Sentenza n. 1339/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 10 ottobre 2021, emesso dalla Questura di Prato e notificato, a mani del ricorrente, in data 22 agosto 2022, con il quale è stata decretata la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato n. -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di Prato in data 2 marzo 2009, nonché di ogni atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche se sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per ritenuta pericolosità sociale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottata dalla Questura sulla base di precedenti sentenze di patteggiamento per maltrattamenti e lesioni, di precedenti di polizia e di un procedimento penale sopravvenuto per ulteriori condotte di maltrattamento, violenza sessuale e lesioni, nell'ambito del quale era stata aggravata la misura cautelare sino alla custodia in carcere. Ha dedotto: l'illegittima efficacia preclusiva o retroattiva attribuita a condanne anteriori all'introduzione della violenza domestica tra i reati ostativi; la violazione del legittimo affidamento derivante dal rilascio del permesso nel 2009 nonostante la preesistenza delle condanne; l'inutilizzabilità della pendenza del procedimento penale e della misura cautelare in assenza di una condanna; l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, nonché l'omesso bilanciamento tra la ritenuta pericolosità e la durata del soggiorno, l'inserimento lavorativo e i legami familiari in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di pericolosità sociale previsto dagli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998 abbia natura preventiva e possa fondarsi non soltanto su condanne penali, ma anche sull'autonoma valutazione dell'amministrazione circa fatti e condotte sintomatici di una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza. Ne consegue che non opera, in questa materia, una preclusione derivante dall'anteriorità dei fatti rispetto alle modifiche legislative che hanno valorizzato la violenza domestica, né è illegittimo considerare condanne anteriori al precedente rilascio del titolo, quando esse siano rivalutate nell'ambito di un giudizio attuale e complessivo. La Questura non si è limitata a richiamare le condanne del 2007 e del 2008, ma ha considerato anche le nuove condotte sottoposte al vaglio del giudice penale e poste a fondamento dell'aggravamento delle misure cautelari, ravvisando una continuità tra gli episodi pregressi e quelli recenti. Tali elementi, unitamente alla successiva applicazione della sorveglianza speciale, erano idonei a sostenere la prognosi di pericolosità. Il giudice ha inoltre escluso che la pendenza del procedimento penale fosse stata utilizzata in modo isolato o sulla base di mere denunce, poiché i fatti recenti avevano assunto consistenza attraverso il vaglio giudiziario e l'applicazione di misure cautelari custodiali. I legami familiari, lavorativi e sociali, pur dovendo essere considerati nel bilanciamento, non costituiscono uno scudo automatico rispetto a un quadro grave e reiterato di violenza domestica; nel caso concreto, le condotte risultavano riferibili anche alle figlie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ... o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2
La pericolosità può derivare autonomamente dalla qualificazione dello straniero come minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza, senza dipendere necessariamente dall'esistenza di una condanna per i reati indicati.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
La sopravvenuta o accertata mancanza dei requisiti di soggiorno consente la revoca del permesso, attraverso una valutazione concreta della pericolosità e degli interessi coinvolti.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ... Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio ... il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
La revoca del titolo di lungo periodo richiede una valutazione della pericolosità non automatica, nella quale devono essere considerati anche durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo; tali elementi non prevalgono necessariamente su un quadro grave e reiterato di pericolosità.
art. 444 c.p.p.
Il patteggiamento è espressamente ricompreso dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 tra le sentenze rilevanti ai fini delle valutazioni sull'ammissione e sul soggiorno.
art. 25 Cost.
Il principio di irretroattività della legge penale non è stato ritenuto direttamente applicabile al giudizio amministrativo preventivo di pericolosità, avente natura non sanzionatoria.
art. 200 c.p.
Secondo il richiamo alla giurisprudenza penale, le misure preventive sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione, sicché fatti anteriori possono essere valutati alla luce di una normativa successiva quanto alla loro rilevanza sintomatica.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può fondarsi su un giudizio concreto e attuale di pericolosità sociale, che non richiede necessariamente una condanna penale definitiva e può derivare dall'autonoma valutazione amministrativa di fatti e condotte sintomatici di una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza.
- La natura preventiva, e non sanzionatoria, del giudizio di pericolosità sociale consente di valutare, secondo la disciplina vigente al momento dell'adozione del provvedimento, fatti anteriori all'entrata in vigore delle norme che ne hanno successivamente valorizzato la rilevanza, senza violare il principio di irretroattività della legge penale.
- Le sentenze di patteggiamento possono costituire sia elementi rilevanti ai fini della valutazione prevista dal testo unico sull'immigrazione sia veicoli di conoscenza dei fatti sottostanti, che l'amministrazione deve apprezzare autonomamente e non utilizzare mediante automatismo meramente sanzionatorio.
- La pendenza di un procedimento penale non è, isolatamente considerata, sufficiente a fondare la pericolosità sociale; può tuttavia assumere rilevanza quando i fatti siano stati sottoposti al vaglio del giudice penale, abbiano determinato l'applicazione o l'aggravamento di misure cautelari e si inseriscano in una continuità con precedenti condotte della stessa indole.
- Nel valutare la revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo, l'amministrazione deve ponderare la pericolosità con la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Tali elementi, pur necessari, non costituiscono uno scudo automatico quando emerga un quadro particolarmente grave, reiterato e attuale di violenza domestica.
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