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Legge

L.R. Emilia-Romagna 12/2003

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 12/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Emilia-Romagna disciplina il sistema formativo regionale, integrando istruzione, formazione professionale ed educazione degli adulti. Definisce principi, programmazione, finanziamenti, accreditamento, orientamento, sostegno ai soggetti fragili e collaborazione istituzionale. Prevede inoltre diverse abrogazioni e norme transitorie, con effetti ormai in gran parte superati dal riordino successivo.

Norme regionali su istruzione, formazione professionale e diritto all’apprendimento permanente

Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere e il rafforzamento del sistema formativo regionale

La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, il sistema dell’istruzione, della formazione professionale e dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Il provvedimento orienta l’azione regionale alla valorizzazione della persona, alle pari opportunità di accesso al sapere e all’integrazione tra istruzione, formazione e lavoro.

Principi generali e finalità

La Regione pone la persona al centro delle politiche educative, formative e del lavoro, promuovendo l’accesso all’istruzione e il successo scolastico e professionale per tutti. Gli interventi mirano ad elevare il livello di istruzione, sostenere i percorsi fin dalla prima infanzia, prevenire l’abbandono scolastico e favorire l’inclusione di persone con disabilità, in svantaggio sociale o economico e di stranieri immigrati.

La legge valorizza il ruolo degli enti locali e delle autonomie funzionali e si fonda sulle norme generali e sui principi fondamentali dell’istruzione definiti a livello statale, nonché sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Struttura del sistema formativo e integrazione tra i soggetti

Il sistema formativo regionale è concepito come insieme di relazioni tra soggetti dell’istruzione, della formazione professionale e dell’educazione non formale. Esso mira ad arricchire l’offerta, favorire il trasferimento delle competenze tra diversi ambiti e migliorare l’inserimento nel mercato del lavoro.

La Regione riconosce pari dignità a istruzione e formazione professionale e ne valorizza l’autonomia. L’integrazione delle politiche formative si realizza tramite collaborazione tra istituzioni, coordinamento con servizi sociali, sanitari, educativi, culturali e sportivi, semplificazione amministrativa e uso coordinato delle risorse.

Titoli, qualifiche, certificazioni e libretto formativo

La Regione concorre alla definizione di standard nazionali essenziali per la formazione professionale e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche e delle certificazioni di competenze, favorendo anche la circolazione europea delle certificazioni.

Ogni persona ha diritto al riconoscimento e alla certificazione delle competenze acquisite. Il sistema formativo è orientato anche alla valorizzazione della formazione svolta in contesti di lavoro e dei percorsi brevi, comprese le microcredenziali, con strumenti che rendano trasparenti e comparabili le competenze maturate.

È previsto il libretto formativo personale, richiedibile alla prima iscrizione successiva all’obbligo scolastico, nel quale possono essere annotati titoli, qualifiche, certificazioni, attestati di frequenza, crediti, competenze e dichiarazioni di autoformazione.

Qualificazione delle risorse umane, ricerca e innovazione

La Regione e gli enti locali sostengono la qualificazione del personale della formazione professionale e del personale scolastico, valorizzando tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale. Sono inoltre previste azioni di sostegno alla ricerca didattica e all’innovazione pedagogica.

La Regione promuove convenzioni e collaborazioni con università, enti di ricerca, camere di commercio, imprese e associazioni d’impresa. Sostiene anche la ricerca applicata e la diffusione delle innovazioni tecnologiche, anche tramite borse di studio. È previsto il supporto operativo di ART-ER per l’attuazione delle azioni di ricerca e innovazione. La legge finanzia annualmente una borsa di dottorato alla Fondazione Marco Biagi e una all’Università di Bologna.

Metodologie didattiche, tirocini e alternanza scuola-lavoro

Le attività formative possono articolarsi in fasi teoriche, pratiche, simulate, di tirocinio e di alternanza in ambiente lavorativo; è ammessa anche la formazione a distanza. Il tirocinio è qualificato come esperienza formativa non costituente rapporto di lavoro, da realizzare sulla base di convenzione e progetto specifico sottoscritto dal tirocinante.

L’alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica non lavorativa, utilizzabile nei percorsi di istruzione e formazione, finalizzata all’orientamento, alla preparazione professionale e all’inserimento nel lavoro.

Orientamento, inclusione e sostegno al disagio

La Regione e gli enti locali sostengono servizi di orientamento, anche con il coinvolgimento delle famiglie, distinguendo tra educazione alla scelta ed educazione alle opportunità professionali. Sono finanziabili progetti e interventi per persone in stato di disagio, compresi percorsi di continuità tra scuola e ospedale, recupero e reinserimento scolastico di minori e adulti sottoposti a restrizioni, persone con dipendenze o disabilità.

Finanziamento, assegni formativi e controllo

Le attività possono essere finanziate direttamente o mediante avvisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o appalti di servizio. La Regione utilizza anche assegni formativi per favorire l’accesso individuale alla formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente. Tutte le attività finanziate sono soggette a valutazione, monitoraggio e controllo.

Sistema informativo regionale

È istituito un sistema informativo articolato in settori dedicati a istruzione, formazione professionale e lavoro, con funzioni di analisi, supporto alla programmazione, comunicazione dell’offerta, gestione e controllo delle attività e raccolta delle certificazioni.

Scuola dell’infanzia e continuità educativa

La Regione e gli enti locali perseguono la generalizzazione della scuola dell’infanzia triennale, sostenendo l’estensione e la qualificazione dell’offerta. Viene valorizzata la continuità educativa tra servizi per la prima infanzia, scuola dell’infanzia e primo ciclo d’istruzione, nonché l’adozione di modelli organizzativi flessibili e del coordinamento pedagogico.

Autonomia scolastica, servizi di supporto e arricchimento dell’offerta

La Regione valorizza l’autonomia delle istituzioni scolastiche e ne sostiene il pieno esercizio. Possono essere istituiti Centri di servizio e di consulenza per le scuole autonome, con standard minimi di funzionamento definiti dalla Giunta.

Sono previsti interventi per l’integrazione fra politiche scolastiche, sociali e sanitarie, per la continuità didattica, per il sostegno ai cambi di indirizzo nel secondo ciclo e per l’arricchimento dell’offerta formativa, anche tramite progetti curricolari ed extracurricolari, educazione alla cittadinanza, cultura europea e uso delle tecnologie informatiche.

Integrazione tra istruzione e formazione professionale

La legge promuove l’integrazione fra istruzione e formazione professionale per favorire il raccordo tra sapere teorico e applicazione pratica e per consentire l’assolvimento dell’obbligo formativo. L’integrazione è base per il riconoscimento reciproco dei crediti, riguarda anche l’istruzione tecnica superiore, l’università e l’educazione degli adulti, e valorizza percorsi personalizzati e collegati ai fabbisogni territoriali e produttivi.

Formazione professionale: finalità, tipologie, accesso e programmazione

La formazione professionale è qualificata come servizio pubblico orientato a occupabilità, adattabilità e imprenditorialità. Le attività si articolano in formazione iniziale, formazione iniziale per adulti, formazione superiore, formazione continua e formazione permanente.

La programmazione regionale si orienta ai fabbisogni di competenze del mercato del lavoro, con coinvolgimento delle parti sociali, patti per le competenze e attenzione alla crescita intelligente e sostenibile. La Giunta approva standard formativi, profili, qualifiche, criteri di certificazione, esami e gestione dei finanziamenti.

L’accesso alla formazione iniziale avviene nel rispetto dei livelli essenziali nazionali; per alcuni percorsi gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado devono frequentare almeno un anno di scuola secondaria di secondo grado prima di accedere alla formazione professionale iniziale.

Accreditamento, autorizzazione e qualificazione del sistema

Gli organismi pubblici e privati che erogano formazione professionale devono essere accreditati per beneficiare di finanziamenti pubblici, salvo alcune attività formative svolte direttamente da imprese ed enti per i propri dipendenti. Gli organismi non accreditati possono chiedere autorizzazione e riconoscimento delle attività ai fini delle certificazioni.

La Regione sostiene la riorganizzazione, la formazione degli operatori, l’innovazione metodologica e il miglioramento delle strutture. È inoltre prevista la possibilità di istituire scuole regionali specializzate per settori strategici o ad alta innovazione.

Apprendistato e formazione nella pubblica amministrazione

La Regione sostiene la formazione degli apprendisti e definisce standard qualitativi per contenuti e metodi, con particolare attenzione ai giovani in obbligo formativo. Promuove anche la formazione dei tutor aziendali. Inoltre considera la formazione nella pubblica amministrazione un fattore di modernizzazione e qualità dei servizi.

Educazione degli adulti e apprendimento permanente

La Regione promuove l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e l’educazione degli adulti, anche attraverso offerte flessibili, educazione non formale, formazione a distanza e tecnologie innovative. La programmazione dell’offerta spetta alle Province, con valorizzazione dei Centri per l’istruzione degli adulti e delle Università della terza età.

Programmazione, governance, concertazione e partecipazione

La Regione esercita la programmazione generale del sistema formativo e approva indirizzi, criteri per la rete scolastica, atti generali di utilizzo dei fondi e standard regionali. Province e Comuni esercitano la programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e della rete scolastica, con piani trasmessi alla Regione per eventuali rilievi.

Sono previste Conferenze provinciali di coordinamento, la Conferenza regionale per il sistema formativo, il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale tripartita, come sedi di confronto, proposta e parere. La legge valorizza inoltre la concertazione con le parti sociali e la partecipazione sociale tramite consulte regionali di studenti, genitori e altri organismi di consultazione.

Norme transitorie, modifiche e abrogazioni

La legge disciplina la chiusura dei procedimenti in corso avviati sulla base di precedenti leggi regionali e mantiene efficaci gli atti di programmazione previgenti fino alla scadenza. Prevede inoltre l’abrogazione di diverse disposizioni regionali precedenti in materia di formazione, politiche del lavoro e organizzazione amministrativa.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con i fondi iscritti nel bilancio regionale, con eventuali variazioni o con l’istituzione di appositi capitoli e unità previsionali di base.

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