Sentenza del 22/03/2017 n. 777 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Società di comodo - Inopponibilità all'Amministrazione finanziaria della causa di esclusione dalla disciplina delle società di comodo per una società sottoposta ad una procedura concorsuale che il socio unico abbia artatamente concorso a creare - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa causa di esclusione non è stata ritenuta opponibile all'Amministrazione finanziaria. Il giudice ha applicato il generale principio antielusivo, ritenendo che una situazione di concordato preventivo o fallimento costruita artificiosamente dallo stesso socio unico non possa essere invocata per evitare la disciplina delle società di comodo. L'accertamento fiscale è stato quindi confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'applicazione della disciplina delle società non operative o di comodo, sostenendo di rientrare nella causa di esclusione prevista dall'art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-ter, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in quanto sottoposta a procedura di concordato preventivo, fallimento, liquidazione giudiziaria o liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia, la procedura concorsuale era stata artatamente creata dal socio unico al fine di ottenere l'esclusione dalla disciplina fiscale.
Norme richiamate
Art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-ter, legge 23 dicembre 1994, n. 724
Prevede l'esclusione dalla disciplina delle società non operative per le società sottoposte a procedura di concordato preventivo, fallimento, liquidazione giudiziaria o liquidazione coatta amministrativa.
La causa di esclusione opera solo quando la procedura concorsuale è effettiva e non è stata artificiosamente provocata per eludere la disciplina delle società di comodo.
Principio generale antielusivo immanente nell'ordinamento tributario
Non possono essere opposti all'Amministrazione finanziaria atti o situazioni formalmente legittimi ma artificiosamente creati dal contribuente o dal socio per conseguire un indebito vantaggio fiscale.
Massime di principio
- Le cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo devono riflettere situazioni reali, non costruite artificiosamente per evitare l'imposizione.
- Anche quando una norma prevede espressamente un'esenzione o una causa di esclusione, essa può essere negata se il contribuente ne abusa con finalità elusiva.
- Una procedura concorsuale formalmente esistente non è necessariamente sufficiente: l'Amministrazione e il giudice possono valutarne l'effettiva origine e verificare se sia stata provocata dal socio o dagli amministratori per ottenere un vantaggio fiscale.
- In situazioni analoghe, è essenziale dimostrare che lo stato di crisi e l'apertura della procedura concorsuale siano genuini, indipendenti e coerenti con la reale situazione economica della società.
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