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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16553/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte di Appello di Palermo che confermava: a) l'applicazione della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale) a Salvatore Milano (4 anni) e a Filippo Giardina (3 anni) per la loro ritenuta attuale pericolosità sociale; b) la confisca di immobili, saldi bancari, veicoli e quote societarie a carico dei proposti e di vari congiunti, ritenuti fittizi intestatari o titolari di beni sproporzionati rispetto ai redditi. Le censure riguardavano in particolare: vizio motivazionale e mancata verifica dell'attualità della pericolosità; inesistenza della disponibilità e della sperequazione patrimoniale (assenza di prova dell'illiceità delle risorse); errori nella qualificazione degli elementi probatori (valore di sentenze di assoluzione, archiviazioni e dichiarazioni di collaboratori); eccessiva durata della misura personale e violazioni procedurali formali (mancata considerazione delle dichiarazioni reddituali dei congiunti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: i motivi erano in gran parte non consentiti in sede di cassazione (censure di mera motivazione), generici o manifestamente infondati. Il Collegio ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione della Corte territoriale sull'attualità della pericolosità (anche alla luce della giurisprudenza sulle indagini e sulle condotte mafiose) e sulla sussistenza dei presupposti per la confisca di prevenzione (sproporzione, fittizia intestazione, disponibilità). Ha inoltre ricordato il carattere autonomo del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale (valore probatorio di assoluzioni/archiviazioni limitato) e i limiti dell'impugnazione in cassazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti condannati alle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)

    art. 4, comma 1, lett. a) e b.; art. 6, comma 1; art. 16; art. 19; art. 20; art. 24; art. 26

    Fornisce la disciplina per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali: art.4 definisce le fattispecie di pericolosità (appartenenza/indizi di mafia e trasferimento di valori), art.24 e segg. regolano la confisca per sproporzione e fittizia intestazione; il giudice della prevenzione valuta l'attualità della pericolosità alla luce degli elementi fattuali.

  • codice penale

    art. 416-bis; art. 512-bis (precedentemente art. 12-quinquies d.l. 306/1992)

    Art.416-bis: reato di associazione mafiosa, la condanna o gli indizi possono costituire elemento per la misura di prevenzione; art.512-bis/12-quinquies: fattispecie relative al trasferimento/riciclaggio di valori, rilevante per le misure patrimoniali e per la qualificazione degli indizi.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e); art. 581; art. 611; art. 616; art. 192; art. 546

    Art.606(1)(e): disciplina i motivi di cassazione (limiti sul sindacato di motivazione); art.581: regole sull'appello e necessità di specificità dei motivi; art.611 e 616: procedura e conseguenze (condanna alle spese) per impugnazioni inammissibili; art.192 e 546 richiamate ma non applicabili nel procedimento di prevenzione (norme tipiche del processo penale).

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Garantisce il dovere di motivazione dei provvedimenti giudiziari; la Corte ha richiamato che la mancanza totale di motivazione sui punti essenziali può determinare nullità, ma la semplice critica alla logica della motivazione non è sindacabile in cassazione se non come violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di prevenzione la procedura è autonoma rispetto al processo penale: sentenze di assoluzione o provvedimenti di archiviazione non impediscono di utilizzare i fatti emersi per valutare la pericolosità, salvo che vi sia un'accertata assoluzione irrevocabile che escluda definitivamente la responsabilità.
  • In Cassazione contro provvedimenti di prevenzione sono ammessi solo i vizi di legge; le doglianze di merito sulla motivazione sono inammissibili salvo la totale assenza o apparente motivazione su un punto essenziale.
  • Per le misure patrimoniali di prevenzione la confisca per "sproporzione" può essere disposta anche se l'acquisto è avvenuto con finanziamento bancario; opera una presunzione relativa di illecita accumulazione che il proposto/dei terzi deve confutare con elementi concreti sulla lecita provenienza delle risorse.
  • Quando beni risultano intestati a terzi, spetta a questi ultimi l'onere di allegare e dimostrare la reale titolarità esclusiva e la disponibilità dei beni; il proposto non ha interesse ad impugnare se non è formalmente intestatario.
  • L'impugnazione in appello contro provvedimenti di prevenzione richiede specificità: motivi vaghi o mera riproduzione delle argomentazioni già svolte possono determinare inammissibilità per difetto di specificità ai sensi dell'art.581 c.p.p.
  • La valutazione della 'attualità' della pericolosità richiede l'esame di indicatori (ruolo nell'organizzazione, tendenza del gruppo a mantenere capacità operativa, comportamenti post-reato del proposto) e non può fondarsi su una presunzione assoluta; tuttavia elementi concreti e plurimi possono giustificare la misura anche dopo lungo tempo.

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