Sentenza n. 265/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1805/2024 emessa da questa Sezione e pubblicata in data 7.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza del Comune alla sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1805/2024, che aveva annullato una nota comunale e condannato l’ente al pagamento delle spese di lite
Esito
La controversia
La società cooperativa ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la notifica, il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione da parte del Comune della sentenza n. 1805/2024. Ha chiesto l’ottemperanza dell’amministrazione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Comune aveva successivamente adempiuto integralmente a quanto disposto dalla sentenza azionata, chiedendo la cancellazione del ricorso dal ruolo e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, in base alla dichiarazione del ricorrente, l’amministrazione aveva adempiuto integralmente alla sentenza posta in esecuzione e che il ricorrente aveva quindi conseguito la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, divenuta superflua per l’intervenuto adempimento. Le spese di lite sono state integralmente compensate, sia per l’avvenuto adempimento dell’amministrazione sia per l’espressa richiesta del ricorrente.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto adempimento integrale dell’amministrazione alle statuizioni della sentenza azionata determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio.
- L’adempimento sopravvenuto rende superflua la richiesta di nomina di un commissario ad acta, che presuppone la persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere compensate quando l’amministrazione adempie nel corso del processo e il ricorrente chiede espressamente la compensazione.
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