Ordinanza n. 124/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- del 28.10.2025, firmato il 27.10.2025 e notificato a mani il 30.10.2025, ad oggetto: “Ricorso -OMISSIS- avverso il provvedimento di rigetto di accesso ai Servizi Abitativi Transitori -OMISSIS-”, emesso dal Comune di Milano - Direzione casa - Area politiche innovative di sostegno abitativo - Unità coordinamento sostegno alla fragilità abitativa, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico della ricorrente prot. 18/09/2025 -OMISSIS- e confermato il provvedimento di rigetto PG -OMISSIS- del 11/08/2025, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di rigetto del ricorso gerarchico e conferma del diniego di accesso ai Servizi Abitativi Transitori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 28 ottobre 2025, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico contro il precedente diniego di accesso ai Servizi Abitativi Transitori. Ha chiesto l'annullamento dell'atto previa sospensione cautelare della sua efficacia. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, la ricorrente ha rappresentato la propria situazione abitativa e la condizione di salute della figlia; tuttavia, tali questioni sanitarie non erano state sottoposte all'amministrazione durante il procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il periculum in mora necessario per concedere la sospensione. La ricorrente aveva dichiarato di essere, allo stato, ospite presso un'abitazione privata insieme alla figlia. Il Collegio ha rimesso alla fase di merito la valutazione sull'adeguatezza dell'alloggio rispetto alle complessive esigenze abitative della ricorrente, senza quindi definire la legittimità del diniego. Ha inoltre rilevato che le questioni concernenti la salute della minore non erano state rappresentate all'amministrazione nel procedimento, ferma la possibilità di future interlocuzioni con il Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, tra l'altro, la sussistenza del periculum in mora; in sua assenza l'istanza di sospensione deve essere respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate unitamente alla normativa nazionale a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando la situazione rappresentata dimostra l'assenza di un pericolo attuale e concreto di danno grave derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato; in particolare, la disponibilità attuale di un alloggio, anche in ospitalità presso un'abitazione privata, può escludere il periculum in mora, ferma la successiva valutazione di merito sull'adeguatezza dell'alloggio alle esigenze abitative complessive.
- Le circostanze rilevanti ai fini della tutela cautelare che non siano state rappresentate all'amministrazione nel procedimento non possono fondare, in via immediata, una censura sull'atto impugnato, restando possibile una nuova interlocuzione procedimentale con l'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 40/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 45/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →