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Legge

L.R. Emilia-Romagna 6/2003

TRASFERIMENTO DI STRADE ED OPERE DI VIABILITÀ EX ERSA - INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 APRILE 1993, N. 18 (SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA-ROMAGNA - ERSA. MODIFICAZIONI ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 6/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra la L.R. Emilia-Romagna n. 18/1993 per completare il trasferimento delle strade e opere di viabilità residue dopo la soppressione dell’ERSA. Prevede l’individuazione delle strade non classificate ad uso pubblico e consente il trasferimento gratuito ai frontisti, con oneri a carico del bilancio regionale e possibile delega operativa a Province e Comuni.

Trasferimento gratuito di strade e opere di viabilità ex ERSA ai proprietari dei terreni latistanti

Trasferimento di strade e opere di viabilità ex ERSA

La legge regionale Emilia-Romagna n. 6 del 2003 interviene sulla disciplina già dettata dalla L.R. n. 18/1993 per completare il trasferimento delle strade e delle opere di viabilità rimaste in capo all’ente soppresso ERSA. L’obiettivo è chiudere il processo di riallocazione patrimoniale conseguente alla soppressione dell’ente regionale di sviluppo agricolo.

Individuazione dei beni da trasferire

Il responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio è incaricato di individuare, con propri atti, le strade e le opere di viabilità non classificate di uso pubblico. Si tratta quindi dei beni residuali non destinati all’uso pubblico, oggetto del successivo trasferimento.

Modalità del trasferimento della proprietà

È autorizzato il trasferimento della proprietà delle strade e delle opere di viabilità non classificate ad uso pubblico:

  • a titolo gratuito;
  • con oneri a carico del bilancio regionale;
  • a favore dei proprietari dei terreni latistanti.

La norma amplia così la disciplina dell’art. 14 della L.R. n. 18/1993, introducendo un’espressa base normativa per il passaggio dei beni ai frontisti interessati.

Coinvolgimento di Province e Comuni

La Giunta regionale può affidare l’espletamento delle attività di trasferimento alle Province e ai Comuni competenti per territorio. In tale caso deve essere prevista la contestuale attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività delegate.

Aspetti economici e finanziari

Il trasferimento è qualificato come gratuito, ma i relativi oneri sono posti a carico del bilancio regionale. La legge prevede inoltre la possibilità di assegnare a Province e Comuni le risorse occorrenti qualora la Giunta regionale decida di avvalersene per l’attuazione operativa.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge non contiene una scadenza espressa né un termine finale di efficacia. Tuttavia la disciplina ha natura sostanzialmente attuativa e conclusiva, riferita al completamento del trasferimento dei beni ex ERSA, quindi oggi appare legata a un procedimento di definizione patrimoniale ormai esaurito o comunque non di frequente applicazione.

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