Cassazione Civile, Ordinanza n. 33101/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un notaio aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, con cui l’Amministrazione finanziaria gli contestava un maggior reddito di lavoro autonomo di euro 65.762,44 rispetto a quanto dichiarato. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la CTR aveva invece accolto il gravame dell’Ufficio e respinto l’appello incidentale condizionato del contribuente, che aveva riproposto l’eccezione di difetto di potere di firma del funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo. In Cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse invertito l’onere della prova, avesse applicato retroattivamente una disciplina dell’art. 21 del DPR 633/1972 non vigente per il 2009 e avesse reso una motivazione solo apparente; (2) error in procedendo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 e la pretesa illegittimità della delega di firma del funzionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumulava censure eterogenee e incompatibili, era formulato in modo non autosufficiente e, comunque, era manifestamente infondato poiché non si confrontava con la motivazione della CTR sulla insufficienza della documentazione prodotta dal contribuente a giustificazione dei costi/spese contestati. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché non vi era omessa pronuncia: la CTR aveva espressamente deciso sulla delega di firma; inoltre la censura era veicolata con il paradigma errato dell’art. 112 c.p.c. e, nel merito, gli avvisi di accertamento possono essere sottoscritti da un funzionario delegato di carriera direttiva, senza che la declaratoria di incostituzionalità richiamata comporti invalidità automatica degli atti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati dati gli effetti conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure devono essere veicolate con il corretto paradigma di ricorso: il vizio motivazionale non può essere dedotto come violazione di legge o come omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su una domanda o eccezione; non quando la questione sia stata espressamente decisa, anche sinteticamente.
art. 2697 c.c.
La contestazione della ripresa fiscale richiede una corretta allegazione e prova dei fatti contrari rispetto alle pretese dell’Amministrazione; il motivo che lamenta inversione dell’onere probatorio deve confrontarsi con la carenza documentale accertata.
art. 21 del DPR n. 633/1972
La censura sul suo impiego è stata ritenuta infondata perché non si confrontava con l’accertamento di insufficienza documentale posto a base della decisione impugnata.
art. 42 del DPR n. 600/1973
Gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; non occorre la qualifica dirigenziale.
art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012
La declaratoria di incostituzionalità richiamata non incide automaticamente sulla validità degli avvisi di accertamento sottoscritti da funzionari delegati di carriera direttiva.
l. n. 44 del 2012
Norma di conversione del d.l. n. 16 del 2012 richiamata nel motivo, ma ritenuta irrilevante ai fini della validità dell’atto nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli censure eterogenee e incompatibili senza una chiara e autonoma scomposizione dei singoli vizi denunciati e senza adeguata autosufficienza sul piano fattuale e documentale.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice di merito abbia espressamente esaminato la questione, anche in forma sintetica; in tal caso può residuare, al più, una doglianza sulla sufficienza della motivazione, da veicolare con il corretto vizio di legittimità.
- In materia di accertamento tributario, la doglianza sulla violazione dell’onere della prova non può prescindere dal confronto con l’accertamento del giudice di merito circa l’insufficienza o l’inidoneità della documentazione prodotta dal contribuente a giustificazione delle poste contestate.
- Gli avvisi di accertamento possono essere validamente sottoscritti anche da un funzionario delegato di carriera direttiva; la qualifica dirigenziale non è requisito necessario e la declaratoria di incostituzionalità delle norme sul conferimento di incarichi dirigenziali non determina, di per sé, nullità automatica degli atti firmati da tali funzionari.
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