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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27120/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per plurimi reati (truffa, ricettazione, estorsione, spendita di banconote contraffatte e reati in materia di stupefacenti). Le principali censure prospettate dal difensore (Avv. Felice Cordisco) erano: erronea applicazione delle norme penali in relazione all'estorsione e ad alcune truffe (sostenendo l'assenza di artifizi e raggiri e che si sarebbe trattato di mero inadempimento civilistico); vizio di motivazione sulla ricettazione (contestando la provenienza furtiva degli assegni); travisamento della prova e contraddittorietà in relazione al reato di cui al D.P.R. 309/90 (assunzione di spaccio sulla sola dichiarazione della persona offesa); mancanza di prova sulla spendita di banconote false; infine censura per il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la maggior parte dei motivi per genericità o carenza di devoluzione, confermando la fondatezza probatoria e la motivazione della Corte territoriale su gran parte delle imputazioni (truffe plurime, estorsione, spendita di banconote false, reati connessi allo stupefacente). Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo alla ricettazione (capo 1.2): dagli atti risultava che l'assegno era stato inserito nella banca dati CAI unicamente per mancanza di provvista e non per provenienza furtiva, per cui la provenienza furtiva non è stata provata con il necessario grado di affidabilità. Per tale capo la sentenza è stata annullata senza rinvio per il reato di ricettazione e la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo giudizio sul solo capo 1.2. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della parte civile Parolisi.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    Norma procedurale impiegata per la trattazione con contraddittorio cartolare (valutazione degli atti senza udienza pubblica); citata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso.

  • D.L. n.198/2022, art. 8

    Ulteriore norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare; conferma la legittimità del rito cartolare adottato.

  • art. 640 c.p. (truffa)

    La Corte ha ritenuto che per varie fattispecie contestate sussistessero gli elementi della truffa (artifizi e raggiri, presentazione del ricorrente come solvibile, uso di titoli non negoziabili allo scopo di ingenerare fiducia), mentre alcune doglianze difensive basate sul mero mancato pagamento sono state ritenute generiche.

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La Cassazione ha ritenuto che non fosse provata la provenienza furtiva del titolo (assegno) qualifcativa della ricettazione, poiché l'iscrizione nella banca dati CAI era dovuta alla mancanza di provvista e le indagini dei CC indicavano il dissequestro del titolo; perciò la condanna per ricettazione è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio.

  • art. 629 c.p. (estorsione)

    La Corte ha confermato la configurabilità dell'estorsione quando il consenso del creditore è stato viziato da minacce e la vittima ha rinunciato alle pretese temendo per l'incolumità (elemento costrittivo ritenuto provato dalle denunce e dalle modalità del fatto).

  • art. 73 D.P.R. 309/1990 (illeciti in materia di stupefacenti)

    Le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute sufficienti, in presenza di circostanze e modalità del fatto (evocazione di caratura criminale, disponibilità di banconote false, esibizione di arma) a corroborare l'attendibilità e a sostenere l'imputazione.

  • art. 455 c.p. (spendita di banconote contraffatte)

    La Corte ha ritenuto sufficienti la ricostruzione della vittima e gli elementi corroboranti (verifica della falsità mediante apparecchiatura, analoghe condotte verso altri soggetti) per sostenere la responsabilità per spendita di banconote false.

  • art. 192 c.p.p. (valutazione della prova e motivazione)

    Richiamato nelle censure difensive; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e non contraddittoria, salvo il caso della ricettazione dove emerse una discrepanza istruttoria.

Massime di principio

  • Quando il consenso di una vittima nasce in presenza di minacce o di comportamento intimidatorio, il fatto può essere ricondotto all'estorsione piuttosto che alla truffa: il dolo della vittima è viziato dalla costrizione.
  • La ricettazione richiede prova certa della provenienza illecita del bene; un'iscrizione in banche dati per mancanza di provvista non equivale automaticamente a prova di furto e può essere insufficiente per la condanna.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova sufficiente se non contrastate da elementi di segno contrario e se corredate da circostanze che ne corroborino l'attendibilità (modalità del fatto, elementi oggettivi riconducibili alla narrazione).
  • Per le fattispecie di truffa è necessario dimostrare gli artifizi o i raggiri che hanno determinato la volontà della vittima; condotte consistenti in uso di strumenti di pagamento insoluti possono integrare la truffa se inserite in un piano fraudolento e corroborate da altre prove (comportamento ripetuto, falsa rappresentazione della solvibilità, rivendita immediata della merce).
  • La serialità e la capacità a delinquere del reo possono ostare al riconoscimento delle attenuanti generiche anche quando manchino precedenti specifici.
  • Le censure generiche prive di precisa indicazione di elementi di prova o di errori motivazionali sono frequentemente dichiarate inammissibili: nelle impugnazioni occorre una critica puntuale e documentata della motivazione di merito.

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