Sentenza n. 4508/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. I, n. 386 del 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione della fornitura e posa di un nuovo tappeto sciatori presso il Comune di Sestriere
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’aggiudicazione della gara alla Team Service s.r.l., prima classificata con 97 punti, mentre Sunkid s.r.l. si era classificata seconda con 84 punti. La ricorrente sosteneva che l’offerta dell’aggiudicataria fosse un aliud pro alio e dovesse essere esclusa perché difforme dalle prescrizioni del capitolato speciale. In particolare, deduceva la mancata indicazione delle caratteristiche del rullo di trazione, il diametro inferiore rispetto a quello indicato nella lex specialis, la diversità e l’insufficienza del sistema di ancoraggio, nonché l’offerta di sole sette telecamere invece delle nove richieste. Contestava inoltre l’applicazione del principio di equivalenza, sostenendo che l’aggiudicataria non lo avesse dichiarato né dimostrato e che la stazione appaltante non avesse svolto alcun giudizio di equivalenza, neppure implicito. Venivano dedotti la violazione della lex specialis, dell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’allegato II.5, nonché plurimi profili di eccesso di potere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le specifiche relative alla larghezza del nastro, al diametro del rullo e agli ancoraggi fossero caratteristiche tecniche indicative, non requisiti minimi indefettibili, poiché il capitolato lasciava ai concorrenti libertà di proporre e progettare il tipo di nastro più conveniente per sicurezza, regolarità di funzionamento ed economia di costruzione e gestione. Il diametro del rullo di 800 mm non era quindi una caratteristica obbligatoria, essendo la scelta del rullo connessa al tipo di nastro proposto. Il sistema di ancoraggio doveva essere valutato in rapporto al tipo di copertura e non poteva ritenersi che solo la soluzione proposta dalla ricorrente fosse adeguata a resistere al vento. Quanto alle telecamere, il numero indicato nel computo metrico non costituiva elemento contrattuale e non era dimostrato in modo univoco che l’aggiudicataria avesse offerto soltanto sette telecamere. Il principio di equivalenza consente di ammettere prodotti sostanzialmente e funzionalmente conformi alle prescrizioni tecniche, anche se formalmente differenti; ha carattere etero-integrativo e opera indipendentemente da un espresso richiamo negli atti di gara o da una specifica domanda del concorrente. La commissione può compiere il giudizio di equivalenza anche implicitamente, quando la documentazione tecnica consenta di desumere la rispondenza del prodotto alle esigenze della lex specialis. Resta fermo che l’onere di indicare e dimostrare l’equivalenza grava sull’offerente. Nel caso concreto, l’offerta descriveva un sistema di trazione con pompa automatica gestita da PLC, indicava la larghezza del nastro e illustrava il sistema di ancoraggio mediante traversine prefabbricate in cemento armato, con referenze relative a impianti in quota. La relazione del RUP del 31 ottobre 2025 non è stata considerata motivazione postuma, ma integrazione motivazionale diretta a chiarire, sulla base degli atti istruttori, l’iter logico già seguito dall’amministrazione. Le valutazioni sull’equivalenza costituiscono esercizio di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti, vizi non ravvisati. Le spese sono state compensate tra tutte le parti per la complessità tecnica della controversia.
Norme richiamate
art. 79 d.lgs. n. 36/2023
La disciplina delle specifiche tecniche deve essere letta in coerenza con il principio di equivalenza e con l’esigenza di evitare prescrizioni tecniche che restringano irragionevolmente la concorrenza.
allegato II.5, Parte II, lettera A, d.lgs. n. 36/2023
Le specifiche tecniche non possono essere individuate in modo da limitare ex ante e irragionevolmente la platea dei concorrenti senza essere funzionali a un effettivo bisogno della stazione appaltante.
artt. 7 e 8 del capitolato speciale
«fermo restando che le ditte concorrenti sono libere di proporre e progettare il tipo di nastro trasportatore per sciatori più conveniente nei riguardi della sicurezza e regolarità del funzionamento in modo da ottenere la migliore economia di costruzione e di esercizio»
Le caratteristiche tecniche indicate dal capitolato sono state interpretate come indicative e non come requisiti minimi inderogabili, in ragione della libertà progettuale riconosciuta ai concorrenti.
art. 12 del capitolato speciale
Le prescrizioni relative all’impianto di videosorveglianza non sono state ritenute idonee, sulla base del computo metrico, a dimostrare l’offerta di un numero contrattualmente vincolante di telecamere inferiore a quello richiesto.
Massime di principio
- Il principio di equivalenza consente l’ammissione di prodotti formalmente difformi dalle specifiche tecniche della lex specialis quando le loro prestazioni risultino sostanzialmente e funzionalmente conformi alle esigenze perseguite dalla stazione appaltante.
- Il principio di equivalenza, in quanto di derivazione eurounitaria e avente funzione pro-concorrenziale, opera come criterio etero-integrativo anche in assenza di un espresso richiamo negli atti di gara o di una specifica richiesta del concorrente, purché non si tratti di un bene privo delle caratteristiche tecniche obbligatorie, configurandosi in tal caso un aliud pro alio.
- L’onere di indicare e dimostrare l’equivalenza funzionale del prodotto offerto grava sull’offerente; tuttavia, la valutazione della stazione appaltante può risultare anche implicitamente dalla documentazione tecnica quando da essa sia desumibile la conformità sostanziale del prodotto alle prescrizioni di gara.
- Le prescrizioni tecniche contenute nella lex specialis non sono requisiti minimi inderogabili quando, interpretate complessivamente, riconoscano ai concorrenti libertà di proporre e progettare soluzioni tecniche diverse, purché idonee a garantire le prestazioni richieste.
- Le valutazioni della stazione appaltante sull’equivalenza tecnica dei prodotti costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti.
- Una relazione successiva del RUP non integra motivazione postuma vietata quando si limiti a chiarire, sulla base degli atti già acquisiti nel procedimento, l’iter logico seguito dall’amministrazione, senza introdurre una valutazione sostanzialmente nuova.
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