Cassazione Penale, Ordinanza n. 24415/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputata per una fattispecie connessa alla percezione indebita del reddito di cittadinanza, qualificata ai sensi degli artt. 81 c.p. e 7 d.l. 4/2019, d.lgs. 74/2000 nel testo richiamato in sentenza. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, al momento della celebrazione del giudizio, il fatto sarebbe divenuto penalmente irrilevante per effetto della sopravvenuta abrogazione della disciplina incriminatrice relativa al reddito di cittadinanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che l'abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019, disposta dall'art. 1, comma 318, l. 197/2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2024, è accompagnata da una norma transitoria che salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. Tale disciplina deroga legittimamente al principio di retroattività della lex mitior, in ragione del coordinamento con la nuova incriminazione prevista per l'assegno di inclusione. Poiché il ricorso non superava il vaglio di manifesta infondatezza, è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato quale base del vincolo di continuazione contestato nel capo d'imputazione riportato in sentenza.
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
"chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio…, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute"
fattispecie incriminatrice originaria dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza, ritenuta applicabile ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
art. 1, comma 318, l. 29 dicembre 2022, n. 197
"a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4... sono abrogati"
dispone l'abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, ma non esclude la punibilità dei fatti commessi prima di tale data.
art. 2, comma 2, c.p.
il principio di retroattività della lex mitior non è stato ritenuto operante in modo pieno, poiché la disciplina transitoria introduce una deroga sorretta da giustificazione non irragionevole.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
introduce una nuova fattispecie sanzionatoria collegata all'assegno di inclusione, in sostituzione del reddito di cittadinanza, con struttura e disvalore penale analoghi.
art. 13, comma 3, d.l. 4 maggio 2023, n. 48
"al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4... continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023"
norma transitoria che conserva la punibilità delle condotte relative al reddito di cittadinanza per i fatti commessi entro il 31 dicembre 2023.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice non produce automaticamente l'irrilevanza penale dei fatti commessi sotto la sua vigenza quando il legislatore abbia previsto una disciplina transitoria che ne conservi l'applicazione per un periodo determinato.
- La deroga alla retroattività della legge più favorevole è ammissibile quando sia sorretta da una ragionevole giustificazione sistematica, in particolare quando l'abrogazione di una misura assistenziale sia coordinata con l'introduzione di una nuova misura, dotata di analoga tutela penale contro condotte di mendacio o omissione.
- Ai fini della punibilità delle indebite percezioni di benefici pubblici, rileva la data di commissione del fatto rispetto al termine finale di efficacia della disciplina sostanziale, non la sola data di celebrazione del giudizio.
- Quando il motivo di ricorso si fonda esclusivamente sulla pretesa abolitio criminis già esclusa da una disciplina transitoria espressa, il ricorso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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