Cassazione Penale, Sentenza n. 23985/2025 del 27/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. con cui si chiedeva la correzione di un presunto errore di fatto di tipo percettivo nella sentenza della Corte di Cassazione; il ricorrente lamentava l'omessa valutazione dei "motivi nuovi" depositati via PEC il 28/10/2024, nei quali si censurava la sentenza della Corte d'appello di Napoli per mancata sottoscrizione della motivazione da parte del Presidente del collegio.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte rileva che i motivi nuovi risultano ricevuti e quindi presuntivamente considerati; comunque, il motivo aggiunto era inammissibile perché travolto dall'inammissibilità originaria del ricorso e non idoneo ad ottenere l'annullamento. Si richiama la giurisprudenza secondo cui l'errore di fatto rilevabile ex art. 625-bis è un errore percettivo che abbia influito sulla decisione; inoltre la mancata firma del Presidente della sentenza d'appello configura, di regola, una nullità relativa che non è deducibile con i "motivi nuovi" a sostegno del ricorso per cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario per correggere errori di fatto (in particolare errori percettivi) verificatisi nel giudizio di legittimità, purché l'errore abbia influito sulla decisione.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma relativa agli accordi e agli effetti sui provvedimenti delle Corti d'appello; qui rilevante perché la Corte di Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi in relazione a questioni connesse all'accordo di cui all'art. 599-bis.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile
Definisce l'errore di fatto rilevabile in Cassazione come errore percettivo derivante da svista o equivoco nella lettura degli atti che abbia condizionato la decisione.
Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono
Principio secondo cui i motivi aggiunti devono riguardare capi e punti oggetto di devoluzione con i motivi del ricorso principale.
Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012 (dep. 2013), R.D.
La mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del Presidente, se non giustificata da impedimento legittimo, configura una nullità relativa.
Sez. 1, n. 39920 del 28/09/2007, Russo
La mancata apposizione in calce della firma del Presidente che ha effettivamente presieduto il collegio costituisce nullità relativa non deducibile con i "motivi nuovi" a sostegno del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis richiede un errore percettivo effettivamente incidente sulla decisione: non è sufficiente lamentare omissioni formali se queste non avrebbero potuto influire sul risultato.
- I "motivi nuovi" depositati successivamente devono essere attinenti ai capi devoluti con il ricorso principale; se estranei sono inammissibili.
- La mancata firma del Presidente della motivazione della sentenza d'appello è, di norma, una nullità relativa; tale vizio non è normalmente sanabile né deducibile tramite "motivi nuovi" in sede di ricorso per cassazione o tramite il rimedio ex art. 625-bis.
- Quando risulta documentalmente che atti o motivi nuovi sono stati ricevuti dalla Corte, si presuppone che siano stati considerati; l'omessa menzione formale non implica automaticamente un errore percettivo correggibile.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e, se del caso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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