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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-199/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022. — DN contro Finanzamt Österreich. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 67 e 68 – Prestazioni familiari – Diritto alle prestazioni a titolo di una pensione o di una rendita – Titolare di pensioni erogate da due Stati membri – Stato/i membro/i in cui tale titolare ha diritto alle prestazioni familiari – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo – Legislazione di uno Stato membro che prevede l’erogazione di prestazioni familiari al genitore convivente con il figlio – Mancata richiesta di erogazione di tali prestazioni da parte di detto genitore – Obbligo di prendere in considerazione la domanda presentata dall’altro genitore – Domanda di rimborso delle prestazioni familiari erogate all’altro genitore – Ammissibilità. — Causa C-199/21

Giurisprudenza europea62021CJ0199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il rapporto tra articolo 67 e articolo 68 del regolamento n. 883/2004 in una situazione di doppia pensione versata da due Stati membri. Precisa che il mero fatto di percepire una pensione in due Stati non basta a far scattare le regole di priorità se, in uno Stato, nessuno ha in concreto diritto alle prestazioni familiari secondo il diritto nazionale. La Corte afferma inoltre che, se le prestazioni sono state effettivamente destinate al mantenimento del figlio attraverso l'altro genitore, il loro recupero è contrario all'obiettivo dell'articolo 60 del regolamento n. 987/2009.

Coordinamento delle prestazioni familiari in presenza di pensioni erogate da due Stati membri e illegittimità del recupero delle prestazioni già corrisposte all'altro genitore che sostiene il mantenimento del figlio

La questione giuridica

Se, quando un soggetto percepisce pensioni in due Stati membri, debba considerarsi titolare del diritto alle prestazioni familiari in entrambi gli Stati ai sensi dell'articolo 67 del regolamento n. 883/2004 e se, in tale situazione, si applichino le regole di priorità dell'articolo 68; inoltre, se l'articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 consenta o meno il recupero di prestazioni familiari già erogate all'altro genitore, quando il genitore avente diritto secondo il diritto nazionale non ha presentato domanda e l'altro genitore sostiene di fatto il mantenimento del figlio.

Principio di diritto

Quando una persona percepisce pensioni in due Stati membri, ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione di entrambi gli Stati, purché ciascuna legislazione riconosca un diritto effettivo; se però, in uno di tali Stati, il diritto è escluso dalla normativa nazionale, non opera il meccanismo di priorità e cumulo dell'articolo 68 del regolamento n. 883/2004. Inoltre, l'articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 osta a una normativa nazionale che consenta il recupero delle prestazioni familiari già erogate all'altro genitore, quando la sua domanda è stata presa in considerazione dall'istituzione competente e tali prestazioni hanno in concreto raggiunto lo scopo di contribuire al mantenimento del figlio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 26, paragrafo 1, del FLAG austriaco
  • Articolo 2 del FLAG austriaco

Prestazioni familiari e doppia pensione in due Stati membri

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzgericht (Austria) in una controversia tra DN e l'amministrazione finanziaria austriaca relativa al recupero di prestazioni familiari erogate in Austria per il periodo gennaio-agosto 2013. Il caso investe l'interpretazione degli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell'articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009.

Fatti del procedimento principale

DN, cittadino austriaco di origine polacca, risiede in Austria e percepisce dal 2011 pensioni sia dalla Polonia sia dall'Austria, maturate in base a periodi assicurativi in entrambi gli Stati. La figlia vive in Polonia con l'ex moglie di DN, che non ha mai chiesto in Austria le prestazioni familiari. L'amministrazione austriaca aveva inizialmente corrisposto a DN assegni familiari, indennità compensative e crediti d'imposta per figli, poi ne ha disposto il recupero sostenendo che l'Austria non fosse competente e che, in ogni caso, il diritto spettasse all'ex moglie convivente con la figlia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 67, secondo periodo, del regolamento n. 883/2004, secondo cui il titolare di una pensione o rendita ha diritto alle prestazioni familiari secondo la legislazione dello Stato membro competente per la pensione o rendita;
  • l'articolo 68 del medesimo regolamento, sulle regole di priorità in caso di cumulo;
  • l'articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009, che impone di prendere in considerazione la domanda presentata dall'altro genitore quando l'avente diritto non esercita il proprio diritto.

Prima, seconda e terza questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se lo Stato membro "competente per la pensione" dovesse essere identificato come lo Stato che, in passato, ha ospitato l'attività lavorativa dell'interessato, e se bastasse il mero percepimento di una pensione per applicare l'articolo 68.

La Corte chiarisce che la nozione di Stato membro competente non coincide con lo Stato che ha versato la pensione per il solo fatto di un precedente esercizio della libera circolazione dei lavoratori. Nel caso di DN, sia la Polonia sia l'Austria sono Stati competenti per la pensione, poiché entrambe le pensioni derivano da periodi assicurativi maturati nei due Paesi. Ne consegue, in astratto, il diritto alle prestazioni familiari in base alla legislazione di entrambi gli Stati.

Tuttavia, la Corte precisa che le regole di priorità dell'articolo 68 si applicano solo quando esista un effettivo cumulo di diritti, cioè quando le prestazioni siano realmente dovute secondo la legislazione nazionale di più Stati membri. Poiché nel caso concreto né DN né l'ex moglie potevano ottenere prestazioni familiari in Polonia, le regole di priorità non trovano applicazione.

Quarta e quinta questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l'articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 osti a una normativa nazionale che riserva il diritto alle prestazioni familiari al genitore convivente con il figlio, impedendo all'altro genitore, che sostiene di fatto il mantenimento del figlio, di ottenere le prestazioni.

La Corte ribadisce che la determinazione del soggetto avente diritto alle prestazioni familiari dipende dal diritto nazionale, mentre il regolamento n. 987/2009 disciplina la presentazione e la presa in considerazione della domanda. La disposizione europea impone all'istituzione competente di prendere in considerazione la domanda presentata dall'altro genitore quando il genitore titolare del diritto non agisce, ma non impone di riconoscere a chiunque presenti la domanda un diritto sostanziale automatico.

Nel caso concreto, però, l'amministrazione aveva accolto la domanda di DN e le prestazioni erano state effettivamente utilizzate per il mantenimento della figlia. In tali circostanze, la Corte ritiene che il recupero successivo sia incompatibile con la finalità della norma, che è quella di garantire che le prestazioni familiari contribuiscano effettivamente al bilancio familiare e al sostegno del figlio.

Sesta questione

Poiché le questioni principali erano risolte, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla sesta questione relativa alla procedura di dialogo e cooperazione tra istituzioni competenti in materia di recupero.

Dispositivo

La Corte afferma che:

  • l'articolo 67, secondo periodo, del regolamento n. 883/2004 va interpretato nel senso che, se una persona percepisce pensioni in due Stati membri, essa ha diritto alle prestazioni familiari secondo la legislazione di entrambi; se però in uno Stato il diritto è escluso dal diritto nazionale, non si applicano le regole di priorità dell'articolo 68;
  • l'articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 osta al recupero delle prestazioni familiari erogate all'altro genitore, quando la sua domanda è stata presa in considerazione e le somme hanno concretamente assolto la funzione di mantenimento del figlio.

Principi di rilievo pratico

La sentenza è importante perché conferma che, in materia di prestazioni familiari transfrontaliere, il meccanismo europeo non sostituisce il diritto nazionale sulla individuazione dell'avente diritto, ma ne coordina gli effetti. Inoltre, limita la possibilità per l'amministrazione di recuperare somme già corrisposte quando l'erogazione ha raggiunto l'obiettivo sociale perseguito dalla normativa UE.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialeprestazioni familiaripensioni transfrontalierecoordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

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