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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41653/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un consulente tecnico d'ufficio aveva agito davanti al tribunale per ottenere la condanna di un condominio al pagamento di un compenso di euro 13.470,00 per attività svolte in un procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il tribunale aveva inizialmente liquidato una somma maggiore rispetto a quella poi riconosciuta in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002. Il condominio aveva impugnato il decreto di liquidazione e il giudice dell'opposizione, ritenendo che il quesito affidato al consulente fosse in larga parte unitario e interconnesso, aveva ridotto il compenso applicando l'art. 11 del D.M. 30 maggio 2002 per le attività di accertamento e aggiungendo un importo autonomo ai sensi dell'art. 12 per la sola valutazione dei danni agli appartamenti. Il consulente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 11 e 12 del D.M. 30 maggio 2002 e del d.P.R. 115/2002, sostenendo che alcuni quesiti affidati al CTU erano autonomi tra loro e dovevano essere compensati separatamente; con il secondo ha denunciato nullità della decisione per vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 n. 4 e 156 c.p.c., lamentando che il tribunale avesse riconosciuto l'autonomia di un quesito senza poi attribuirgli un corrispettivo autonomo adeguato.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione circa l'unitarietà o autonomia delle indagini svolte dal consulente è rimessa al giudice di merito e, nel caso concreto, il tribunale aveva motivato logicamente che le indagini sullo stato dei luoghi, sui vizi delle opere appaltate, sui danni e sui rimedi tecnici erano strettamente interconnesse e riferite al medesimo contratto. Ha inoltre affermato che l'art. 12 del D.M. 30 maggio 2002, norma speciale, si applica solo a verifiche di conformità tecnica e di mero controllo, mentre quando l'incarico comprende anche altri profili valutativi trova applicazione l'art. 11. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la decisione impugnata aveva effettivamente riconosciuto un compenso autonomo di euro 416,00 per la parte del quesito relativa ai danni ai singoli appartamenti, oltre agli importi liquidati per le altre attività. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    discipline l'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso, nel cui ambito il condominio aveva proposto opposizione

  • art. 11 D.M. 30 maggio 2002

    si applica quando l'attività del consulente comporta indagini e valutazioni non riducibili a mero controllo tecnico, con liquidazione secondo gli scaglioni previsti

  • art. 12 D.M. 30 maggio 2002

    è norma speciale applicabile solo alle verifiche di conformità tecnica e di mero controllo; non si applica se l'incarico comprende anche accertamenti ulteriori e interconnessi

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per la censura di violazione di legge relativa alla liquidazione del compenso

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro invocato per la censura di nullità della decisione per vizio di motivazione

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    norma richiamata per contestare la motivazione della decisione impugnata

  • art. 156 c.p.c.

    norma richiamata per dedurre la nullità processuale della decisione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio quale manifestamente inammissibile

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato come base per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02

    consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/02

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 11 D.M. 30.5.2002

    richiamato anche nella formulazione del motivo per sostenere l'erronea liquidazione del compenso

  • art. 12 D.M. 30.5.2002

    richiamato anche nella formulazione del motivo per sostenere che alcuni quesiti avrebbero dato diritto a un autonomo compenso

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, non conta il numero formale dei quesiti o delle risposte, ma l'effettiva autonomia o interdipendenza delle indagini svolte: se l'accertamento è sostanzialmente unitario, spetta un compenso unico; se vi sono accertamenti distinti e autonomi, possono spettare compensi separati.
  • L'art. 12 del D.M. 30 maggio 2002 ha natura speciale e si applica solo quando l'incarico consista in verifiche di conformità tecnica o di mero controllo; se la consulenza richiede anche valutazioni, ricostruzioni e accertamenti ulteriori, la liquidazione deve avvenire secondo l'art. 11.
  • La qualificazione dell'incarico del consulente tecnico come unitario o plurimo è un accertamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti della motivazione logica e del rispetto della disciplina legale applicabile.
  • Quando il giudice di merito riconosce l'autonomia di una specifica parte dell'incarico, deve attribuire un corrispondente compenso autonomo; la censura di omesso riconoscimento è infondata se dagli atti risulta che tale importo è stato effettivamente liquidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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