Cassazione Civile, Ordinanza n. 17384/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalle ricorrenti. In assenza di accettazione della rinuncia da parte della controparte, ha comunque dichiarato estinto il giudizio di legittimità e ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio, richiamando il potere discrezionale previsto dall'art. 391, comma 1, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due processi verbali di rettifica e constatazione di illeciti doganali relativi a bollette doganali. Le società interessate avevano impugnato gli atti avanti al giudice tributario di primo grado, ottenendo accoglimento; in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha accolto solo parzialmente l'impugnazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma prima della decisione hanno depositato una nota dichiarando di avere pagato i diritti doganali oggetto degli atti impugnati e di voler rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
art. 391, comma 1, c.p.c.
in assenza di accettazione della rinuncia
la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità nell'esercizio del potere discrezionale attribuito dalla norma, anche se la rinuncia non sia stata accettata
art. 391 c.p.c.
richiamato come base del potere della Corte di regolare le spese in caso di rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione depositata dalla parte ricorrente comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia può essere dichiarata anche in mancanza di accettazione della controparte.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese di legittimità nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 391 c.p.c.
Come è indicizzato
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