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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21843/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La persona interessata ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di dichiarare estinti, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., i reati oggetto di precedenti sentenze riportate nel certificato del casellario. Il ricorso denunciava l'erronea applicazione dell'art. 445 c.p.p., sostenendo in sostanza che il termine quinquennale per l'effetto estintivo dovesse essere calcolato diversamente e che non dovesse operare la preclusione derivante da un ulteriore delitto commesso nel periodo rilevante. La Corte rileva però che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione, senza una critica specifica alla motivazione dell'ordinanza, e risultavano comunque manifestamente infondate perché contrastanti con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità richiamata.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    estinzion[e] dei resti giudicati

    La causa estintiva conseguente al decorso del termine opera secondo i presupposti previsti dalla norma; quando più sentenze di patteggiamento vengono unificate in executivis nel vincolo della continuazione, il termine decorre nuovamente dall'irrevocabilità dell'ultima sentenza. Inoltre, l'ulteriore delitto commesso nel quinquennio ostacola l'effetto estintivo.

  • art. 582 c.p.

    È richiamato come ulteriore delitto commesso nel periodo quinquennale, idoneo a impedire la declaratoria di estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e respinte, senza una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • In tema di estinzione del reato conseguente al decorso del termine dopo patteggiamento, se più reati sono stati unificati in executivis nel vincolo della continuazione, il termine decorre nuovamente per tutti dalla data di irrevocabilità dell'ultima sentenza.
  • Ai fini dell'art. 445, comma 2, c.p.p., la commissione di un ulteriore delitto nel periodo rilevante costituisce causa ostativa alla declaratoria di estinzione; il requisito dell'identità dell'indole del reato successivo rileva solo per le contravvenzioni e non per i delitti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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