Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29657/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

A seguito di un provvedimento cautelare che aveva ordinato l'esecuzione di accorgimenti tecnici per eliminare immissioni sonore provenienti da un sito della società resistente, tre soggetti residenti nell'immobile vicino agirono in giudizio chiedendo la conferma dell'ordine di cessazione delle immissioni e il risarcimento dei danni: da un lato il pregiudizio al godimento dell'immobile, dall'altro la svalutazione del bene. Il Tribunale accolse la domanda e liquidò un rilevante danno patrimoniale da devalutazione. In appello la società contestò la sussistenza e la prova del danno, mentre gli originari attori proposero appello incidentale. La Corte d'appello rigettò la domanda di deprezzamento, ritenendo non provate immissioni attuali dopo la bonifica e non tutelabile, ex art. 844 c.c., il mero pericolo di future immissioni; riconobbe invece un danno non patrimoniale da diminuita fruibilità domestica solo per il periodo in cui le immissioni erano state accertate. In cassazione i ricorrenti principali dedussero: violazione di numerose norme sostanziali e processuali per avere la Corte negato il danno da deprezzamento anche per il periodo antecedente alla bonifica e per avere attribuito, in sostanza, valore esclusivo alla CTU; vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi sul permanere di immissioni rumorose dovute agli interventi di manutenzione; errata riconduzione del danno patrimoniale alla mancata vendita dell'immobile anziché al suo deprezzamento intrinseco; motivazione apparente sulla irrilevanza della rumorosità residua. La società propose ricorso incidentale sostenendo che il danno non patrimoniale era stato riconosciuto anche a una soggetto priva di diritti reali sull'immobile e senza prova della residenza di tutti gli attori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto, quanto ai primi motivi dei ricorrenti principali, che la censura sul danno da deprezzamento si scontrasse con un accertamento di fatto della Corte territoriale, secondo cui non era stata provata la perdita di occasioni di vendita né le concrete circostanze in cui il bene sarebbe stato venduto a prezzo svalutato; inoltre ha precisato che il giudice di merito non aveva affermato una regola legale di esclusività della CTU, ma aveva solo attribuito maggiore forza persuasiva al relativo accertamento. Quanto ai motivi successivi, li ha reputati privi di decisività perché non avevano colpito la ratio decidendi centrale, ossia che l'art. 844 c.c. tutela la situazione attuale e intollerabile e non il mero pericolo di future immissioni, mentre nel caso concreto il consulente aveva parlato soltanto di una potenziale immissione rumorosa e non di immissioni attuali dopo la bonifica. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto della Corte d'appello, che aveva ritenuto provata la residenza di tutti e tre gli attori nell'immobile sulla base delle risultanze istruttorie. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 844 c.c.

    tutela la situazione attuale di immissioni che superino la normale tollerabilità e non regola il mero pericolo di fenomeni futuri o potenzialmente lesivi

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma di responsabilità aquiliana per il risarcimento del danno

  • art. 2056 c.c.

    richiamato ai fini dei criteri di liquidazione del danno risarcibile

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il nesso tra fatto illecito e conseguenze risarcibili

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quanto alla valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato quanto al libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente o inesistente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la sufficienza della motivazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale invocato dai ricorrenti

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale invocato dai ricorrenti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di immissioni, l'art. 844 c.c. tutela l'attualità della situazione di intollerabilità e non consente di fondare il risarcimento su un mero pericolo di future immissioni o su una lesività solo potenziale.
  • Il danno da deprezzamento di un immobile può essere astrattamente risarcibile anche se il bene resta nella disponibilità del proprietario, ma occorre provare in concreto le circostanze che rendano attuale la perdita patrimoniale, come la concreta incidenza sulle occasioni di vendita o sulle condizioni di mercato del bene.
  • Non è configurabile un vizio di diritto per il solo fatto che il giudice di merito attribuisca maggiore attendibilità alla consulenza tecnica d'ufficio rispetto ad altri mezzi di prova: la scelta della fonte del convincimento rientra nei poteri esclusivi del giudice di merito, salvo i casi di legge.
  • Le censure di legittimità sono inammissibili quando non colpiscono la ratio decidendi autonoma posta a base della decisione impugnata, perché in tal caso difetta la decisività del motivo.
  • Il giudizio sulla legittimazione al risarcimento del danno da diminuito godimento dell'immobile fondato sulla residenza nell'immobile e sulle risultanze istruttorie è un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se il motivo mira soltanto a una diversa valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.