L.R. Emilia-Romagna 3/2003
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina dei beni regionali dell’Emilia-Romagna, precisando competenze di Giunta e dirigenti, gestione indiretta, acquisti, alienazioni e prelazioni. Introduce limiti di valore per vendite, regole su pubblicità, fondi immobiliari e rateizzazione del prezzo fino a 10 anni, applicabili alla disciplina dei beni regionali vigente in regione.
Disciplina dei beni regionali e modifiche alla L.R. Emilia-Romagna n. 10/2000
Disciplina dei beni regionali e aggiornamento della L.R. Emilia-Romagna n. 10/2000
La legge interviene sulla disciplina dei beni regionali dell’Emilia-Romagna, modificando in più punti la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10. Il provvedimento ridefinisce competenze, procedure di gestione, acquisto e alienazione dei beni mobili e immobili regionali, con particolare attenzione ai profili di valorizzazione e dismissione del patrimonio.
Indirizzi regionali, programmazione e classificazione dei beni
La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare competente, gli indirizzi e il programma di acquisto, valorizzazione, gestione e vendita dei beni mobili e immobili. Per i beni culturali e ambientali la Giunta acquisisce anche il parere dell’IBACN, oltre ai pareri già previsti dalla normativa.
La classificazione dei singoli beni nelle categorie previste dalla legge è effettuata dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base di natura, destinazione e utilizzo del bene. La classificazione avviene al momento dell’acquisizione oppure quando intervengano variazioni nella destinazione o nell’uso.
Per i beni mobili durevoli viene precisato che la Giunta definisce anche le categorie da inventariare.
Gestione dei beni immobili e forme di gestione indiretta
La disciplina dei beni indisponibili viene richiamata anche nella rubrica dell’articolo dedicato alla concessione. Le concessioni e gli atti di gestione devono rispettare gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
La gestione indiretta dei beni immobili regionali può essere affidata, con deliberazione della Giunta, a una società di gestione individuata mediante gara pubblica secondo criteri di vantaggiosità dell’offerta e di efficacia e qualità della gestione, oppure a enti locali. È inoltre consentito apportare beni immobili regionali a fondi immobiliari chiusi costituiti secondo la normativa vigente.
Competenze nei procedimenti di acquisto e alienazione
Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili sono disposti dalla Giunta regionale, mentre tutti gli ulteriori atti dei relativi procedimenti, compresa la sottoscrizione dei contratti di compravendita per conto della Regione, spettano al responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio.
Se acquisti o cessioni derivano dall’esecuzione di lavori svolti in nome e per conto della Regione da altri enti, la Giunta può affidare a tali enti anche l’espletamento delle procedure e la firma degli atti di compravendita.
Resta salva la competenza del servizio di tesoreria regionale per incasso e pagamento del prezzo.
Alienazione dei beni immobili: pubblicità, limiti e casi particolari
L’alienazione dei beni immobili deve essere adeguatamente pubblicizzata.
La vendita diretta è consentita, tra l’altro:
- quando il valore di stima dell’immobile non supera 250.000 euro, soglia aggiornabile periodicamente dalla Giunta in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;
- nei casi previsti dalla disciplina che equipara alle amministrazioni pubbliche anche le società a prevalente capitale pubblico.
I beni immobili appartenenti al demanio regionale possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legislazione vigente in materia. La Giunta può inoltre avvalersi delle disposizioni statali sulla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico per procedere alla dismissione di immobili.
Acquisto di immobili e stima del prezzo
L’acquisto di beni immobili è consentito nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge regionale di bilancio. Sul prezzo di acquisto deve essere richiesto il parere di congruità alla competente Agenzia del territorio, da rendere nei termini previsti dalla legge n. 241 del 1990.
Se l’acquisto avviene mediante procedura di confronto pubblico concorrenziale, la Giunta stabilisce le modalità della procedura e determina internamente il prezzo massimo offerto sulla base di una preventiva valutazione estimativa; in tale caso non è richiesto il parere di congruità.
Dismissione, motivazione degli atti e procedure tecniche
La dismissione dei beni immobili è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale. Nei procedimenti connessi la richiesta di stima o parere di congruità è indirizzata alla competente Agenzia del territorio, in sostituzione del precedente riferimento all’ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
Prezzo di vendita, prelazione e pagamento rateale
Nei casi di alienazione, il prezzo è di norma corrisposto contestualmente alla stipula dell’atto di compravendita.
Il pagamento rateale può essere autorizzato dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, che definisce anche:
- l’importo dell’anticipo da versare alla stipula;
- il numero delle rate;
- la periodicità delle rate.
La rateizzazione non può superare dieci anni e sulle somme rateali maturano interessi a un tasso non inferiore a quello riconosciuto dagli istituti tesorieri sul conto unico di tesoreria regionale.
È riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori di immobili urbani, sia ad uso abitativo sia commerciale, e ai conduttori di fondi rustici.
Limite temporale e attualità della disciplina
La legge modifica una disciplina regionale ancora rilevante per la gestione del patrimonio immobiliare della Regione Emilia-Romagna. Le previsioni sui limiti di valore per la vendita, sulle procedure di acquisto, sulla gestione indiretta e sulla rateizzazione del prezzo restano operative nell’ambito della normativa regionale vigente, salvo eventuali successive modifiche.
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