L.R. Emilia-Romagna 9/2003
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna le funzioni amministrative provinciali in materia di autotrasporto, motorizzazione civile, scuole nautiche e officine di revisione veicoli, con regole su autorizzazioni, vigilanza, esami e sanzioni. Prevede alcune norme transitorie, tra cui il rinvio al 1° gennaio 2007 delle nuove regole sugli esami per l’autotrasporto. Vari istituti risultano oggi superati o abrogati, come la Commissione regionale per l’autotrasporto.
Norme regionali su autotrasporto, motorizzazione civile, scuole nautiche e revisioni auto
Norme regionali su autotrasporto, motorizzazione civile, scuole nautiche e revisioni auto
La legge regionale Emilia-Romagna 13 maggio 2003, n. 9 detta la prima disciplina regionale per l’esercizio di funzioni amministrative in materia di autotrasporto e motorizzazione civile, oltre a intervenire su scuole nautiche e officine che effettuano revisioni dei veicoli. L’impianto assegna alle Province i principali compiti autorizzatori, di vigilanza e di gestione degli esami, nel rispetto della normativa statale di settore.
Finalità e rapporto con la normativa statale
La legge mira a semplificare i procedimenti amministrativi, uniformare il trattamento degli utenti e migliorare la qualificazione degli operatori nei settori dell’autotrasporto, della circolazione stradale e della nautica da diporto, anche in funzione della sicurezza e della sostenibilità dello sviluppo economico e sociale. Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le norme statali applicabili alle funzioni trasferite.
Riparto delle funzioni tra Province e Regione
Le Province sono titolari delle principali funzioni amministrative in materia di:
- iscrizione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali;
- rilascio delle licenze per autotrasporto di merci per conto proprio;
- controllo sulle tariffe obbligatorie a forcella nel trasporto merci conto terzi;
- gestione degli esami per l’idoneità professionale nel trasporto su strada, nella consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e per insegnanti e istruttori di autoscuola;
- autorizzazione e vigilanza su autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche e attività di revisione veicoli svolta dalle imprese di autoriparazione.
Le funzioni autorizzatorie comprendono anche variazioni dei titoli, revoche, sospensioni, cancellazioni per perdita di requisiti e irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti. Le Province possono adottare regolamenti per organizzare e svolgere tali funzioni e devono trasmettere periodicamente alla Regione dati e informazioni sugli albi degli autotrasportatori e sulle licenze in conto proprio.
Commissione provinciale per l’autotrasporto
Ogni Provincia istituisce una Commissione consultiva per l’autotrasporto, con composizione rappresentativa di amministrazione provinciale, uffici periferici del Ministero, Camera di commercio, associazioni degli autotrasportatori, movimento cooperativo e associazioni imprenditoriali.
La Commissione:
- ha un presidente individuato nel dirigente provinciale competente o in un suo delegato;
- prevede componenti effettivi e supplenti;
- resta in carica tre anni;
- è supportata da un segretario nominato dalla Provincia.
La Provincia può riconoscere gettoni di presenza, nel rispetto dei criteri dell’allegato A. La Commissione esprime parere non vincolante nei procedimenti relativi al rilascio della licenza per autotrasporto in conto proprio per veicoli con portata utile superiore a 3.000 kg, alla cancellazione dall’albo per carenza di requisiti e alla radiazione o sospensione disciplinare. Il parere può non essere richiesto, con regolamento provinciale, per le istanze già presentate da chi sia già titolare di licenza in conto proprio o per la trasformazione della licenza provvisoria in definitiva. Fino alla nomina della Commissione, i procedimenti sono svolti direttamente dalla Provincia senza parere consultivo.
Tariffe a forcella e controlli documentali
Per il controllo sulle tariffe obbligatorie a forcella nel trasporto merci conto terzi, le imprese iscritte agli albi provinciali devono conservare per due anni copia delle lettere di vettura e della parte staccabile del giornale di bordo, esibendole o trasmettendole su richiesta della Provincia o degli incaricati.
Questo obbligo sostituisce quello statale di trasmissione dei documenti. L’omessa conservazione è sanzionata con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro; in caso di più violazioni del medesimo obbligo la sanzione massima complessiva può arrivare a 900 euro secondo la disciplina del cumulo. Se vi è inosservanza delle tariffe, la Provincia applica le sanzioni disciplinari previste dalla legge statale del 1974.
Esami per idoneità professionali e consulenza
La Provincia gestisce gli esami per:
- idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone;
- idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- abilitazione all’esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola.
Gli esami sono svolti tramite commissioni provinciali composte da un funzionario provinciale con funzioni di presidente, un esperto designato dalla Provincia e un esperto designato dall’ufficio periferico del Ministero. Le Province possono ampliare la composizione con regolamento, nominano un segretario e i supplenti, e possono stabilire cadenze temporali per gli esami. Le materie, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione sono quelli previsti dagli allegati della legge. Sono inoltre istituiti diritti di segreteria per la partecipazione agli esami. Le Province possono anche stipulare accordi tra loro per organizzare esami in forma unitaria. Fino all’istituzione delle commissioni, operano le commissioni già esistenti. La Provincia rilascia anche gli attestati previsti per i consulenti della circolazione.
Abilitazione a insegnante e istruttore di autoscuola
L’abilitazione all’esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola è automaticamente sospesa se il titolare subisce la sospensione della patente di guida oppure perde uno dei requisiti di ammissione all’esame di abilitazione. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l’ha determinata.
Corsi di formazione professionale
La Giunta regionale definisce criteri e modalità per i corsi di preparazione:
- all’esame di idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone;
- alla formazione dei responsabili tecnici delle officine che svolgono revisioni dei veicoli.
Le Province, sulla base di tali criteri, fissano il termine di attivazione dei corsi.
Scuole nautiche
Le scuole nautiche sono i centri di istruzione e formazione dei candidati agli esami per le patenti nautiche. Ogni sede è soggetta ad autorizzazione e vigilanza provinciale nel territorio in cui è ubicata.
L’autorizzazione richiede la verifica di:
- locali, attrezzature marinaresche, strumenti e mezzi nautici e materiale didattico idonei;
- requisiti soggettivi indicati nell’allegato E;
- disponibilità di personale idoneo alle funzioni di istruttore e di insegnamento;
- parere del Capo del Compartimento marittimo o del direttore dell’ufficio periferico del Ministero sull’idoneità tecnica delle attrezzature, del materiale didattico e dei titoli del personale docente.
Le scuole nautiche devono tenere un registro vidimato dalla Provincia con dati di iscrizione degli allievi, luogo, date, orari delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche e relativa partecipazione. I corsi devono rispettare i minimi di lezioni teoriche e pratiche fissati nell’allegato E.
Chi non è autorizzato non può usare la denominazione di “scuola nautica” né richiamare, nella pubblicità, il conseguimento delle patenti nautiche o la preparazione ai relativi esami. Le scuole autorizzate devono invece indicare gli estremi dell’autorizzazione nella pubblicità.
È prevista una sanzione da 300 a 2.500 euro per l’esercizio abusivo dell’attività o per la violazione dei divieti pubblicitari; una sanzione da 100 a 600 euro per il mancato rispetto degli obblighi su autorizzazione, registro, corsi e pubblicità. Se vengono meno i requisiti, la Provincia intima la regolarizzazione entro un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni; nei casi più gravi può disporre la sospensione, e in caso di mancata regolarizzazione o nei casi previsti dai regolamenti provinciali può revocare l’autorizzazione.
Officine per la revisione dei veicoli
Per ottenere l’autorizzazione all’esecuzione delle revisioni dei veicoli, il titolare dell’impresa individuale o il responsabile tecnico deve aver superato il corso di formazione previsto dalla legge. Il requisito vale per le domande presentate dopo il termine di attivazione dei corsi.
Per le imprese già autorizzate prima di tale termine, titolari o responsabili tecnici devono frequentare il corso e superare la prova finale entro la seconda sessione dalla sua attivazione; il termine si estende alla quarta sessione per chi abbia già frequentato un corso specifico presso un ente di formazione. In caso di inosservanza, la Provincia sospende l’autorizzazione fino all’accertato superamento del corso.
La vigilanza amministrativa riguarda la permanenza dei requisiti autorizzativi, la regolare tenuta dei registri delle revisioni e la corretta applicazione delle tariffe. La Provincia verifica, anche tramite ispezioni, l’iscrizione dell’impresa nei registri o negli albi di riferimento, l’effettivo svolgimento delle attività di autoriparazione, la capacità finanziaria, l’idoneità dei locali e delle attrezzature, il possesso dei requisiti personali e professionali del titolare o del responsabile tecnico, la corretta tenuta dei registri vidimati e l’applicazione delle tariffe. Il controllo si svolge secondo la procedura prevista dal regolamento di esecuzione del codice della strada e le sanzioni possono essere applicate anche sulla base degli esiti degli uffici ministeriali competenti.
Sanzioni e regime applicativo
L’applicazione delle sanzioni previste dalla legge segue la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative di competenza regionale. Le sanzioni materiali sono applicate dalla Provincia e dai relativi incaricati.
Allegati e aggiornamenti tecnici
La Giunta regionale può modificare il contenuto degli allegati con propri atti; le relative disposizioni diventano efficaci con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del nuovo testo coordinato degli allegati. Una specifica disposizione dell’articolo 12 è abrogata.
Abrogazioni e disciplina transitoria
È abrogata la legge regionale 10 maggio 1978, n. 14 sulla subdelega alle Province dell’attività istruttoria relativa all’albo provinciale degli autotrasportatori.
Per gli esami dell’autotrasporto, l’efficacia delle nuove regole sugli allegati e sulle materie d’esame è rinviata al 1° gennaio 2007; fino a tale data continuano ad applicarsi la materia, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione previsti dalla normativa statale.
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