Sentenza del 31/05/2016 n. 11327 - Corte di Cassazione
IRAP -Esercizio associato di professione liberale - Autonoma organizzazione - Sussiste - Onere della prova contraria - A carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Molise che aveva riconosciuto ai contribuenti il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000. Ha contestato la motivazione della CTR, ritenuta insufficiente ed erronea, perché non aveva valutato adeguatamente gli elementi indicativi dell'autonoma organizzazione, tra cui le spese per collaboratori, i costi relativi all'immobile utilizzato come sede professionale e le spese per beni strumentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della CTR del Molise per un nuovo esame delle risultanze processuali e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'esercizio associato di una professione liberale fa presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione, anche se non particolarmente rilevante sul piano economico. Spetta quindi al contribuente dimostrare che il reddito deriva esclusivamente dal lavoro personale dei singoli associati.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia
La norma è stata invocata per censurare la motivazione della sentenza della CTR, che non aveva esaminato elementi decisivi prospettati dall'Agenzia delle Entrate.
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
l'esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce circostanza di per sè idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione
Lo svolgimento dell'attività professionale in forma associata consente di presumere l'esistenza di una struttura organizzata, fondata anche sulla collaborazione, sulla condivisione di mezzi e sulla possibile sostituibilità tra gli associati. L'IRAP è quindi dovuta salvo prova contraria del contribuente.
Cass. n. 1575/2014 e Cass. n. 4578/2015
a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati
I precedenti richiamati confermano che, negli studi associati, l'onere di dimostrare l'assenza di un'autonoma organizzazione grava sul contribuente.
Cass. n. 24058/2009 e Cass. n. 17136/2008
I precedenti ribadiscono che il giudice deve verificare concretamente se il reddito sia riconducibile all'organizzazione dello studio associato oppure esclusivamente all'attività personale dei professionisti.
Massime di principio
- Per gli studi associati di professionisti, l'assoggettamento a IRAP costituisce la regola presuntiva, perché la forma associata fa presumere l'esistenza di una struttura organizzata e di una collaborazione tra gli associati.
- Il contribuente che chiede il rimborso dell'IRAP deve fornire una prova concreta e documentata del fatto che il reddito derivi esclusivamente dall'attività personale dei singoli professionisti, senza un effettivo apporto dell'organizzazione associativa.
- La presenza di collaboratori, immobili utilizzati come sede, beni strumentali e altre spese organizzative costituisce un indice rilevante dell'autonoma organizzazione, anche se i mezzi impiegati non sono particolarmente ingenti.
- Non è sufficiente affermare che lo studio utilizza pochi beni o sostiene costi limitati: occorre dimostrare che tali elementi non incidono sulla produzione del reddito e che l'attività resta essenzialmente personale.
- Il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi organizzativi e motivare in modo specifico perché il reddito sia, o non sia, riconducibile all'autonoma organizzazione dello studio associato.
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