Ordinanza n. 1139/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento notificato anche alla ricorrente via PEC il 15 ottobre 2025 ad oggetto l'autorizzazione al trasferimento della rivendita ordinaria di tabacchi n. 220 in Torino da Via Sacchi n. 20/D a Via Assietta n. 4/A rilasciata al titolare signor Alessandro Gai dal Direttore dell'Ufficio dei Monopoli della Direzione territoriale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - nonché di tutti gli ulteriori atti illegittimi preordinati, presupposti, consequenziali o comunque connessi. e per il risarcimento dei danni tutti, derivati e derivandi ai ricorrenti dai provvedimenti impugnati, con riserva di quantificazione nel corso del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione al trasferimento di una rivendita ordinaria di tabacchi da una sede a un'altra nel Comune di Torino
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al titolare di una rivendita ordinaria di tabacchi per il trasferimento dalla sede di Via Sacchi n. 20/D alla sede di Via Assietta n. 4/A, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti. Il Tribunale ha ritenuto necessario verificare la distanza tra la rivendita della ricorrente, sita in Via San Secondo n. 2, e la rivendita trasferita, sita in Via Assietta n. 4/A, secondo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada e dei parametri stabiliti dal decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 4126 del 27 marzo 2013.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. La verifica dovrà accertare la distanza tra le due rivendite mediante il percorso pedonale più breve, secondo le modalità tecniche previste dal decreto direttoriale dell'Agenzia e utilizzando un odometro Geo Fennel modello M10. L'incarico è stato affidato al dirigente dell'Ufficio Tecnico, Viabilità, Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Torino, o a un suo delegato, che opererà in contraddittorio con gli eventuali tecnici di parte. Le parti potranno nominare tecnici e partecipare alle operazioni; l'organismo verificatore dovrà comunicare l'inizio delle operazioni con almeno cinque giorni liberi di anticipo. La relazione dovrà essere redatta entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, trasmessa alle parti entro i successivi sette giorni, seguita dalle osservazioni delle parti entro dieci giorni e dalla relazione finale del verificatore entro ulteriori dieci giorni. La liquidazione delle spese della verificazione sarà effettuata dopo l'udienza pubblica. È stata fissata l'udienza di discussione del merito per il 24 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidandola a un organismo pubblico o a un soggetto qualificato, per accertare fatti rilevanti ai fini della decisione.
artt. 65 e 67 c.p.a.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per i termini relativi alla liquidazione delle spese della verificazione.
decreto direttoriale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 4126 del 27/03/2013
Stabilisce i parametri tecnici per la misurazione della distanza tra le rivendite, inclusi i punti di inizio e fine e la posizione da tenere lungo il percorso.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia dipende dall'accertamento tecnico della distanza tra esercizi soggetti a requisiti di distanza, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola a un organismo pubblico dotato delle necessarie competenze.
- La misurazione della distanza rilevante ai fini dell'autorizzazione al trasferimento di una rivendita deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto delle norme del codice della strada e dei parametri tecnici fissati dall'amministrazione competente.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio con le parti: i tecnici di parte e i difensori possono assistere alle operazioni, formulare osservazioni sulla relazione e ricevere una risposta specifica nella relazione finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 293/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 294/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 295/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 296/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 1131/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 1132/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →