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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26814/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di specificità: i motivi si limitavano a riproporre pedissequamente quelli di appello senza confutare le argomentazioni con cui la Corte territoriale li aveva già respinti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che lo aveva condannato per truffa. I motivi dedotti in cassazione lamentavano: la mancanza di motivazione sulla sussistenza del delitto di truffa; la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la mancata applicazione di sanzioni sostitutive. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze riproducevano sostanzialmente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta inammissibilmente riproduttiva di una censura già esaminata in appello; la Corte non entra nel merito della sussistenza del presupposto, ma ne evidenzia la deduzione non specifica in cassazione.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata del provvedimento impugnato; la mera riproposizione dei motivi di appello, senza confrontarsi con le ragioni del rigetto, comporta inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello, senza un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
  • La funzione del ricorso è quella di una critica argomentata del provvedimento: l'atto deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura.
  • La censura che invochi l'omessa applicazione di una causa di non punibilità o di benefici sanzionatori deve misurarsi con le argomentazioni del giudice di merito; la riproposizione stereotipata della questione non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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