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Ordinanza

Ordinanza n. 97/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione del Direttore Generale dell’ARNAS “Civico – Di Cristina – Benfratelli” n. 1830 del 20 novembre 2025, di approvazione degli atti della Commissione di valutazione della procedura riservata di stabilizzazione indetta ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021 per il profilo di dirigente psicologo, nonché della relativa graduatoria di merito; - della deliberazione n. 1989 dell’11 dicembre 2025, di immissione in ruolo dei primi candidati utilmente collocati nella graduatoria; - ove occorra e per quanto di ragione, delle deliberazioni n. 1452 del 22 settembre 2025 e n. 1525 del 2 ottobre 2025; - della deliberazione n. 432 del 14 marzo 2025 di indizione e approvazione dell’avviso pubblico di stabilizzazione; - della deliberazione n. 1162 del 25 luglio 2025 di nomina della Commissione di valutazione; - dei verbali della Commissione dei giorni 7 e 28 luglio, 8 settembre, 20 e 22 ottobre e 11 novembre 2025

Giustizia amministrativa202600063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura riservata di stabilizzazione per dirigente psicologo, inclusi l’approvazione della graduatoria e l’immissione in ruolo dei primi sette candidati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a stabilizzazione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura riservata di stabilizzazione indetta dall’ARNAS ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021 per un posto di dirigente psicologo, nonché la graduatoria e la successiva immissione in ruolo dei primi candidati utilmente collocati. Ha contestato, in particolare, il rapporto tra tale procedura e una distinta selezione, gestita dall’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico quale ente capofila, per il conferimento di incarichi annuali rinnovabili a tempo determinato, nell’ambito della quale l’ARNAS aveva indicato un fabbisogno di tre posti presso il Centro Regionale Trapianti; la coerenza tra l’indicazione di un solo posto nell’avviso di stabilizzazione e il successivo scorrimento della graduatoria fino a sette posti, asseritamente in conformità al Piano triennale del fabbisogno del personale; nonché l’incompatibilità del presidente della commissione di valutazione. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni relative al coordinamento tra le due procedure selettive, alla legittimità dello scorrimento della graduatoria da uno a sette posti e alla dedotta incompatibilità del presidente della commissione presentino profili di non immediata soluzione, tali da richiedere un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il ricorrente, collocato al decimo posto, non si trova in posizione immediatamente utile rispetto ai sette candidati immessi in ruolo; inoltre, nella distinta graduatoria per incarichi a tempo determinato, ove è collocato al terzo posto, non vanta una posizione consolidata, avendo soltanto optato per la sede ARNAS. Il ricorrente presta servizio presso il Centro Regionale Trapianti in forza di un contratto flessibile di collaborazione coordinata e continuativa prorogato, da ultimo, fino al 31 marzo 2026. Anche la sospensione degli atti non gli procurerebbe quindi un’utilità immediata, né è stata dimostrata la perdita irreversibile del bene della vita, trattandosi allo stato di una posizione di aspettativa. Al contrario, la sospensione inciderebbe immediatamente sui rapporti di lavoro già instaurati e sull’organizzazione dei servizi psicologici dell’Azienda. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta esclusivamente ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., per la fissazione sollecita dell’udienza di merito, fissata al 6 maggio 2026, senza sospensione degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021

    Costituisce la base normativa della procedura riservata di stabilizzazione per il profilo di dirigente psicologo; l’ordinanza non ne definisce in via cautelare l’interpretazione sostanziale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di questioni che richiedono approfondimento e di esigenze di tutela cautelare, la fissazione sollecita della trattazione del ricorso nel merito, senza sospensione immediata degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Quando le censure cautelari investono questioni complesse relative al coordinamento tra procedure selettive, alla corrispondenza tra posti indicati nell’avviso e successivo scorrimento della graduatoria e all’eventuale incompatibilità di un commissario, il giudice può ritenere necessario un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e rinviare la valutazione alla fase di merito.
  • Il periculum in mora non sussiste quando il ricorrente, collocato in graduatoria oltre i posti già coperti, non dimostri un’utilità immediata derivante dalla sospensione degli atti né la perdita irreversibile della posizione vantata, qualificabile allo stato come mera aspettativa.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’assenza di un pregiudizio irreversibile per il candidato deve essere comparata con l’impatto immediato della sospensione sui rapporti di lavoro già instaurati e sull’organizzazione dei servizi dell’amministrazione.
  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’istanza cautelare può essere accolta nei soli limiti della fissazione sollecita dell’udienza di merito quando la sospensione degli atti non arrecherebbe al ricorrente un’utilità immediata, ma l’esigenza di una definizione ravvicinata della controversia giustifica una tutela temporale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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