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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 777 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Società di comodo - Inopponibilità all'Amministrazione finanziaria della causa di esclusione dalla disciplina delle società di comodo per una società sottoposta ad una procedura concorsuale che il socio unico abbia artatamente concorso a creare - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La causa di esclusione non è stata ritenuta opponibile all'Amministrazione finanziaria. Il giudice ha applicato il generale principio antielusivo, ritenendo che una situazione di concordato preventivo o fallimento costruita artificiosamente dallo stesso socio unico non possa essere invocata per evitare la disciplina delle società di comodo. L'accertamento fiscale è stato quindi confermato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'applicazione della disciplina delle società non operative o di comodo, sostenendo di rientrare nella causa di esclusione prevista dall'art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-ter, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in quanto sottoposta a procedura di concordato preventivo, fallimento, liquidazione giudiziaria o liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia, la procedura concorsuale era stata artatamente creata dal socio unico al fine di ottenere l'esclusione dalla disciplina fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-ter, legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Prevede l'esclusione dalla disciplina delle società non operative per le società sottoposte a procedura di concordato preventivo, fallimento, liquidazione giudiziaria o liquidazione coatta amministrativa.

    La causa di esclusione opera solo quando la procedura concorsuale è effettiva e non è stata artificiosamente provocata per eludere la disciplina delle società di comodo.

  • Principio generale antielusivo immanente nell'ordinamento tributario

    Non possono essere opposti all'Amministrazione finanziaria atti o situazioni formalmente legittimi ma artificiosamente creati dal contribuente o dal socio per conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Massime di principio

  • Le cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo devono riflettere situazioni reali, non costruite artificiosamente per evitare l'imposizione.
  • Anche quando una norma prevede espressamente un'esenzione o una causa di esclusione, essa può essere negata se il contribuente ne abusa con finalità elusiva.
  • Una procedura concorsuale formalmente esistente non è necessariamente sufficiente: l'Amministrazione e il giudice possono valutarne l'effettiva origine e verificare se sia stata provocata dal socio o dagli amministratori per ottenere un vantaggio fiscale.
  • In situazioni analoghe, è essenziale dimostrare che lo stato di crisi e l'apertura della procedura concorsuale siano genuini, indipendenti e coerenti con la reale situazione economica della società.

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