L.R. Emilia-Romagna 7/2003
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna l’attività delle agenzie di viaggio e turismo, le attività accessorie, i requisiti per l’esercizio tramite SCIA, le regole su garanzie assicurative, programmi di viaggio, associazioni e altri soggetti, oltre a controlli, sanzioni e sospensioni. Abroga la precedente legge regionale n. 23/1997. Molte previsioni riguardano attività operative ancora potenzialmente applicabili, ma con riferimenti normativi datati e alcuni istituti abrogati.
Disciplina delle agenzie di viaggio e dei servizi turistici in Emilia-Romagna
Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici in Emilia-Romagna
La legge disciplina l’esercizio, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, delle attività di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici, sia in forma professionale sia non professionale. Il provvedimento definisce il perimetro delle agenzie di viaggio, i requisiti per l’apertura e l’esercizio, le tutele per l’utente, le attività consentite ad associazioni e altri soggetti, nonché le sanzioni e i poteri di vigilanza.
Finalità e principi generali
La Regione persegue l’obiettivo di qualificare le attività di organizzazione di viaggio e turismo, rafforzandone affidabilità e standard qualitativi. L’azione regionale si informa ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, semplificazione amministrativa, completezza delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa, cooperazione tra livelli di governo e tutela del consumatore.
Definizione di agenzia di viaggio e attività accessorie
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione, anche con vendita diretta al pubblico, comprensive di assistenza e accoglienza ai turisti. Le attività possono essere svolte anche per via telematica, se compatibile.
Le agenzie possono svolgere in via non esclusiva varie attività accessorie, tra cui prenotazione e vendita di titoli di viaggio, prenotazioni alberghiere e di ristorazione, assistenza per passaporti e visti, servizi bagagli, noleggio mezzi, operazioni assicurative collegate al viaggio, vendita di pubblicazioni e souvenir, organizzazione di congressi e fiere, oltre a ogni altra attività concernente servizi turistici. È inoltre consentito lo svolgimento di ulteriori attività, purché l’attività di agenzia resti prevalente; la prevalenza è valutata in base a numero di addetti e fatturato.
Competenza amministrativa e vigilanza
I Comuni e le Unioni di Comuni territorialmente competenti esercitano vigilanza e controllo sulle agenzie, nonché applicano le sanzioni amministrative. Le Province curano il riconoscimento della qualifica di IAT e i controlli relativi a tali uffici. Regione, Province e Comuni devono scambiarsi informazioni e dati utili all’esercizio delle rispettive funzioni.
Avvio dell’attività: SCIA, requisiti e denominazione
L’attività di agenzia si avvia mediante SCIA presentata al SUAP del Comune competente. La segnalazione deve attestare il possesso dei requisiti ed essere corredata da progetto dei locali, relazione tecnico-illustrativa e planimetrie, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale.
Per l’esercizio sono richiesti requisiti strutturali e professionali, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dalla normativa statale sui servizi. Per soggetti stranieri extra UE si applicano le norme richiamate dal codice del turismo.
La SCIA può riguardare anche aperture stagionali in località a forte carattere turistico stagionale. Prima della presentazione della SCIA, Comune e Unioni verificano che la denominazione non sia confondibile con altre già operanti sul territorio nazionale e, in ogni caso, non possa coincidere con denominazioni di Comuni o Regioni italiane.
Sedi secondarie e filiali
Le agenzie già abilitate e con sede principale in Italia che intendono aprire sedi secondarie devono presentare comunicazione al SUAP competente, che informa il SUAP dove è stata presentata la SCIA della sede principale. Contenuti e modalità della comunicazione sono definiti da atto della Giunta regionale.
Uffici biglietteria esclusi dalla disciplina
Restano fuori dalla disciplina della legge gli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, e delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio regionale, se limitati alla sola emissione e vendita dei biglietti del vettore rappresentato. Se tali uffici organizzano anche viaggi, soggiorni, crociere, gite o escursioni con servizi ulteriori rispetto al trasporto, devono presentare la SCIA. Sono inoltre esclusi gli uffici che si limitano alla vendita di biglietti ferroviari o delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale operanti nel territorio regionale.
Contenuto della SCIA e obblighi di comunicazione
La SCIA deve indicare denominazione dell’agenzia, titolare o legale rappresentante, attività svolta, eventuali attività accessorie, direttore tecnico, sede e titolo di utilizzo dei locali, nonché il possesso dei requisiti richiesti. Ogni variazione degli elementi dichiarati deve essere comunicata preventivamente e tempestivamente con nuova SCIA.
Requisiti strutturali e professionali
Le agenzie, comprese filiali e sedi secondarie, devono avere locali idonei, insegne visibili e attrezzature tecnologiche adeguate. Per le agenzie che operano esclusivamente online non sono richiesti locali e insegne.
Il titolare persona fisica, il rappresentante legale della società oppure il preposto alla direzione tecnica deve possedere i requisiti professionali richiesti. Tali requisiti risultano dal riconoscimento previsto dalla normativa statale sulle qualifiche professionali oppure dal superamento di un percorso formativo abilitante, definito dalla Giunta regionale. Il direttore tecnico deve operare con continuità.
Chiusura temporanea dell’agenzia
La chiusura temporanea di sede principale, secondaria o filiale deve essere comunicata al Comune o all’Unione di Comuni, con indicazione di motivi, periodo e durata, e resa nota agli utenti con avviso nei locali almeno trenta giorni prima dell’inizio della chiusura. La chiusura non può superare sei mesi l’anno; è ammessa una sola proroga fino a tre mesi per comprovate ragioni, salvo eventuale divieto del Comune o dell’Unione entro trenta giorni.
Se manca l’avviso, se l’ufficio non riapre alla scadenza della proroga o se la proroga viene negata, il Comune o l’Unione dispone la sospensione dell’esercizio.
Elenco regionale delle agenzie
La Regione pubblica e aggiorna sul proprio sito istituzionale l’elenco delle agenzie, delle sedi secondarie e delle filiali. Comuni e Unioni devono comunicare tempestivamente alla Regione aperture e chiusure.
Tutela dell’utente: garanzia assicurativa
Prima della SCIA e a pena di divieto di esercizio, le agenzie devono stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell’adempimento degli obblighi verso i clienti, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti. La polizza deve prevedere criteri di determinazione del premio, massimali e clausole che assicurino una rapida liquidazione del risarcimento.
L’agenzia deve trasmettere annualmente al Comune o all’Unione la documentazione attestante la copertura assicurativa. Dalla polizza di responsabilità civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia nazionale secondo la normativa statale.
Programmi di viaggio, opuscoli e informazioni obbligatorie
I programmi di viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza soggiorno, devono contenere una serie ampia di informazioni obbligatorie: soggetto organizzatore, date, durata, pernottamenti, prezzi complessivi e acconti, servizi inclusi ed esclusi, termini di iscrizione e rinuncia, rimborsi, validità del programma, garanzia assicurativa, numero minimo di partecipanti, estremi della SCIA, informazioni sanitarie e sui visti, dichiarazione di assoggettamento alla disciplina normativa, presupposti del fondo di garanzia danni e avvertenze contro sfruttamento sessuale e turismo sessuale minorile.
Il programma costituisce il riferimento per l’esatto adempimento e deve essere messo a disposizione dei consumatori. Le agenzie devono trasmettere al Comune o all’Unione una bozza delle pubblicazioni; se non arrivano rilievi entro venti giorni, la diffusione è consentita. Ogni pubblicità deve richiamare i programmi già inviati. Per i singoli servizi turistici valgono inoltre gli elementi previsti dalla Convenzione internazionale sui contratti di viaggio. I programmi devono anche indicare gli organismi a cui il turista può rivolgersi per controversie e un numero di assistenza.
Per la diffusione telematica si applicano anche le regole sulle vendite a distanza e la disciplina del consumo richiamata dalla legge statale.
Agenzie sicure in Emilia-Romagna e fondo di garanzia danni
Le agenzie operanti in Emilia-Romagna che adottano un disciplinare con elevato livello di organizzazione, sicurezza e rispetto del turismo etico possono chiedere l’iscrizione all’elenco “Agenzie sicure in Emilia-Romagna”, tenuto dall’Assessorato regionale competente e pubblicato annualmente. La Giunta regionale ne disciplina modalità di accesso e gestione, sentite le rappresentanze dei consumatori.
La Regione costituisce un fondo a garanzia dei danni subiti dagli utenti delle agenzie iscritte all’elenco, quando i danni non siano imputabili né alle agenzie né al prestatore del servizio. Il fondo può essere gestito da un organismo collettivo di garanzia fidi individuato dalla Giunta secondo requisiti specifici. I rapporti con il gestore sono regolati da convenzione; il risarcimento è deciso con il parere di un comitato composto da rappresentanti del gestore, delle categorie del settore, dei consumatori e della Regione.
Associazioni senza scopo di lucro
Le associazioni senza scopo di lucro, operanti a livello nazionale, regionale o provinciale, possono organizzare viaggi solo per i propri associati iscritti da almeno tre mesi, compresi gli appartenenti ad associazioni straniere analoghe con accordi internazionali. Devono inviare ogni anno entro il 31 marzo al Comune o all’Unione il programma delle iniziative e comunicare tempestivamente le variazioni.
Devono inoltre stipulare polizza di responsabilità civile per i rischi verso i soci. Nei programmi devono comparire le condizioni di annullamento, la riserva ai soli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.
Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale
Enti, associazioni e comitati con finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali possono promuovere viaggi senza scopo di lucro esclusivamente per i propri associati o iscritti, ma solo all’interno dell’organizzazione e senza diffusione al pubblico. I viaggi non possono durare più di cinque giorni, salvo casi particolari legati a manifestazioni o ricorrenze, da comunicare preventivamente al Comune o all’Unione. In ogni caso, nell’anno solare non si possono effettuare gite per un periodo complessivo superiore a cinquanta giorni. Anche in questo caso è obbligatoria una polizza di responsabilità civile.
Commercializzazione di servizi turistici e IAT
Le imprese che forniscono singoli servizi turistici restano soggette alle proprie norme di settore e non alla disciplina specifica delle agenzie. Tali fornitori possono commercializzare il proprio servizio direttamente, tramite organismi associativi o consortili, oppure affidando specifiche attività a imprenditori abilitati. Per questi soggetti è escluso l’esercizio delle attività proprie delle agenzie di viaggio.
I raggruppamenti previsti dalla legge regionale sul turismo del 1998 possono commercializzare solo i singoli servizi integrati delle imprese aderenti ai progetti ammessi a cofinanziamento; anche per essi è obbligatoria la polizza di responsabilità civile e resta esclusa l’attività tipica delle agenzie.
Presso gli IAT riconosciuti dalle Province può essere compresa la prenotazione di servizi turistici e pernottamenti in strutture ricettive dell’Emilia-Romagna, con adeguata segnalazione esterna. Per il turismo in entrata in Emilia-Romagna, la prenotazione presso gli IAT può essere effettuata solo da agenzie di viaggio selezionate tramite procedura ad evidenza pubblica. Il solo pernottamento può essere prenotato direttamente dal personale degli IAT, in modalità last minute, per strutture del territorio comunale di competenza.
Sospensione, divieto di prosecuzione e controlli
Il Comune o l’Unione di Comuni può sospendere l’apertura o l’esercizio dell’agenzia, e delle sue sedi secondarie, da sette giorni a sei mesi se vengono meno requisiti professionali o strutturali, se si svolgono attività difformi dalla SCIA, se non si rispettano i limiti delle aperture stagionali, in caso di irregolarità amministrative o gravi e ripetute violazioni in materia di pacchetti turistici e clausole abusive, se non viene comunicata entro cinque giorni la cessazione del direttore tecnico o non lo si sostituisce, se la chiusura temporanea non rispetta le regole previste o in caso di reiterazione di specifiche violazioni.
Nel provvedimento di sospensione è assegnato un termine perentorio per ripristinare i requisiti e rimuovere le irregolarità. Se, decorso il massimo periodo di sospensione, le irregolarità non sono sanate o non si ottemperi agli ordini dell’ente, il Comune o l’Unione dispone il divieto di prosecuzione e la rimozione degli effetti. Il divieto opera anche quando vengono meno i requisiti soggettivi, quando manca o non viene rinnovata la polizza assicurativa, oppure quando si svolge attività di agenzia senza SCIA.
Sanzioni amministrative
È prevista una sanzione pecuniaria da 1.500 a 3.000 euro per chi esercita l’attività senza SCIA, svolge attività diverse da quelle dichiarate, per le associazioni che operano fuori dai limiti di legge o a favore di non associati, per chi pubblica o diffonde programmi in contrasto con la legge o non rispetta i programmi nell’esecuzione dei contratti, per i fornitori che diffondono programmi o sottoscrivono contratti in violazione della disciplina sulle clausole abusive, e per le agenzie che aprono sedi secondarie o filiali senza la comunicazione prescritta.
Per alcune violazioni la sanzione è subordinata a diffida amministrativa. I rapporti di violazione sono trasmessi al Comune o all’Unione competente, cui spettano anche i proventi delle sanzioni.
Abrogazioni e norma transitoria
È abrogata la precedente legge regionale sulle agenzie di viaggio e turismo del 1997, oltre ad altre disposizioni regionali richiamate. Nella fase di prima applicazione, entro centottanta giorni dall’approvazione della legge, i titolari dell’autorizzazione dovevano regolarizzare la propria posizione in relazione alle regole allora previste sul deposito cauzionale, presentando domanda alla Provincia.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri connessi al fondo di garanzia danni sono coperti mediante apposita unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, da alimentare in sede di legge annuale di bilancio secondo la disciplina contabile regionale.
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