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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34819/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento notificata via PEC dall'agente della riscossione, insieme agli atti presupposti, cioè cinque cartelle di pagamento e un avviso di accertamento. In primo grado il ricorso era stato accolto con annullamento degli atti, ritenendosi irrituale la notificazione dell'intimazione via PEC e inesistente la notifica degli atti sottostanti. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva parzialmente declinato la giurisdizione per i crediti relativi a contravvenzioni stradali e, per il resto, aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione ritenendo rituale la notifica delle cartelle e valida la notifica dell'intimazione, quale documento informatico nativo digitale poi convertito in PDF e notificato senza necessità di attestazione di conformità. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 3-bis L. 53/1994, 16-ter D.L. 179/2012, 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. 600/1973, sostenendo l'inesistenza della notifica dell'intimazione e delle cartelle perché inviate da indirizzi PEC non presenti nei registri pubblici dei domicili digitali, nonché l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento per mancato deposito dell'avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla notificazione via PEC dell'intimazione di pagamento e delle cartelle, affermando che l'uso di un indirizzo PEC del mittente non risultante dai registri pubblici non determina di per sé l'inesistenza della notifica se siano comunque identificabili il soggetto notificante e la fase di consegna, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna, e se il contribuente non dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza concernente la prova della notifica dell'avviso di ricevimento dell'avviso di accertamento, perché eterogenea rispetto al motivo, generica e non autosufficiente. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    La sua inosservanza, quanto alla provenienza della PEC da indirizzo non risultante da pubblici elenchi, non comporta di per sé l'inesistenza della notificazione se restino identificabili soggetto notificante e avvenuta consegna.

  • art. 16-ter D.L. 179/2012

    La mancata corrispondenza dell'indirizzo del mittente ai registri INA, Reginde o INI-PEC non rende automaticamente inesistente la notifica PEC.

  • art. 26 D.P.R. 602/1973

    Richiamato come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    Richiamato come norma sulla notificazione degli atti impositivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulla necessità che chi eccepisce la nullità/inesistenza della notifica alleghi e provi un concreto pregiudizio o gli errori tecnici del sistema.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo PEC non è inesistente per il solo fatto che l'indirizzo del mittente non risulti dai pubblici registri, se dall'atto e dalla ricevuta di consegna emerge con certezza il soggetto che ha effettuato la trasmissione e la consegna del messaggio.
  • L'inesistenza della notificazione va riservata ai soli casi in cui manchino i requisiti minimi strutturali dell'atto notificatorio, ossia l'attività di trasmissione da parte di un soggetto qualificato e la fase di consegna; le mere irregolarità del circuito telematico integrano, al più, nullità sanabile o vizio non invalidante se l'atto ha raggiunto lo scopo.
  • Chi contesta la validità di una notifica PEC deve allegare e provare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa derivato dall'irregolarità denunciata; in difetto, la contestazione non può condurre alla caducazione dell'atto.
  • In cassazione, una censura che introduca un tema diverso e autonomo rispetto al motivo formulato, oppure che sia priva di specificità e autosufficienza quanto ai fatti decisivi, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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