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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08708/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese e, per essa, del soggetto ritenuto amministratore di fatto e socio occulto. L'accertamento contestava l'emissione e l'utilizzo di fatture relative, in parte, a operazioni ritenute inesistenti e, in parte, a costi indeducibili, con conseguente indebita detrazione dell'IVA e recupero di maggiori IRES e IRAP. Il contribuente impugnava l'atto; la CTR confermava l'accertamento, ritenendo corretto il raddoppio dei termini, non leso il contraddittorio endoprocedimentale, legittimo il coinvolgimento del ricorrente e provate le operazioni contestate. In Cassazione il ricorrente proponeva cinque motivi: violazione dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni; nullità della notifica alla società già estinta; violazione delle norme su società estinte e responsabilità per i soci; erronea imputazione degli utili al ricorrente; omesso esame di fatti decisivi sulla qualifica di amministratore di fatto e socio occulto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'avviso fosse stato emesso senza il necessario rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 a seguito della consegna del processo verbale di constatazione. Ha escluso che la sola imminente scadenza del termine decadenziale integrasse una valida ragione di particolare e motivata urgenza. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito tutti gli altri. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito annullando l'avviso di accertamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate; quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'atto impositivo è garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e può essere derogato solo per particolari e motivate ragioni di urgenza; la sola imminente scadenza del termine decadenziale non basta.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma ratione temporis vigente in tema di termini di accertamento.

  • art. 52, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Individua gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso i locali del contribuente, cui si collega il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente.

  • art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato per la disciplina del processo verbale di constatazione conseguente agli accessi.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Rinvia alla disciplina degli accessi e delle verifiche, rilevante per l'applicazione del contraddittorio endoprocedimentale nelle imposte dirette.

  • art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato come disposizione che estende la disciplina degli accessi e del contraddittorio all'imposta di registro.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio

    È richiamato per affermare il diritto al contraddittorio nelle imposte armonizzate, fermo l'onere del contribuente di indicare le difese concrete che avrebbe potuto svolgere.

  • art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere la causa nel merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È la norma processuale richiamata per il vizio di violazione e falsa applicazione di legge denunciato nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    È richiamato per il motivo relativo all'omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 112 e 115 cod. proc. civ.

    Richiamati nel motivo concernente la qualificazione del ricorrente come socio occulto e la valutazione della prova.

  • artt. 2462 e 2495 cod. civ.

    Richiamati nel motivo sulla notifica dell'avviso a società già cancellata dal registro delle imprese.

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    Richiamato nel motivo relativo alla pretesa imputazione della responsabilità tributaria in caso di società estinta o cancellata.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel motivo concernente gli effetti della cancellazione della società e la notifica dell'atto impositivo.

  • art. 47 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato nel motivo sulla tassazione degli utili imputati al ricorrente.

Massime di principio

  • Nei tributi nazionali, il termine dilatorio di 60 giorni tra il rilascio del processo verbale di constatazione e l'emissione dell'avviso di accertamento opera quando l'attività ispettiva si sia svolta mediante accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, quale presidio del contraddittorio endoprocedimentale.
  • La deroga al termine dilatorio per 'particolare e motivata urgenza' richiede ragioni concrete, estranee alla mera organizzazione dell'ufficio impositore; la prossima scadenza del termine decadenziale non integra di per sé un'urgenza idonea a giustificare l'omissione del contraddittorio.
  • Quando la violazione del contraddittorio endoprocedimentale è espressamente sanzionata con la nullità dalla disciplina interna, il vizio dell'atto è radicale e non occorre una prova di resistenza.
  • Per le imposte armonizzate, il diritto al contraddittorio sussiste anche negli accertamenti a tavolino, ma il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e non può limitarsi a deduzioni astratte o pretestuose.
  • Se il motivo di ricorso che investe un vizio originario dell'atto impositivo è accolto, gli ulteriori motivi restano assorbiti; in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito annullando l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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