Cassazione Penale, Ordinanza n. 28993/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (nullo)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che lo aveva condannato per evasione. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, il dolo, la capacità di intendere e volere e il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché in parte riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e volte a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti, e in parte generiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del delitto di evasione, oggetto della condanna confermata in appello e non messa in discussione nel merito per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, quando esse mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Le doglianze in cassazione devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera genericità del motivo ne comporta l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere gravato delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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