'intraneità del soggetto al sodalizio.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
I reati-fine di cessione, importazione ed esportazione di droga, specie se riguardanti quantitativi rilevanti e operazioni articolate, sono valorizzabili come indice della partecipazione al sodalizio e della sua operatività.
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante mafiosa, esclusa dal tribunale, non esaurisce da sola la valutazione cautelare sulla partecipazione al sodalizio e sulle esigenze cautelari.
art. 275, comma 3, c.p.p.
La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari può essere vinta in presenza di elementi concreti, ma nel caso esaminato il giudice ha ritenuto attuale il pericolo di reiterazione valorizzando il curriculum criminale e la perdurante operatività dell'indagato.
art. 616 c.p.p.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare di legittimità, il tribunale del riesame che riformi una decisione liberatoria non è tenuto a una motivazione rafforzata, ma deve confrontarsi criticamente con le ragioni poste a base del provvedimento riformato e superarle con argomentazioni autonome tratte dall'intero compendio processuale.
- La partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico può essere desunta, anche in sede cautelare, non solo da prove dirette di appartenenza, ma dal numero e soprattutto dalla qualità dei reati-fine, quando questi ultimi abbiano un tale spessore operativo da rendere verosimile la loro commissione solo dall'interno di una struttura criminale organizzata.
- La circostanza che il soggetto sia coinvolto solo in una parte degli episodi complessivamente contestati non esclude, di per sé, la gravità indiziaria della partecipazione se gli episodi sono pochi ma particolarmente rilevanti, complessi e sintomatici di stabile intraneità.
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, se non sono l'unico elemento valorizzato ma si aggiungono a intercettazioni puntuali e univoche, possono fungere da conferma del quadro indiziario senza necessità di autonomia dimostrativa piena.
- In tema di esigenze cautelari, l'esclusione dell'aggravante mafiosa e il decorso del tempo non impediscono di ritenere attuale il pericolo di reiterazione quando il giudice motivi sulla pregressa professionalità criminale, sui precedenti specifici e sulla permanenza dell'operatività del soggetto nei medesimi contesti illeciti.
- La presunzione cautelare può essere contrastata solo da elementi concreti e specifici; non è sufficiente la mera deduzione del tempo trascorso o della cessazione apparente delle condotte, se il provvedimento evidenzia una continuità criminosa sostanziale.
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