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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23104/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione in termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11/07/2016 del Tribunale di Monza (applicazione della pena ai sensi dell'art.444 c.p.p. per violazione dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309). L'istante ha dedotto di aver ricevuto informazioni errate circa la concessione della sospensione condizionale della pena e, venuto poi a conoscenza che tale beneficio non era stato accordato, ha chiesto la rimessione in termini per impugnare la sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'istanza di rimessione in termini inammissibile per tardività. Ha ritenuto che il ricorrente avesse avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del procedimento e della sentenza di applicazione della pena del 11/07/2016, pertanto non ricorreva un caso fortuito o forza maggiore che giustificasse la restituzione del termine ai sensi dell'art.175, comma 2, c.p.p. L'istante è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.175, comma 2, cod. proc. pen.

    "Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il caso fortuito o la forza maggiore."

    Interpretata in senso restrittivo: è richiesto che il richiedente provi l'impossibilità di rispettare il termine per caso fortuito o forza maggiore e che la domanda di rimessione sia presentata entro 10 giorni dalla cessazione dell'evento impeditivo. La mera informazione erronea o ritardi non giustificano la rimessione se il soggetto ha avuto tempestiva conoscenza dell'atto impugnato.

  • art.444 cod. proc. pen.

    Riferita come natura della sentenza impugnata: applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La decisione che non ha concesso la sospensione condizionale della pena rientra nel contenuto noto della sentenza di applicazione.

  • art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma sostanziale del reato per cui è stata inflitta la pena (illeciti connessi a sostanze stupefacenti). Usata per identificare il titolo di responsabilità a carico del ricorrente.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in tema di condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che, in assenza di elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, possa essere irrogata una somma in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi esimenti e ha quantificato equitativamente l'ammenda.

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen. va fatta entro 10 giorni dalla cessazione del caso fortuito o della forza maggiore; termini rigorosi e rilevanti per l'inammissibilità se non rispettati.
  • È necessario provare concretamente l'impossibilità di rispettare il termine per caso fortuito o forza maggiore; mere informazioni errate o convinzioni soggettive non bastano se il soggetto ha comunque avuto conoscenza dell'atto impugnato.
  • La conoscenza tempestiva della sentenza (anche nel rito di applicazione della pena ex art.444 c.p.p.) esclude in linea di principio la possibilità di ottenere la rimessione in termini per impugnare la decisione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per tardività della rimessione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo prova della mancata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Prima di proporre istanze di rimessione o impugnazioni è fondamentale raccogliere e documentare tempestivamente le informazioni rilevanti (data di conoscenza dell'atto, comunicazioni ricevute) per poter dimostrare l'eventuale impedimento.
  • Se si contesta la mancata concessione di benefici (es. sospensione condizionale), va verificato subito l'effettiva esistenza dell'atto e, in caso di disinformazione, agire entro i termini previsti ovvero produrre prova che un evento oggettivo abbia impedito l'azione nei termini.

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