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Sentenza

Sentenza n. 371/2026 - Catanzaro, Sezione 2

avverso il silenzio serbato dall'-OMISSIS- sull'istanza di riesame presentata in data -OMISSIS- per gravi violazioni del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica della studentessa -OMISSIS-; e per l’annullamento: - del diniego implicito di accesso agli atti richiesti ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per l'accertamento: - dell'obbligo dell'amministrazione scolastica di garantire la piena attuazione del Piano Educativo Individualizzato approvato per la studentessa -OMISSIS-; - della violazione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica garantito dalla normativa nazionale e sovranazionale; e per la condanna: - dell'amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del PEI e l'inclusione scolastica della studentessa; - al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla minore e dalla famiglia; - alle spese processuali e agli onorari di causa.

Giustizia amministrativa202500911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio dell'amministrazione su un'istanza di riesame e diniego implicito di accesso agli atti, con contestata mancata attuazione del PEI e lesione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto la violazione grave e sistematica del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica della figlia, studentessa con sindrome di Down, sostenendo che, nonostante l'approvazione da parte del GLO del passaggio dal percorso differenziato a quello personalizzato e del relativo PEI, alcuni docenti avrebbero rifiutato di applicarlo e adottato comportamenti discriminatori. Hanno lamentato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe quinta e la necessità di sostenere prove di recupero in matematica, inglese e inglese tecnico. Hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'attuazione del PEI, la presenza e il coinvolgimento della docente di sostegno nelle attività didattiche e di verifica, la predisposizione di prove equipollenti, l'adozione di misure disciplinari nei confronti delle docenti e lo svolgimento degli esami di recupero con modalità rispettose del PEI, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L'amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, poiché la studentessa era maggiorenne e non risultava che i genitori fossero stati nominati suoi rappresentanti legali. La studentessa è intervenuta personalmente, allegando la propria condizione di disabilità e incapacità di fatto, e aderendo alle domande del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei genitori. Ha affermato che non è possibile far valere in giudizio posizioni giuridiche appartenenti ad altra persona, salvo i casi previsti di rappresentanza o sostituzione processuale. Poiché la studentessa era maggiorenne al momento della proposizione del ricorso, i genitori non potevano agire in sua vece senza una specifica legittimazione rappresentativa. La condizione di salute della studentessa non modifica tale conclusione, poiché l'ordinamento prevede strumenti di protezione delle persone fragili, tra cui interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno anche con poteri rappresentativi e, nei casi urgenti, la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. La successiva costituzione personale della studentessa non ha sanato l'inammissibilità: nel processo amministrativo l'intervento è soltanto adesivo dipendente, ai sensi degli artt. 28 e 50 c.p.a., mentre non è previsto l'intervento autonomo; nel caso concreto la studentessa ha fatto valere una propria posizione giuridica, coincidente con quella dedotta nel ricorso principale, e non una posizione collegata o dipendente. Il TAR ha comunque lasciato ferma la possibilità di riproporre ritualmente le domande di accertamento, ove ne ricorrano ancora i presupposti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 5 febbraio 1992, n. 104

    Nella fase cautelare il Tribunale ha disposto che le prove di recupero si svolgessero nel rispetto del PEI e con la presenza e il supporto dell'insegnante di sostegno.

  • art. 28 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base dell'intervento nel processo amministrativo, ritenuto ammissibile soltanto come intervento adesivo dipendente.

  • art. 50 c.p.a.

    La disposizione è richiamata insieme all'art. 28 c.p.a. per delimitare l'intervento amministrativo alle forme adesive dipendenti.

  • art. 142, comma 1, c.p.a.

    È richiamato per distinguere il ricorso incidentale, destinato a domande il cui interesse sorga in dipendenza della domanda principale.

  • art. 78 c.p.c.

    È richiamato quale base per la nomina urgente di un curatore speciale a tutela processuale della persona fragile.

  • art. 105, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per evidenziare che l'intervento autonomo è previsto nel processo civile ma non nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha fondato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, per disporre l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi allo stato di salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Un soggetto non può agire in giudizio per far valere posizioni giuridiche appartenenti a un'altra persona, salvo che ricorra una specifica ipotesi codificata di rappresentanza o sostituzione processuale.
  • La maggiore età del titolare della posizione giuridica esclude, in assenza di una comprovata nomina o di altro titolo rappresentativo, la legittimazione processuale dei genitori ad agire in sua vece, anche quando il titolare sia affetto da una grave disabilità.
  • Nel processo amministrativo l'intervento di terzo è ammesso soltanto quale intervento adesivo dipendente, a sostegno o contro la posizione dedotta dal ricorrente principale; non è previsto l'intervento autonomo per far valere direttamente una posizione giuridica propria.
  • La costituzione in giudizio del titolare della posizione sostanziale non sana l'inammissibilità del ricorso proposto da soggetto privo di legittimazione quando l'intervento mira a introdurre una domanda autonoma coincidente con quella originaria.
  • La condizione di fragilità o incapacità di fatto del titolare della posizione non attribuisce automaticamente ai familiari il potere di rappresentanza processuale, dovendo essere utilizzati gli specifici strumenti di protezione previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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