Cassazione Penale, Sentenza n. 27976/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pitassi ha impugnato in Cassazione la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Perugia che lo aveva dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta documentale per la sottrazione delle scritture contabili della Edilizia Moderna SRL e aveva rideterminato le pene accessorie fallimentari. Il ricorrente deduceva: (1) errata applicazione dell'art. 216, n. 2 legge fall., sostenendo di essere divenuto amministratore formale solo dopo la cessazione dell'attività societaria e che la condotta fosse al più riconducibile a bancarotta semplice; (2) vizio argomentativo per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. (minima importanza del ruolo) e degli elementi che dimostrerebbero la sua marginalità e l'assenza di benefici economici; (3) vizio argomentativo per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico e in parte manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente ricostruito che Pitassi ebbe effettiva disponibilità delle scritture contabili (in occasione dell'acquisto delle quote) e che la veste di amministratore "solo formale" non fosse di per sé sufficiente a ricollegare il fatto a bancarotta semplice. Quanto alla marginalità del ruolo, la Corte d'appello aveva motivatamente escluso la marginalità attribuendo a Pitassi la condotta di sottrazione/omessa consegna delle scritture; riguardo alle attenuanti generiche e all'art.114 c.p., la Corte ha confermato che non sono emersi elementi positivi tali da consentirne il riconoscimento. Per legge, a seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, n. 2 legge fallimentare
La norma è stata discussa dal ricorrente per richiedere la riqualificazione del fatto come bancarotta semplice; la Corte ha ritenuto che l'omessa consegna (o sottrazione) delle scritture contabili rientri nel fatto di bancarotta fraudolenta documentale e che la qualifica formale di amministratore non escluda la responsabilità se il soggetto ha avuto la disponibilità dei documenti.
art. 217, n.5 comma 2 legge fallimentare
Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina fallimentare; la Corte non ha ritenuto che le circostanze narrative giustificassero una diversa applicazione della norma rispetto alla qualificazione del reato.
art. 110 c.p.
Articolo relativo alla concorso di persone nel reato; il ricorrente invocava l'attenuante della minima partecipazione nei fatti in concorso, ma la Corte ritiene che la condotta principale di sottrazione delle scritture sia imputabile a Pitassi.
art. 114 c.p.
Norma che consente la diminuzione della pena per il ruolo di minima importanza; la Corte d'appello non ha riconosciuto tale attenuante perché non sono emersi elementi positivi che attestino un ruolo marginale di Pitassi.
art. 27 Cost.
Richiamata dal ricorrente in prospettiva di tutela dei diritti fondamentali; la Cassazione non ha ritenuto che vi fosse violazione invocata rispetto alla ricostruzione probatoria e giuridica operata dal giudice di merito.
art. 40 c.p.
Richiamato dal ricorrente (causalità/consent), ma la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione scalfisse la ricostruzione della responsabilità per la sottrazione delle scritture.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma processuale che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (conclusioni per iscritto).
art. 606 c.p.p.
Norma che disciplina l'effetto della declaratoria d'inammissibilità del ricorso (conseguenze procedurali, condanna alle spese).
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591)
Richiamata per il principio secondo cui le attenuanti generiche non sono un diritto automatico o una mera concessione benevola: devono emergere elementi positivi di valutazione per il loro riconoscimento.
Massime di principio
- La qualifica formale di amministratore non esclude la responsabilità penale se il soggetto ha avuto effettiva disponibilità o controllo della documentazione societaria: la prova della materiale disponibilità delle scritture è rilevante per l'imputazione di bancarotta documentale.
- L'omessa consegna o la sottrazione delle scritture contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale anche se l'amministrazione fosse, in concreto, gestita da altra persona: conta la condotta concreta del soggetto rispetto ai documenti.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante per ruolo di minima importanza (art.114 c.p.) è necessario fornire elementi positivi e specifici che dimostrino la marginalità effettiva del ruolo; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo che il giudice possa valorizzare; la loro omissione è giustificata quando non emergono elementi favorevoli nella vicenda.
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e ben delimitati: ricorsi aspecifici o che non colgono il nucleo della decisione impugnata sono dichiarati inammissibili e possono costare il pagamento delle spese e somme alla cassa delle ammende.
- La documentazione del curatore fallimentare e gli atti di acquisto quote/assegnazione documenti sono prove rilevanti per stabilire la titolarità della disponibilità delle scritture contabili; chi ne ha avuto la materiale disponibilità può essere ritenuto responsabile.
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